IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 174 che prevede che il  Ministero  della  salute,  a  seguito  dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/3/UE della Commissione del 9 febbraio 2012,
che ha iscritto il bendiocarb come principio attivo  nell'allegato  I
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del bendiocarb, per  il  tipo
di prodotto 18,  «Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi»,  e'  il  1°  febbraio  2014  e  che
pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione  sul  mercato  degli
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi, aventi come unica sostanza attiva il  bendiocarb,  per  il
tipo di prodotto 18, e' subordinata al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'art. 3 del decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.
174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/3/UE,  e'
possibile che prodotti contenenti il bendiocarb come unico  principio
attivo siano stati autorizzati come  presidi  medico  chirurgici,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/3/UE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva il bendiocarb e' il 31 gennaio 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi contenenti il bendiocarb
gia'  presenti  sul  mercato  come  prodotti  di  libera  vendita   o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  174  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2014; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2016  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il bendiocarb rientranti nella categoria  degli
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria degli  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi e  che  contengono  come
unica sostanza attiva il bendiocarb non possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 31 gennaio 2016  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti  il  bendiocarb  impiegati  come
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/3/UE della Commissione  del
9 febbraio 2012, il bendiocarb  e'  qualificato  sostanza  biocida  a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2012/3/UE ha  iscritto  la  sostanza  bendiocarb
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2014,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti  al  tipo  di  prodotto  18  «Insetticidi,  acaricidi  e
prodotti destinati  al  controllo  degli  altri  artropodi»,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,
contenenti il principio attivo bendiocarb come unica sostanza attiva,
e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'art.  3
del medesimo decreto legislativo.