IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 4/2012; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  302/2009,  come  modificato   dal
regolamento (UE) n. 500/2012, concernente un piano pluriennale per la
ricostituzione  del  tonno  rosso  nell'Atlantico  orientale  e   nel
Mediterraneo; 
  Considerato che, ai sensi del suddetto regolamento, ciascuno  Stato
membro deve adottare le  misure  necessarie  per  assicurare  che  lo
sforzo di pesca sia commisurato alle possibilita' di pesca  di  tonno
rosso disponibili per tale Stato membro  nell'Atlantico  orientale  e
nel Mediterraneo; 
  Visto, in  particolare,  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  citato
regolamento (CE) n. 302/2009, gli Stati membri devono redigere, entro
il 31 gennaio di ogni anno, un piano di pesca annuale per le navi  da
cattura  e  le  tonnare  che  praticano  la  pesca  del  tonno  rosso
nell'Atlantico  orientale  e  nel  Mediterraneo,  nel  quale  vengano
indicati, almeno per le navi da cattura di lunghezza superiore  a  24
metri, i contingenti individuali loro assegnati,  nonche'  il  metodo
utilizzato per l'assegnazione dei contingenti e le misure  intese  ad
assicurare il rispetto dei contingenti individuali; 
  Visto il decreto ministeriale  del  22  dicembre  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012 ed, in  particolare,
il comma l dell'articolo unico; 
  Considerato  che,  al  termine  dei  lavori  della   18^   sessione
straordinaria   dell'ICCAT   (Commissione   internazionale   per   la
protezione dei tonnidi nell'Atlantico),  le  Parti  contraenti  hanno
deciso di incrementare, dalla prossima campagna di pesca  (annualita'
2013), il totale  ammissibile  di  cattura  (TAC)  del  tonno  rosso,
nonche' di apportare alcune modifiche alla previgente raccomandazione
ICCAT n. 10-04; 
  Considerato che  le  raccomandazioni  ICCAT  sono,  in  ogni  caso,
vincolanti per le Parti contraenti e che, pertanto, anche al fine  di
contrastare la pesca illegale, il piano di pesca annuale deve  essere
conforme ai limiti quantitativi decisi dal Consiglio  ai  fini  della
ripartizione,  tra  le  flotte  degli  Stati   membri,   del   totale
ammissibile di cattura (TAC) del  tonno  rosso  assegnato  all'Unione
europea per l'annualita' 2013 ed alla potenzialita' di cattura  delle
unita' a circuizione cosi' come stabilita  dal  Comitato  scientifico
(SCRS) dell'ICCAT; 
  Considerato che il Consiglio  dell'Unione  europea  (agricoltura  e
pesca) deve provvedere, per la prossima campagna di pesca (annualita'
2013), alla ripartizione del contingente comunitario di  cattura  del
tonno rosso tra gli Stati membri,  nonche'  alla  determinazione  del
numero massimo di imbarcazioni autorizzate; 
  Considerato, altresi', che l'obiettivo prioritario  della  politica
comune della pesca e'  quello  di  garantire  lo  sfruttamento  della
risorsa tonno rosso  in  linea  con  i  parametri  di  sostenibilita'
economia, ambientale e sociale; 
  Ritenuto che, in  linea  con  i  criteri  gia'  utilizzati  per  la
campagna di pesca 2012, a fronte di un'eventuale esigenza di adeguare
il numero delle imbarcazioni attive nella campagna di pesca 2013  con
il sistema circuizione-PS, sia opportuno  consentire  la  pesca  alle
unita' che dispongono  di  una  quota  di  cattura  che  permetta  di
assicurare  un  adeguato  livello  di  economicita'  e   redditivita'
dell'attivita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Gli  armatori  delle  imbarcazioni,  armate  con   il   sistema
circuizione-PS,  di  cui  all'elenco  in  allegato,  sono  tenuti   a
comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della
pesca marittima  e  dell'acquacoltura  -  ogni  eventuale  variazione
rispetto a quanto comunicato ai sensi del primo  comma  dell'articolo
unico del decreto ministeriale 22 dicembre 2011. 
  2.  Sulla  base  delle  determinazioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea e delle comunicazioni pervenute ai sensi del precedente comma
1, il Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali
provvede ad assegnare, per l'annualita' 2013, i permessi speciali  di
pesca e le quote individuali di cattura per  le  imbarcazioni  armate
con il sistema circuizione-PS,  seguendo  un  ordine  decrescente  in
relazione all'entita' delle predette quote individuali. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si
riserva la facolta' di adeguare il numero di permessi rilasciati e le
quote individuali assegnate, qualora cio' si rendesse necessario  per
assicurare il rispetto della pertinente normativa comunitaria,  delle
raccomandazioni dell'ICCAT e delle gia' richiamate  potenzialita'  di
cattura del Comitato scientifico (SCRS) dell'ICCAT. 
  4. Entro il 31 gennaio 2013,  il  Direttore  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura adotta il piano annuale di gestione per
la campagna 2013, recante i permessi speciali e le quote  individuali
di cattura di cui al precedente paragrafo  2,  in  ottemperanza  alle
disposizioni comunitarie in premessa citate. Il piano  e'  comunicato
agli armatori interessato entro l' l° marzo 2012. 
  5. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. Il decreto e', altresi', trasmesso agli armatori
interessati per gli adempimenti previsti dal comma 1. 
    Roma, 29 novembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  13,  foglio  n.
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