L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138; 
  Vista la delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001,  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modifiche; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,  recante
«Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modifiche; 
  Vista la  delibera  n.  401/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Disciplina dei tempi dei procedimenti»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n.  208,  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre  2003,  n.  215,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n.  70,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
maggio 2012, n. 126 (il «Codice»); 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio   universale»)   pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  legge  n.  108/7  del  24
aprile 2002, cosi' come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE  e
2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  25  novembre
2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  legge
n. 337/11 del 18 dicembre 2009; 
  Viste le Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti  e  i  servizi  di
comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  delle
Comunita'  europee  C  165/6   dell'11   luglio   2002   (le   «Linee
direttrici»); 
  Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 giugno  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea  legge  n.  171/32  del  29  giugno  2007  ed  il
Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea legge  n.  167/12  del  29  giugno  2009  che  modificano  la
direttiva n. 2002/21/CE («la direttiva quadro»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  dell'11  febbraio  2003
(Raccomandazione  2003/311/EC)  relativa  ai  mercati  rilevanti   di
prodotti e  servizi  del  settore  delle  comunicazioni  elettroniche
suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che  istituisce  un
quadro normativo comune per le reti ed  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  legge  n.  114/45  dell'8  maggio   2003   (la   «precedente
Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  del  17  dicembre  2007
(Raccomandazione  2007/879/CE)  relativa  ai  mercati  rilevanti   di
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni  elettroniche  che
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della
direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed  i  servizi  di
comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  legge  n.  344/65  del  28  dicembre  2007  (la
«Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della  Commissione  del  15  ottobre  2008
(Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai  termini  e
alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  legge  n.
301/23 del 12 novembre 2008; 
  Vista la  Raccomandazione  della  Commissione  del  7  maggio  2009
(Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di
terminazione su reti  fisse  e  mobili  nella  UE,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 124/67 del 20  maggio
2009 (la «Raccomandazione sulle tariffe di terminazione»); 
  Vista la delibera  n.  179/10/CONS  del  28  aprile  2010,  recante
«Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica
pubblica fissa  (Mercati  nn.  2  e  3  della  Raccomandazione  della
Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed  analisi  dei
mercati, valutazione  di  sussistenza  del  significativo  potere  di
mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  28  maggio  2010,  n.  123  -  Supplemento
Ordinario n. 113; 
  Vista la delibera  n.  180/10/CONS  del  28  aprile  2010,  recante
«Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
(Mercato n. 10 della Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione  di
sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi
operanti ed individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
maggio 2010, n. 123 - Supplemento Ordinario n. 113; 
  Vista  la  delibera  n.  55/11/CIR  del  5  maggio   2011   recante
«Consultazione pubblica concernente gli interventi  regolamentari  in
merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la  fornitura
di servizi voip», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 1° giugno
2011; 
  Vista la delibera  n.  229/11/CONS  del  28  aprile  2011,  recante
«Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei  servizi  di  raccolta  e
transito distrettuale offerti da Telecom Italia  e  del  servizio  di
terminazione  su  rete  fissa  offerto   da   tutti   gli   operatori
notificati», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 17 maggio 2011, n. 113; 
  Vista la delibera  n.  128/11/CIR  del  3  novembre  2011,  recante
«Disposizioni regolamentari in  merito  alla  interconnessione  IP  e
interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP»,  pubblicata  sul
sito web dell'Autorita' il 14 dicembre 2011; 
  Vista la  delibera  n.  349/12/CONS  del  2  agosto  2012,  recante
«Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello  di
costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione
in modalita' IP su rete fissa», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190; 
  Vista la delibera  n.  92/12/CIR  del  4  settembre  2012,  recante
«Approvazione dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom  Italia  per
l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e  transito
delle chiamate nella rete telefonica pubblica  fissa  e  disposizioni
sulle condizioni economiche della portabilita'  del  numero  su  rete
fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 settembre 2012; 
  Vista la delibera n. 421/12/CONS del  13  settembre  2012,  recante
«Consultazione pubblica relativa  alla  definizione  dei  prezzi  per
l'anno 2012 dei servizi di terminazione  su  rete  fissa  offerti  in
modalita' TDM dagli  operatori  alternativi  notificati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  26  settembre
2012, n. 225; 
  Considerato  quanto  previsto  all'art.   4   della   delibera   n.
229/11/CONS, rubricato «Disposizioni finali e processo di  migrazione
all'interconnessione IP», e,  in  particolare,  quanto  stabilito  al
comma 3: «Le regole di migrazione verso  l'interconnessione  IP  sono
stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un  procedimento  basato
sugli esiti del Tavolo tecnico su "Interventi regolamentari in merito
alla interconnessione IP e  interoperabilita'  per  la  fornitura  di
servizi VoIP". Entro il corrente anno, inoltre l'Autorita'  definira'
il modello Bottom-Up per la valutazione  dei  costi  incrementali  di
lungo periodo (BULRIC). La tariffa di terminazione IP sara' stabilita
in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come  previsto
dalla Raccomandazione Comunitaria sulle tariffe di terminazione»; 
  Considerato che il medesimo art. 4, al comma 4, della  delibera  n.
229/11/CONS ha previsto che «A partire dall'anno 2012 le  tariffe  di
interconnessione in modalita' IP sono stabilite dall'Autorita'  nella
base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1° gennaio
2013  Telecom  Italia  e  gli  altri  operatori  notificati   offrono
interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le
tariffe di  interconnessione  regolate  dall'Autorita'  riguarderanno
soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di  pacchetto
(interconnessione IP)»; 
  Considerato che nella  delibera  n.  229/11/CONS,  l'Autorita',  ha
anche evidenziato che l'effettiva  simmetria  architetturale  che  si
sarebbe determinata con la migrazione verso l'interconnessione IP non
si sarebbe raggiunta prima del 2012 e che, quindi, i servizi  offerti
in tecnologia TDM avrebbero continuato ad avere un'autonoma rilevanza
anche per l'anno 2012; 
  Considerato, inoltre, che  la  delibera  n.  229/11/CONS  ha  anche
chiarito che «l'imposizione per l'anno 2012 anche  delle  tariffe  di
terminazione in tecnologia TDM [...] ha principalmente l'obiettivo di
stimolare gli operatori per accelerare la realizzazione delle reti in
tecnologia IP ed, al contempo, di garantire nella fase di transizione
tecnologica anche una simmetria al livello della  tariffa  locale  di
Telecom Italia per i servizi d'interconnessione in tecnologia TDM»; 
  Considerato, quindi, che  la  regolamentazione  delle  tariffe  dei
servizi offerti in modalita' TDM per l'anno 2012  e'  stata  prevista
sia al fine  di  incentivare  gli  operatori  alla  migrazione  verso
l'interconnessione IP sia  al  fine  di  garantire,  nelle  more  del
completamento di tale processo di migrazione, certezza  regolamentare
agli  operatori  di  rete  con  riferimento  ai  servizi  offerti  in
modalita' TDM; 
  Considerato che la stima  operata  dall'Autorita'  in  merito  alla
realizzazione, nel corso del 2012, della simmetria architetturale tra
tutti gli operatori di rete  fissa  era  strettamente  connessa  alla
previsione  che,  nel  corso  del  2011,  si  sarebbero  concluse  le
attivita' del Tavolo Tecnico concernente gli interventi regolamentari
in  merito  all'interconnessione  IP  ed  interoperabilita'  per   la
fornitura dei servizi VoIP, di cui alla delibera n. 55/11/CIR; 
  Considerato altresi' che con tale ultima delibera l'Autorita',  nel
mese di giugno 2011,  ha  avviato  la  consultazione  pubblica  sugli
interventi regolamentari in materia d'interconnessione in  tecnologia
IP, riguardante la definizione delle specifiche tecniche  (protocolli
e standard di riferimento) di interconnessione IP, l'architettura  di
interconnessione IP (numero di nodi di consegna a livello  nazionale,
ecc.) e  gli  scenari  di  migrazione  dall'attuale  architettura  di
interconnessione TDM verso l'architettura di interconnessione IP; 
  Considerato che tale consultazione  si  e'  conclusa  nel  mese  di
novembre 2011 con la delibera  n.  128/11/CIR,  con  cui  sono  stati
definiti  gli  interventi  regolamentari  relativi  alle   condizioni
tecniche ed operative che devono esser  soddisfatte  dagli  operatori
per l'attuazione dell'interconnessione IP e  l'interoperabilita'  per
la fornitura dei servizi VoIP; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.7, comma 1,  della  delibera  da
ultimo citata gli operatori erano tuttavia chiamati a definire, entro
3 mesi  dalla  pubblicazione  del  provvedimento,  le  specifiche  di
dettaglio per l'interconnessione  IP  funzionali  alla  fornitura  di
servizi telefonici di base e che la definizione  di  tali  specifiche
sarebbe dovuta avvenire in  collaborazione  con  il  Ministero  dello
Sviluppo economico - Dipartimento delle Comunicazione; 
  Considerato che i lavori di  approvazione  da  parte  del  suddetto
Ministero della specifica tecnica ST 769, che definisce le  soluzioni
tecniche   d'interconnessione   in   tecnologia   IP   recependo   le
disposizioni della delibera n. 128/11/CIR, si sono conclusi solo  nel
mese di novembre 2012 e che la pubblicazione della  specifica  stessa
e' avvenuta in data 8 gennaio 2013; 
  Considerato che l'Autorita', con la  delibera  n.  349/12/CONS,  ha
avviato il procedimento finalizzato all'individuazione del modello di
costo   per   la   determinazione   dei   prezzi   dei   servizi   di
interconnessione  offerti  in   modalita'   IP   e   la   conseguente
determinazione   delle   tariffe    efficienti    di    servizi    di
interconnessione offerti su tecnologia IP su rete fissa, individuando
la struttura di rete e il glide path funzionale alla migrazione; 
  Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, il processo  di
migrazione da parte degli operatori dalla tecnologia TDM a quella  IP
e' avvenuto con  minore  dinamicita'  rispetto  a  quanto  ipotizzato
all'epoca dell'adozione della delibera n. 229/11/CONS (aprile  2011),
per cui ad oggi la percentuale del traffico gestita in tecnologia  IP
risulta inferiore alle attese e si attesta su un valore molto basso; 
  Rilevato che il percorso  di  migrazione  dalla  tecnologia  TDM  a
quella IP e' attualmente ancora in atto e  richiedera',  per  il  suo
completamento, un periodo addizionale rispetto  a  quanto  ipotizzato
nella delibera n. 229/11/CONS e che, pertanto, ancora oggi e, secondo
una ragionevole previsione,  nel  2013,  l'utilizzo  dei  servizi  di
interconnessione in modalita' TDM sara' ancora significativo; 
  Ritenuto che l'Autorita' debba garantire che in  tale  contesto  di
transizione tecnologica non si  creino  nel  mercato  inefficienze  e
distorsioni  della  concorrenza  in  ragione   del   diverso   potere
contrattuale degli operatori di rete  in  sede  di  negoziazione  dei
servizi di interconnessione in modalita' TDM; 
  Ritenuto pertanto che,  a  fronte  del  mancato  verificarsi  delle
condizioni previste dalla delibera n. 229/11/CONS -  sia  per  quanto
attiene al completamento del processo di migrazione sia relativamente
all'adozione del modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle
tariffe dei servizi di interconnessione in modalita' IP - permanga la
necessita' di assicurare certezza  regolamentare  agli  operatori  di
rete che continueranno ad utilizzare i servizi di interconnessione in
modalita' TDM nella fase di transizione tecnologica regolamentando le
tariffe TDM anche per l'anno 2013; 
  Ritenuto che la summenzionata evidenza metta in discussione uno dei
presupposti  su  cui  l'Autorita'   aveva   basato   la   scelta   di
deregolamentare la fornitura  dei  servizi  offerti  dagli  operatori
notificati in modalita' TDM a partire dal 1° gennaio 2013; 
  Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni  sopra  esposte,
riesaminare la determinazione precedentemente assunta con  l'art.  4,
comma 4, della delibera n. 229/11/CONS che, non  prevedendo  piu'  la
regolamentazione delle tariffe TDM a partire dal 1° gennaio 2013, non
appare   piu'   idoneo   ad   assicurare   l'efficace   perseguimento
dell'interesse pubblico in ordine alla regolamentazione delle tariffe
di interconnessione; 
  Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore
ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      (Avvio del procedimento) 
 
  1. E' avviato il procedimento  istruttorio  avente  ad  oggetto  la
modifica dell'art. 4, comma  4,  della  delibera  n.  229/11/CONS  in
relazione alla regolamentazione  dei  servizi  d'interconnessione  in
modalita' TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013 come
di seguito specificati: 
  a.  servizi  di  terminazione  offerti  da  tutti   gli   operatori
notificati; 
  b. servizi di raccolta offerti da Telecom Italia; 
  c. servizi di transito offerti da Telecom Italia. 
  2. Il  responsabile  del  procedimento  e'  l'Ing.  Luciano  Landi,
funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi. 
  3. Fatte salve le  sospensioni  di  cui  al  comma  successivo,  il
termine di conclusione del procedimento e' di 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono  essere
prorogati dall'Autorita' con deliberazione motivata. 
  4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente e' sospesa: 
  a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in  base
alla data risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza  e  in
arrivo; 
  b. per il tempo  necessario  ad  acquisire  le  osservazioni  degli
operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale
di cui alla delibera n. 453/03/CONS,  calcolato  in  base  alla  data
risultante dal protocollo dell'Autorita' in arrivo; 
  c. per il tempo  necessario  ad  acquisire  le  osservazioni  della
Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del  Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  calcolato  in  base  alla   data
risultante dal protocollo dell'Autorita' in partenza e in arrivo. 
    
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. 
 
      Roma, 10 gennaio 2013 
 
                                               Il presidente: Cardani