IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 10, comma 1, nel quale, a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo del mese di aprile 2009, e' previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonche' degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento; b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 percento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento; Decreta: Art. 1 Istituzione e dotazione finanziaria della sezione 1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (nel seguito, Fondo), e' istituita, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonche' degli studi professionali, con unita' locali ubicate nei Comuni di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. 2. Alla sezione di cui al comma 1 (nel seguito, Sezione) e' attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilita' del Fondo, di euro 10.000.000,00 (dieci milioni).