IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  23
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 3 ottobre 2005,  n.  230,  recante  «Approvazione  delle
condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  a  seguito  di  rideterminazione  delle
caratteristiche degli interventi  del  Fondo  stesso,  ai  sensi  del
decreto  ministeriale  20  giugno  2005»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 10, comma 1, nel quale, a seguito degli eventi  sismici  nella
regione Abruzzo del mese di aprile 2009, e' previsto che, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere  stabilita  l'istituzione,
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 15  della  legge  7
agosto  1997,  n.  266,  di  un'apposita   sezione   destinata   alla
concessione gratuita di garanzie su finanziamenti  bancari  a  favore
delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole,
turistiche e di servizi nonche' degli studi professionali, secondo le
seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di  garanzia  diretta,
fino all'80 percento dell'ammontare di ciascun finanziamento; b)  nel
caso di controgaranzia, fino al 90  percento  dell'importo  garantito
dai confidi e dagli altri fondi di garanzia,  a  condizione  che  gli
stessi abbiano prestato  garanzie  in  misura  non  superiore  all'80
percento dell'ammontare di ciascun finanziamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Istituzione e dotazione finanziaria della sezione 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.  266  (nel  seguito,
Fondo), e' istituita, ai sensi di quanto previsto all'art. 10,  comma
1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  una  sezione
destinata alla concessione di garanzie  su  finanziamenti  bancari  a
favore delle piccole e medie imprese,  comprese  quelle  commerciali,
agricole, turistiche e di servizi, nonche' degli studi professionali,
con  unita'  locali  ubicate  nei  Comuni  di  cui  al  decreto   del
Commissario  delegato  n.  3  del  16  aprile   2009   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  emanato   ai   sensi   dell'art.   1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754  del
9 aprile 2009. 
  2. Alla sezione di  cui  al  comma  1  (nel  seguito,  Sezione)  e'
attribuita una dotazione finanziaria, a valere  sulle  disponibilita'
del Fondo, di euro 10.000.000,00 (dieci milioni).