IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia», in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e  integrazioni,  ed
in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione
del Ministero delle attivita'  produttive  e  di  trasferimento  allo
stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei  ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'articolo 1 comma 12  con  cui  la  denominazione  «Ministero  dello
sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  29  giugno  1995   per   il   riavvicinamento   delle
legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE  sugli
ascensori,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva n. 2006/42/CE relativa alle macchine e che
modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "ACCREDIA" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  hanno   affidato   all'Organismo   Nazionale   Italiano   di
Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti  in
conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025,
UNI  CEI  EN  45011  e  alle  Guide  europee  di   riferimento,   ove
applicabili, agli  Organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
della direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative agli ascensori; 
  Vista  l'istanza   di   proroga   dell'autorizzazione,   presentata
dall'organismo TUV Italia S.r.l., ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162  di  recepimento  della
direttiva n. 95/16/CE, ritenuta  ricevibile  e  acquisita  agli  atti
della deliberante Direzione Generale con prot. n. 2319 dell'8 gennaio
2013; 
  Considerato  che  a  seguito  del  decreto  22  dicembre  2009   di
designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di
Accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema  di
delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in  attuazione
del  Regolamento  (CE)  n.765/2008  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; 
  Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA  domanda
di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli
artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1999 n. 162 citato; 
  Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di  ACCREDIA
non consentono il rilascio da parte di questo Ministero  del  decreto
di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuita'
con l'autorizzazione scaduta; 
  Considerato, altresi', che l'esame  documentale  relativo  eseguito
dall'Ente unico di accreditamento e  la  dichiarazione  (DC2013UTL002
del 3 gennaio  2013)  da  parte  del  medesimo  Ente  attestante  che
l'Organismo nelle more del completamento dell'iter di  accreditamento
e' organizzato per eseguire le attivita'  di  verifica  di  cui  agli
artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
162/99. 
  Considerato  che,  nel  periodo   di   vigenza   delle   precedenti
autorizzazioni, non sono stati  formulati  rilievi  di  inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata  la
mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  all'Organismo  sopra   citato   di
continuare le attivita' specificate all'art. 1 del  presente  decreto
per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento  da
parte di ACCREDIA; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo TUV  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  G.
Carducci n. 125, 20099 Sesto S.  Giovanni  (MI),  e'  autorizzato  ad
effettuare attivita' di verifica in  conformita'  a  quanto  previsto
dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/99. 
  2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla  data  del  30
giugno 2013. 
    
  Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Il medesimo e' efficace  dalla  notifica  al  soggetto  che  ne  e'
destinatario. 
      Roma, 16 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio