IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Habitat), e successive modificazioni ed integrazioni, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare l'art. 22 par. B), che dispone che gli Stati membri «controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione.»; Vista la convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'art. 8 par. H), che esorta gli Stati parte a prevenire l'introduzione di specie alloctone od a eradicare quelle che minacciano ecosistemi, gli habitat o le specie; Vista la convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa, sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, ed in particolare l'art. 11 par. 2 punto B), con il quale gli Stati contraenti si impegnano a controllare strettamente l'introduzione di specie non native; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare l'allegato B comprendente, tra le altre, le specie per le quali si e' stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della comunita' costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della comunita'; Considerato che tra le specie che costituiscono un pericolo ecologico sono ricomprese gli scoiattoli Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger; Visto il parere negativo all'importazione nell'Unione europea di esemplari di Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger reso dal gruppo di revisione scientifica del regolamento (CE) n. 338/97 nell'incontro del 23 febbraio 2012; Viste le raccomandazioni del comitato permanente della convenzione di Berna, n. 57/1997, sull'introduzione nell'ambiente naturale di organismi appartenenti a specie non native; n. 77/1999 sull'eradicazione di vertebrati terrestri non nativi; n. 78/1999 sulla conservazione dello scoiattolo comune in Italia; n. 99/2003 sulla strategia europea sulle specie alloctone invasive; n. 114/2005 sul controllo dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) e di altri scoiattoli alloctoni in Europa; n. 123/2007, sulla limitazione del processo dispersivo dello scoiattolo grigio in Italia ed altri Stati parte; Visto il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge n. 130/2008, in particolare l'art. 36, che giustifica eventuali restrizioni alle importazioni alle esportazioni ed al transito delle merci per, tra l'altro, motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali»; Visto l'articolo XX dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT) del 1947, lettera b), che prevede la possibilita', per le parti contraenti, di adottare o attuare misure «necessarie alla tutela della salute o della vita delle persone, degli animali o alla preservazione dei vegetali»; Considerato che gli scoiattoli della famiglia Sciuridae sono considerati tra le specie alloctone invasive piu' pericolose, causa dell'estinzione dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) autoctono, per esclusione competitiva, nonche' causa di danni alla vegetazione boschiva; Considerato che gli scoiattoli alloctoni risultano presenti in Italia con piu' nuclei distinti e che tale accertata presenza nel nostro paese comporta un grave rischio di diffusione ed espansione della specie in buona parte dell'Europa continentale; Viste le linee guida per il controllo dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in Italia pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che sottolineano l'urgente responsabilita' per l'Italia di programmare efficaci misure di contenimento che vanno dal blocco di nuove immissioni, al controllo numerico, sino all'eradicazione; Considerato che l'evidenza scientifica ha dimostrato il rilevante impatto ecologico delle specie di scoiattoli alloctoni sulla specie nativa e tenuto conto altresi' del ruolo prioritario che il commercio puo' assumere nella loro diffusione nell'ambiente naturale; Ritenuto di provvedere, al fine di scongiurare ulteriori fenomeni di immissione delle specie in questione nel territorio nazionale, all'adozione delle necessarie misure restrittive; Decreta: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto si intendono per «scoiattoli alloctoni» tutti gli esemplari vivi delle specie Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger. 2. Il presente decreto si applica a tutti coloro che detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1. 3. Sono esentate dalle disposizioni di cui al presente decreto le seguenti strutture: a) giardini zoologici di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; b) organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 e in particolare dell'art. 13, comma 3; c) strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; d) strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116; e) imprese circensi.