IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva Habitat 92/43/CEE del  Consiglio  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna  selvatiche  (Habitat),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recepita con decreto del Presidente della Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, ed in particolare  l'art.  22  par.  B),  che
dispone  che  gli  Stati  membri  «controllino   che   l'introduzione
intenzionale nell'ambiente naturale di  una  specie  non  locale  del
proprio territorio sia disciplinata in modo  da  non  arrecare  alcun
pregiudizio agli habitat naturali nella  loro  area  di  ripartizione
naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora  lo
ritengano necessario, vietano siffatta introduzione.»; 
  Vista la convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14  febbraio  1994,
n. 124, ed in particolare l'art. 8 par.  H),  che  esorta  gli  Stati
parte a prevenire l'introduzione di specie alloctone od  a  eradicare
quelle che minacciano ecosistemi, gli habitat o le specie; 
  Vista la convenzione sulla conservazione  della  vita  selvatica  e
dell'ambiente in Europa, sottoscritta a Berna il 19  settembre  1979,
ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, ed in particolare  l'art.
11 par. 2 punto B), con il quale gli Stati contraenti si impegnano  a
controllare strettamente l'introduzione di specie non native; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio  del  9  dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare
l'allegato B comprendente, tra le altre, le specie per le quali si e'
stabilito che l'inserzione  di  specie  vive  nell'ambiente  naturale
della comunita' costituisce un pericolo ecologico per  alcune  specie
di fauna e di flora selvatiche indigene della comunita'; 
  Considerato  che  tra  le  specie  che  costituiscono  un  pericolo
ecologico  sono  ricomprese  gli  scoiattoli  Sciurus   carolinensis,
Callosciurus erythraeus e Sciurus niger; 
  Visto il parere negativo all'importazione  nell'Unione  europea  di
esemplari di Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e  Sciurus
niger reso dal gruppo di revisione scientifica del  regolamento  (CE)
n. 338/97 nell'incontro del 23 febbraio 2012; 
  Viste le raccomandazioni del comitato permanente della  convenzione
di Berna, n. 57/1997,  sull'introduzione  nell'ambiente  naturale  di
organismi   appartenenti   a   specie   non   native;   n.    77/1999
sull'eradicazione di vertebrati  terrestri  non  nativi;  n.  78/1999
sulla conservazione dello scoiattolo comune  in  Italia;  n.  99/2003
sulla strategia europea sulle specie alloctone invasive; n.  114/2005
sul controllo dello scoiattolo grigio  (Sciurus  carolinensis)  e  di
altri scoiattoli alloctoni in Europa; n. 123/2007, sulla  limitazione
del processo dispersivo dello scoiattolo grigio in  Italia  ed  altri
Stati parte; 
  Visto il Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea,
ratificato dall'Italia con legge n. 130/2008, in  particolare  l'art.
36, che  giustifica  eventuali  restrizioni  alle  importazioni  alle
esportazioni ed al transito delle merci per, tra l'altro,  motivi  di
«tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o  di
preservazione dei vegetali»; 
  Visto l'articolo XX  dell'Accordo  generale  sulle  tariffe  ed  il
commercio (GATT) del 1947, lettera b), che prevede  la  possibilita',
per le parti contraenti, di adottare  o  attuare  misure  «necessarie
alla tutela della salute o della vita delle persone, degli animali  o
alla preservazione dei vegetali»; 
  Considerato  che  gli  scoiattoli  della  famiglia  Sciuridae  sono
considerati tra le specie alloctone invasive piu'  pericolose,  causa
dell'estinzione dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) autoctono,
per esclusione competitiva, nonche' causa di danni  alla  vegetazione
boschiva; 
  Considerato che gli  scoiattoli  alloctoni  risultano  presenti  in
Italia con piu' nuclei distinti e che  tale  accertata  presenza  nel
nostro paese comporta un grave rischio di  diffusione  ed  espansione
della specie in buona parte dell'Europa continentale; 
  Viste le linee guida  per  il  controllo  dello  scoiattolo  grigio
(Sciurus   carolinensis)   in   Italia   pubblicate   dal   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
dall'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica,  che  sottolineano
l'urgente responsabilita' per l'Italia di programmare efficaci misure
di  contenimento  che  vanno  dal  blocco  di  nuove  immissioni,  al
controllo numerico, sino all'eradicazione; 
  Considerato che l'evidenza scientifica ha dimostrato  il  rilevante
impatto ecologico delle specie di scoiattoli alloctoni  sulla  specie
nativa e tenuto conto altresi' del ruolo prioritario che il commercio
puo' assumere nella loro diffusione nell'ambiente naturale; 
  Ritenuto di provvedere, al fine di scongiurare  ulteriori  fenomeni
di immissione delle specie in  questione  nel  territorio  nazionale,
all'adozione delle necessarie misure restrittive; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto  si  intendono  per  «scoiattoli
alloctoni»  tutti   gli   esemplari   vivi   delle   specie   Sciurus
carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger. 
  2. Il presente decreto si applica  a  tutti  coloro  che  detengono
esemplari vivi delle specie di cui al comma 1. 
  3. Sono esentate dalle disposizioni di cui al presente  decreto  le
seguenti strutture: 
    a) giardini zoologici di cui  al  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 73; 
    b) organismi, istituti o  centri  ufficialmente  riconosciuti  ai
sensi  del  decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  633  e  in
particolare dell'art. 13, comma 3; 
    c) strutture dedite alla cura della fauna selvatica di  cui  alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
    d) strutture di natura scientifica che detengono animali a  scopo
di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 116; 
    e) imprese circensi.