IL CAPO DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
                             di concerto 
                                 con 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
              per l'impresa e l'internazionalizzazione 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  Visto l'art. 132, comma 1, del codice delle assicurazioni  private,
di cui al decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  come  da
ultimo modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante "Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita'",  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Considerato  che  il  predetto  art.  132,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 209 del 2005, nel prevedere, tra  l'altro,  che  nelle
polizze    relative    all'assicurazione    obbligatoria    per    la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli
l'assicurato  puo'  acconsentire   all'istallazione   di   meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, al fine di fruire
di riduzioni significative  rispetto  alle  tariffe  stabilite  dallo
stesso  articolo,  demanda  ad  un  decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, l'individuazione di tali meccanismi  elettronici,
denominati scatola nera o equivalenti, o di ulteriori dispositivi; 
  Visti altresi' i commi 1-bis  ed  1-ter  dell'art.  32  del  citato
decreto legge n. 1 del 2012, come convertito, che prevedono  che  con
diversi provvedimenti  siano  stabilite  le  modalita'  di  raccolta,
gestione ed utilizzo dei  dati  registrati  dai  predetti  meccanismi
elettronici, nonche' definito  lo  standard  tecnologico  hardware  e
software utile a tali fini; 
  Ritenuto quindi di procedere alla  individuazione  dei  piu'  volte
citati meccanismi elettronici, denominati scatola nera o equivalenti,
o degli  ulteriori  dispositivi,  in  considerazione  delle  predette
modalita' di impiego dei dati che saranno raccolti; 
  Vista la direttiva 72/245/CE  del  Consiglio  del  20  giugno  1972
relativa   alle   perturbazioni    radioelettriche    (compatibilita'
elettromagnetica) dei veicoli a motore cosi'  come  modificata  dalla
direttiva 89/491/CEE della Commissione  del  17  luglio  1989,  dalla
direttiva 95/54/CE della Commissione del  31  ottobre  1995  e  dalla
direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004; 
  Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  9  marzo  1999  riguardante  le  apparecchiature  radio   e   le
apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  e   il   reciproco
riconoscimento della loro conformita'; 
  Viste le norme ISO 9001:2008 in materia  di  qualita',  nonche'  le
specifiche norme ISO/TS  16949:2009  in  ambito  di  progettazione  e
sviluppo di prodotti per il settore "automotive"; 
  Vista la norma CEI 79-56 in materia di requisiti funzionali e prove
per sistemi di tipo "black box"; 
  Espletata la comunicazione ai sensi della  direttiva  98/34/CE  che
stabilisce una procedura d'informazione in materia di norme e  regole
tecniche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Individuazione dei dispositivi e funzioni minime 
 
  Ai fini del presente decreto sono definiti  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita'  del  veicolo  i  dispositivi,  sigillati,
alimentati e solidalmente ancorati ad elementi  fissi  e  rigidi  del
veicolo stesso, che: 
    a)  consentono  la  determinazione  continuativa  nel  tempo   di
posizione e velocita' del veicolo; 
    b)  consentono  la  determinazione  continuativa  nel  tempo  del
profilo accelerometrico del moto del veicolo; 
    c) consentono la diagnostica da remoto dell'integrita' funzionale
del dispositivo; 
    d) garantiscano l'incorruttibilita' del  dato  raccolto  con  una
percentuale superiore al 99%; 
    e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti  o
di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati; 
    f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale  con  altri
dispositivi installati a bordo del veicolo; 
    g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni
immagazzinate.