IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza  degli  alimenti  e
                          della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"Misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto con il quale sono stati ri-registrati  i  prodotti
fitosanitari  elencati  nel  presente  dispositivo,   contenenti   la
sostanza attiva acrinatrina, a nome dell'Impresa Cheminova  A/S,  con
sede in Thyboronvej 78, Harboore Danimarca; 
  Considerato che le  etichette  allegate  al  suddetto  decreto  non
riportano l'intervallo di sicurezza per le coltura pesco e fragola; 
  Ritenuto di modificare  le  etichette  di  cui  trattasi  inserendo
l'intervallo di sicurezza su pesco e fragola a 7 giorni; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo  dell'etichetta  relativamente
all'intervallo di sicurezza su  pesco  e  fragola  a  7  giorni,  dei
prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati con
decreti  ai  numeri  e  alle  date  ivi  riportati,  preparati  negli
stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzati: 
 
 
=====================================================================
|  NUMERO  |      PRODOTTO      |                     |             |
|   REG.   |   FITOSANITARIO    | DATA AUTORIZZAZIONE |   IMPRESA   |
+==========+====================+=====================+=============+
|9668      |RUFAST E-FLO        |     24/06/1998      |CHEMINOVA A/S|
+----------+--------------------+---------------------+-------------+
|13761     |ARDENT E-FLO        |     02/10/2007      |CHEMINOVA A/S|
+----------+--------------------+---------------------+-------------+
|13760     |ORYTIS EW           |     02/10/2007      |CHEMINOVA A/S|
+----------+--------------------+---------------------+-------------+
 
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del   presente   decreto
l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti  devono
essere posti in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni." 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello