IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista  la  direttiva  2007/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23  ottobre  2007,  relativa  alla  certificazione  dei
macchinisti addetti alla guida di  locomotori  e  treni  sul  sistema
ferroviario della Comunita', attuata con il  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n. 247; 
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 247, che dispone, tra l'altro, che  la  contrattazione  collettiva
individui tramite appositi accordi integrativi  le  misure  affinche'
gli investimenti per  la  formazione  dei  macchinisti  sostenuti  da
un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastruttura  non  vadano
indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria  o  gestore
dell'infrastruttura; 
  Visto l'art.  21,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  30
dicembre  2010,  n.  247,  il  quale  demanda   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione  delle  misure  di
cui al comma 1 dello stesso articolo per un periodo transitorio,  nel
caso in cui le stesse non siano state concordate tra le parti in sede
di contrattazione collettiva; 
  Ravvisata la sussistenza delle condizioni  previste  dall'art.  21,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di  un
macchinista addetto alla conduzione di locomotori e treni,  sostenuti
da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, vadano
indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria  o  gestore
dell'infrastruttura, in mancanza di specifici accordi integrativi tra
il  personale  macchinista  e  l'impresa  ferroviaria  o  il  gestore
dell'infrastruttura, previsto un ragionevole indennizzo al datore  di
lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla formazione ricevuta,
ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 
      a) il macchinista decida di lasciare volontariamente  l'impresa
o il gestore dell'infrastruttura che ha  sostenuto  gli  oneri  della
formazione; 
      b) il  macchinista  venga  utilizzato  come  tale  da  un'altra
impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.