IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita', attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247; Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, che dispone, tra l'altro, che la contrattazione collettiva individui tramite appositi accordi integrativi le misure affinche' gli investimenti per la formazione dei macchinisti sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastruttura non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura; Visto l'art. 21, comma 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle misure di cui al comma 1 dello stesso articolo per un periodo transitorio, nel caso in cui le stesse non siano state concordate tra le parti in sede di contrattazione collettiva; Ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1 1. Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di un macchinista addetto alla conduzione di locomotori e treni, sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, in mancanza di specifici accordi integrativi tra il personale macchinista e l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura, previsto un ragionevole indennizzo al datore di lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla formazione ricevuta, ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il macchinista decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore dell'infrastruttura che ha sostenuto gli oneri della formazione; b) il macchinista venga utilizzato come tale da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.