IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare  l'articolo  58  che
abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'articolo 16, comma  1  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel  registro
di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.  510/2006
sono  automaticamente   iscritte   nel   registro   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette» di cui all'articolo 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la vigilanza sulle denominazioni protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  21  gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  37  del  15
febbraio 2010, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con
sede in Thiene, Via San  Gaetano  n.  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  per  la  indicazione  geografica   protetta
«Radicchio di Verona»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 21 gennaio 2010; 
  Considerato che il «Consorzio del Radicchio Rosso di Verona» non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica  protetta  «Radicchio
di Verona» anche nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  21  gennaio  2010,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo   denominato   «CSQA   Certificazioni    Srl»    oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano  n.  74,  con
decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la  indicazione
geografica  protetta  «Radicchio  di  Verona»,  registrata   con   il
Regolamento (CE) n.  98  del  2  febbraio  2009,  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.