IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare  l'articolo  58  che
abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'articolo 16, comma  1  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel  registro
di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.  510/2006
sono  automaticamente   iscritte   nel   registro   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette» di cui all'articolo 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» e il  successivo
regolamento (CE) n.104 del 3 febbraio 2009  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  modifica  del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione protetta medesima; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la vigilanza sulle denominazioni protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  21  gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  37  del  15
febbraio 2010, con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" con
sede in Thiene, Via San  Gaetano  n.  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Gorgonzola»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 21 gennaio 2010; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo
di controllo e  di  certificazione  della  denominazione  di  origine
protetta «Gorgonzola» ai sensi  dei  citati  articoli  36  e  37  del
predetto Reg. (UE) n.1151/2012; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente   la   denominazione   di   origine   protetta
«Gorgonzola» anche nella fase intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine  di
consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione
del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  21  gennaio  2010,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano  n.  74,  con
decreto  21  gennaio  2010  ad  effettuare   i   controlli   per   la
denominazione di origine protetta  «Gorgonzola»,  registrata  con  il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1107  del  12  giugno  1996  e'
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.