LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza  e  che  nella  determinazione
delle predette contribuzioni adotta  criteri  di  parametrazione  che
tengono conto dei  costi  derivanti  dal  complesso  delle  attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti; 
  Viste le proprie delibere n. 18.050 e n.  18.051  del  28  dicembre
2011  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2012 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Vista la propria delibera n. 18.426 del 21  dicembre  2012  con  la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2013, i soggetti tenuti
alla contribuzione; 
  Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2013, la  misura
della contribuzione dovuta dai soggetti  individuati  nella  suddetta
delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2013,  dai  soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 e'
determinato nelle seguenti misure: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g)  ed  h),  della  delibera  n.  18.426  del  21
dicembre 2012 e' computato come segue: 
    2/1 per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed h) e'  computato
in misura pari ad € 2.185 maggiorato, per le Banche italiane e  Poste
Italiane - Divisione BancoPosta dello 1,1% dei ricavi da  servizi  di
investimento  e  accessori,  per  le  societa'   di   intermediazione
mobiliare  dello  0,3%  dei  ricavi  da  servizi  di  investimento  e
accessori. I dati relativi ai ricavi da  servizi  di  investimento  e
accessori riferiti ai bilanci chiusi  nel  2012,  sono  tratti  dalle
segnalazioni di vigilanza redatte  ai  sensi  della  circolare  della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le banche  ed  ai  sensi
della circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per  le
societa'  di  intermediazione  mobiliare.  In   particolare   saranno
considerate le pertinenti sottovoci della voce 40924 per le banche  e
delle  voci  43962  e  43964  per  le  societa'  di   intermediazione
mobiliare.  La  misura  massima  della  contribuzione   per   ciascun
intermediario e' pari ad € 110.000; 
    2/2 per i soggetti di cui alle lettere b), c), e), f)  e  g)  con
riferimento  al  numero   dei   servizi/attivita'   di   investimento
autorizzati alla data del 2  gennaio  2013  [esclusa  l'attivita'  di
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art.  1,
comma 5, lett. g), del decreto legislativo n. 58/1998] nelle seguenti
misure: 
      a) un servizio/attivita' di investimento: € 2.185; 
      b) due servizi/attivita' di investimento: € 9.470; 
  c) tre servizi/attivita' di investimento: € 17.480; 
  d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 23.315; 
  e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 29.145; 
  f) sei servizi/attivita' di investimento: € 38.255. 
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  q),
della delibera n. 18.426  del  21  dicembre  2012  e'  computato  con
riferimento  agli  strumenti  finanziari  quotati  o   ammessi   alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2013. 
  Per gli emittenti italiani di cui ai punti q1) ed q2): 
    a) l'importo del contributo per le azioni e' pari  ad  una  quota
fissa di € 10.320 fino a € 10.000.000 di  capitale  sociale,  piu'  €
96,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e  fino  a  €  100.000.000  di
capitale sociale, piu' € 77,9 ogni € 500.000 oltre €  100.000.000  di
capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000  la  relativa  tariffa
viene applicata proporzionalmente; 
  b) l'importo del contributo per le  obbligazioni  e'  pari  ad  una
quota fissa di € 10.320 per ogni emissione quotata. Sono esentate  le
obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio  1998  e
le obbligazioni  garantite  dallo  Stato  italiano  emesse  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
  c) l'importo del contributo per i warrant  e'  pari  ad  una  quota
fissa di € 10.320, per ogni warrant quotato; 
  d)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,   per   i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento
quotato; 
  e) l'importo del contributo per le  quote  e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da
societa' italiane e' pari ad una quota fissa di € 2.820  per  ciascun
fondo o per ciascun comparto quotato; 
  f) la misura massima della contribuzione per ciascun  emittente  e'
pari ad € 411.555. 
  Per gli emittenti esteri di cui al punto q1): 
  a) l'importo del contributo per le azioni,  le  obbligazioni  ed  i
warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 10.320; 
  b)  l'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant,   per   i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento
quotato; 
  c) l'importo del contributo per le  quote  e  le  azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav  e'  pari
ad una quota fissa  di  € 2.820  per  ciascun  fondo  o  per  ciascun
comparto quotato; 
  d) la misura massima della contribuzione per ciascun  emittente  e'
pari ad € 411.555. 
  4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  s),
punti s1) e s2) della delibera n. 18.426  del  21  dicembre  2012  e'
determinato nelle seguenti misure: 
  4/1  per  le  sollecitazioni  all'investimento  e  per  le  offerte
pubbliche di  acquisto  e/o  di  scambio  per  le  quali,  a  seguito
dell'approvazione del  prospetto  o  del  documento  di  offerta,  il
soggetto proponente  non  abbia  concluso  la  sollecitazione  ovvero
l'offerta pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 2.875; 
  4/2  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un  premio,
il diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un  valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita'  sottostante,  e'
pari a € 285 per ogni sollecitazione conclusa  (collocamento  di  una
singola tranche per tale intendendosi una singola  serie  di  titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da  un  differente  valore
teorico prestabilito); 
  4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto  buoni
di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e'  pari,  per
ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa  di  € 2.875  maggiorata,
nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000,
dello 0,575% del  controvalore  eccedente  tale  importo.  La  misura
massima della contribuzione  e'  pari  a  €  2.500.000  per  ciascuna
sollecitazione all'investimento; 
  4/4  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in  modo
continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma  4,  del
regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari  ad  una  quota  fissa  di
€ 440 per ciascuna sollecitazione conclusa; 
  4/5 per le altre  sollecitazioni  all'investimento,  per  le  altre
offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna  sollecitazione  ovvero  per  ciascuna  offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.875 maggiorata, nel caso
di offerta  avente  controvalore  superiore  a  €  13.000.000,  dello
0,02212% del controvalore eccedente tale importo. La  misura  massima
della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione
all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio. 
  5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di  cui
al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al  prezzo  definitivo  d'offerta  del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento d'offerta  ed
al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte
pubbliche di scambio il controvalore  dell'operazione  e'  costituito
dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni
all'investimento aventi  ad  oggetto  cambiali  finanziarie  o  altri
prodotti finanziari emessi  sulla  base  di  programmi  di  emissione
annuali, il contributo e' computato sul  controvalore  effettivamente
collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto
dal programma di emissione  e  indicato  nel  prospetto  o  documento
informativo. 
  6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  t),
della delibera 18.426 del  21  dicembre  2012  e'  determinato  nella
misura del 8,40%  dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi  per
incarichi di  revisione  legale  sul  bilancio  di  esercizio  e  sul
bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute
nella Parte  IV,  Titolo  III,  Capo  II,  Sezione  VI,  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e degli artt. 16, comma 1, e 43, comma 2,  del
decreto legislativo n. 39/2010. Il contributo si applica ai ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2012. 
  7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  u),
della delibera n. 18.426  del  21  dicembre  2012  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
  a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 17.950; 
  b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 36.650; 
  c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 55.350; 
  d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 74.050. 
  8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  v),
della delibera n. 18.426  del  21  dicembre  2012  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
  a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.200; 
  b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.000; 
  c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 16.800; 
  d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 21.600.