IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  e  in
particolare l'art. 15, che reca disposizioni circa il rimborso  delle
spese sostenute dallo Stato per istruttoria e controlli; 
  Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni 4  febbraio  2000,
n.73 e n. 75, con i quali sono state  emanate  disposizioni  inerenti
alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali  nell'ambito
dei servizi postali; 
  Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio  2006,
n.129 e n.134, concernenti rispettivamente modifiche ed  integrazioni
ai regolamenti di cui ai sopracitati decreti ministeriali n. 73 e  n.
75, recanti disposizioni in  materia  di  licenze  individuali  e  di
autorizzazioni generali nel settore postale; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile 2000, «Contributi per  le  licenze  individuali  e  per  le
autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi
postali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2000, n.105, e
in particolare l'art. 7, che dispone la rivalutazione dei  contributi
secondo il tasso programmato d'inflazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre  2007,  recante
«Rivalutazione  dei  contributi  per  le  licenze  individuali  e  le
autorizzazioni generali, concernenti l'offerta al pubblico di servizi
postali non riservati», pubblicato sulla G.U. 15 ottobre 2007, n.240; 
  Visto l'art.3 della legge 28 gennaio 2009, n.2, che  ha  convertito
il decreto legge 29 novembre 2008, n.185, e che ha sospeso sino al 31
dicembre 2009 l'efficacia delle norme  che  obbligano  o  autorizzano
organi dello Stato ad emanare atti aventi  ad  oggetto  l'adeguamento
dei diritti, contributi o tariffe  a  carico  di  persone  fisiche  o
persone giuridiche in relazione al tasso programmato di inflazione; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto  legge  30  dicembre  2009,   n.194,
convertito in legge 26 febbraio 2010, n.  25,  che  ha  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2010 il sopra citato termine; 
  Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, poi  convertito  in
legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha ulteriormente prorogato  al  31
marzo 2011 il «blocco selettivo delle tariffe»; 
  Considerato di dover procedere alla  rivalutazione  dei  contributi
dovuti dagli operatori postali privati per gli anni 2013 e 2014; 
  Accertato il tasso programmato di inflazione per gli  anni  2011  e
2012 che il Documento di programmazione economica e finanziaria fissa
rispettivamente a 2,0% ed 1,5%; 
  Considerato che per l'anno 2011 sono stati considerati  i  mesi  da
aprile a dicembre, tenuto conto di quanto  disposto  dal  sopracitato
decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Rivalutazione 
 
  1. Dal 1° gennaio 2013: 
    a) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto
20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati  rispettivamente,
in € 600,00 e in € 119,00; 
    b) i contributi di cui all'articolo 2 del decreto 20 aprile  2000
citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 299,00 per
la prima sede operativa e in euro 119,00 per ciascuna sede propria  o
di mandatari; 
    c) i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto
20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente,
in euro 299,00 e in € 119,00; 
    d) i contributi di cui all'articolo 4 del decreto 20 aprile 2000,
citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in € 299,00 per
la prima sede operativa e in € 119,00  per  ciascuna  ulteriore  sede
propria o di mandatari.