IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI con delega alle pari opportunita' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante, all'art. 12, comma 20, «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» che dispone la data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e il definitivo trasferimento delle attivita' svolte dagli organismi stessi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le pari opportunita' e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» e in particolare l'art. 7 in materia di copertura finanziaria; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2 a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunita' «promuove e sostiene, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita', dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102, di riordino della Commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta Commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunita'; Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni»; Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunita' e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, il Quadro Strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma Operativo Nazionale «Governance e Assistenza tecnica FESR», il Programma Operativo Nazionale «Governance e azioni di Sistema FSE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale la prof.ssa Elsa Fornero e' stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante «Delega di funzioni in materia pari opportunita' al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero»; Ritenuta la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunita' in attuazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunita', di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.