IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.164,  ed   in
particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  ora  Ministero  dello  sviluppo
economico, individua, sentita la conferenza Unificata  e  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete  nazionale  dei
gasdotti; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare  l'art.  1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti  e'  effettuata  dallo  Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
  Visto  l'art.  52-quinques  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  come  introdotto  dal  decreto
legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  22  dicembre  2000,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con  il
quale e' stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso  con
deliberazione 12 ottobre 2000, n.186/00 e della Conferenza unificata,
espresso nella riunione del 21 dicembre 2000; 
  Visto l'art. 3 del decreto  ministeriale  22  dicembre  2000  sopra
citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa  di  trasporto
del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei  gasdotti  di  nuovi
gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas,  le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, e provvede, in  funzione  delle  modifiche  intervenute,
all'aggiornamento  degli  allegati  al  predetto   decreto,   dandone
comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  alle
Regioni  interessate  ed  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto; 
  Visti i successivi decreti in data 30 giugno 2004, 4  agosto  2005,
13 marzo 2006, 1° agosto 2008, 21 ottobre 2010 ,  con  i  quali  sono
stati inclusi nella Rete nazionale dei gasdotti nuovi metanodotti  ed
aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale; 
  Visto  in  particolare  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 21 ottobre 2010 che all'art. 2 stabilisce  che,  a  partire
dal 1°  gennaio  2011,  i  soggetti  gestori  di  tratti  della  Rete
nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero,  entro  il  31
luglio di ogni anno, istanza di  aggiornamento  delle  infrastrutture
aventi stato di consistenza riferito alla data del  30  giugno  dello
stesso anno e che lo stesso Ministero procede, entro il 30  novembre,
alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento  della  Rete
nazionale dei gasdotti sentite l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas e le Regioni interessate intendendo acquisito  il  parere  per
comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
dicembre 2011, relativo all'ultimo aggiornamento della Rete nazionale
dei gasdotti; 
  Vista l'istanza in data 19 aprile 2012 della  societa'  «SNAM  rete
gas S.p.a.» per l'inserimento nella Rete nazionale dei  gasdotti  dei
seguenti metanodotti : 
  1. Terranuova Bracciolini - Montelupo Fiorentino (Toscana); 
  2. Montelupo Fiorentino - Palaia (Toscana); 
  3. Palaia - Collesalvetti (Toscana); 
  4.  Collesalvetti  -  Suese  (ex  nuova  derivazione  per  Livorno)
(Toscana), al fine di  permettere  il  collegamento  del  metanodotto
denominato «Allacciamento terminale GNL  OLT  al  largo  della  costa
toscana - Suese»; 
  5.  Allacciamento  «Ital  Gas  Storage»  di  Cornegliano   Laudense
(Lombardia), al fine di permettere il collegamento del nuovo punto di
entrata/uscita  interconnesso  con  il   campo   di   stoccaggio   di
Cornegliano Laudense in concessione a «Ital Gas Storage»; 
  Vista l'istanza in data 24 luglio  2012  della  societa'  «Gasdotti
Italia S.p.a.» per l'inserimento nella Rete  nazionale  dei  gasdotti
del seguente metanodotto: 
    1. Nuova dorsale DN 24 Chieti - Larino (Abruzzo, Molise); 
  Vista l'istanza della societa' «Burns S.r.l.»  in  data  26  giugno
2012, relativa all'inserimento nella rete nazionale dei gasdotti  dei
tratti di gasdotto on shore  e  off  shore  in  territorio  italiano,
dell'interconnector Eagle LNG in progetto fra l'Albania e l'Italia; 
  Considerato  inoltre  il  parere  favorevole   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas richiesto il 25 settembre 2012  e  delle
regioni interessate richiesto nella medesima  data  e  acquisito  per
comunicazione scritta o  intervenuto  per  silenzio-assenso,  essendo
trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto
senza  che  sia  pervenuta   alcuna   manifestazione   di   dissenso,
relativamente ai metanodotti succitati; 
  Ritenuto che  per  le  loro  caratteristiche  tecnico-funzionali  i
suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti  dall'art.  2,
comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000; 
  Ritenuto che tra i gasdotti previsti dall'art. 2, comma 1,  lettera
f) del  decreto  ministeriale  22  dicembre  2000  sono  altresi'  da
comprendersi quelli in progetto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti 
 
  1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete  nazionale  dei
gasdotti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 dicembre  2011,  sono  aggiunti  i  seguenti  tratti  di
gasdotti: 
  Terranuova Bracciolini - Montelupo Fiorentino; 
  Montelupo Fiorentino - Palaia; 
  Palaia - Collesalvetti; 
  Collesalvetti - Suese; 
  Allacciamento «Ital Gas Storage» di Cornegliano Laudense; 
  Nuova dorsale DN 24 Chieti - Larino. 
  2. All'elenco  degli  interconnectors  di  cui  all'allegato  3  e'
aggiunto l'interconnector Eagle LNG. 
  3. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono  riportati,
con la specifica definizione  di  cui  al  successivo  comma  4,  gli
elenchi aggiornati al 1° gennaio 2013, ed in particolare: 
  allegato 1: metanodotti facenti  parte  della  Rete  nazionale  dei
gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1; 
  allegato 2: gasdotti di  importazione  da  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea  ubicati  nel  mare  territoriale  e  gasdotti  di
coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale; 
  allegato 3: interconnector, incluso l'interconnector Eagle  LNG  di
cui al comma 2; 
  allegato  4:   metanodotti   di   collegamento   a   terminali   di
rigassificazione GNL. 
  4. La definizione di Rete nazionale di gasdotti di cui  all'art.  2
del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' cosi' intesa: 
  a) gasdotti ricadenti in mare; tali  reti  o  parti  di  reti  sono
individuati con la lettera «a» nell'allegato 1; 
  b)  gasdotti  idi  importazione  ed   esportazione   non   compresi
nell'elenco dei gasdotti  di  cui  al  punto  a),  e  relative  linee
collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti
sono individuate con la lettera «b» nell'allegato 1; 
  c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti  o  parti  di  reti
sono individuati con la lettera «c» nell'allegato 1; 
  d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del  gas
non compresi nell'elenco di cui ai  precedenti  punti;  tali  reti  o
parti di reti sono individuate con la lettera «d» nell'allegato 1; 
  e) gasdotti funzionali direttamente  o  indirettamente  al  sistema
nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate con  la
lettera «e» nell'allegato 1; 
  f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d)  ed  e)  che
risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute
le necessarie autorizzazioni o in costruzione; tali reti o  parti  di
reti sono individuate con la lettera «f» nell'allegato 1. 
  5.  I  gasdotti  relativi  all'allacciamento   del   terminale   di
rigassificazione  di  Brindisi,  sono  trasferiti   dall'allegato   1
all'allegato  4,  in  coerenza   con   gli   altri   metanodotti   di
allacciamento a terminali di rigassificazione.