IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il  consumatore  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e  integrazioni,  ed
in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione
del Ministero delle attivita'  produttive  e  di  trasferimento  allo
stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri"  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'articolo 1 comma 12  con  cui  la  denominazione  «Ministero  dello
sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 97/23/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature   in
pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; 
  Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
che  prevede  le  diverse  categorie  di  prodotto  ai   fini   della
valutazione di conformita'; 
  Visto  il  Decreto  22   dicembre   2009   "Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; 
  Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano
di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare  accreditamenti
in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO  IEC  17020,  17021,  17024,
17025, UNI CEI EN 45011 e alle  Guide  europee  di  riferimento,  ove
applicabili, agli  Organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri in materia di attrezzature a pressione; 
  Vista  l'istanza  della  societa'  EUROFINS  MODULO  UNO  SpA   del
21/01/2013, prot. n. 9318 volta a svolgere attivita'  di  valutazione
di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE citata; 
  Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per
gli Organismi Notificati di Accredia del 27 luglio 2012, acquisita in
data 21 agosto 2012, n.  179042  con  la  quale  e'  rilasciato  alla
societa' EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede legale in via Cuorgne', 21
- 10156 Torino, l'accreditamento per la norma UNI CEI  EN  45011:1999
per la direttiva 97/23/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   "Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994"  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo EUROFINS MODULO UNO SpA,  con  sede  legale  in  via
Cuorgne',  21  -  10156  Torino,  e'  autorizzato  ad  effettuare  la
valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa
alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25  febbraio
2000,  n.  93  di  attuazione,  per  i  seguenti   moduli   contenuti
nell'allegato III al decreto legislativo: 
  - Modulo A1- controllo  di  fabbricazione  interno  e  sorveglianza
verifica finale; 
  - Modulo B - esame CE del tipo; 
  - Modulo B1 - esame CE della progettazione; 
  - Modulo C1 - conformita' al tipo; 
  - Modulo D - garanzia qualita' produzione; 
  - Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; 
  - Modulo E - garanzia qualita' prodotti; 
  - Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; 
  - Modulo F - verifica su prodotto; 
  - Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; 
  - Modulo H - garanzia qualita' totale; 
  -  Modulo  H1  -  garanzia  qualita'  totale  con  controllo  della
progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale. 
  2. L'organismo, e' altresi' autorizzato a svolgere i compiti di cui
ai punti 3.1.2 dell'All. I al D. L.vo 93/2000. 
  3. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni contenute nell'articolo 10 del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 93 citato.