IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa BASF  Italia  S.r.l.  sede
con  legale  in  Via  Marconato,  8  -  20031  Cesano  Maderno  (MB),
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario CLERANDA secondo la procedura di cui  all'art.  40  del
Reg. (CE) n. 1107/2009 e contenente le  sostanze  attive  imazamox  e
metazachlor, iscritte nell'allegata I della direttiva  91/414/CEE  ed
ora considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario in questione gia' autorizzato in un altro Stato  membro
per lo  stesso  uso  e  con  pratiche  agricole  comparabili  che  ne
prevedono, tra l'altro, l'uso combinato con il coadiuvante  DASH  HC,
e' stata esaminata e valutata, in data 17 ottobre  2012,  nell'ambito
di un Gruppo di esperti che afferiscono alla  Commissione  Consultiva
dei Prodotti Fitosanitari; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
nel corso della riunione del 24 ottobre  2012  ha  preso  atto  della
necessita' di alcuni approfondimenti e per  questo  ha  dato  mandato
all'Ufficio di proseguire, in caso  di  esito  positivo,  con  l'iter
autorizzativo; 
  Considerato che la  valutazione  si  e'  conclusa  positivamente  e
l'Ufficio ha richiesto con nota del 15 gennaio 2013 la documentazione
di    completamento    dell'iter    autorizzativo    ed    i     dati
tecnico-scientifici  aggiuntivi  da  presentarsi  entro   i   termini
riportati nella richiesta stessa; 
  Vista la nota del 21 gennaio 2013  da  cui  risulta  che  l'Impresa
medesima ha presentato la documentazione di  completamento  richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto  pertanto,  di  autorizzare  il   prodotto   fitosanitario
CLERANDA, fino al 31 luglio 2019, data  di  scadenza  dell'iscrizione
dell'ultima sostanza attiva iscritta nell'allegato I della  direttiva
91/414/CEE  ed  ora  considerata  approvata  ai   sensi   del   nuovo
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta; in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa BASF Italia S.r.l. con sede legale in Via Marconato, 8  -
20031 Cesano Maderno (MB), e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario  CLERANDA  a  base  delle  sostanze  attive
imazamox e metazachlor,  iscritte  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE  ed  ora  considerate  approvate  ai   sensi   del   nuovo
regolamento (CE) n. 1107/2009 con la composizione e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il  prodotto  fitosanitario  CLERANDA  e'  autorizzato   ai   sensi
dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 secondo  la  procedura
del riconoscimento reciproco, la quale prevede che lo stesso prodotto
fitosanitario sia gia' autorizzato per lo stesso uso e  con  pratiche
agricole comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 luglio  2019,  data  di  scadenza
dell'iscrizione dell'ultima sostanza attiva iscritta nell'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi  del
nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il  prodotto  fitosanitario   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa BASF Agro SAS- Gravelines - France. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15576. 
  Il prodotto fitosanitario e' una  formulazione  liquida  che  viene
prodotta nelle confezioni da: 1-5-10 litri. 
  E'  fatto  salvo  ogni  eventuale  e  successivo   adempimento   ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, in conformita' a provvedimenti comunitari e  ulteriori
disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta del prodotto fitosanitario CLERANDA con  la
quale deve essere posta in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello