IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 
  Visto il  comma  1-bis  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
164/2000, cosi' come introdotto dall'art. 31,  comma  1  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  29
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana  n.  246  del  21  ottobre  2005,  che  stabilisce  in   via
transitoria, al fine  di  assicurare  l'efficienza  e  l'economicita'
nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per  la
classificazione delle Reti di Trasporto Regionale; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, Supplemento  ordinario
n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di  Reti  di  Trasporto
Regionale devono presentare al  Ministero  dello  sviluppo  economico
(nel seguito «il Ministero»)  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,
istanza  di  aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato   di
consistenza riferito alla data di chiusura  dell'esercizio  dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22  aprile  2008,
che stabilisce che il Ministero si esprime  entro  il  successivo  31
marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  e  la
Regione o le Regioni interessate; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  ottobre
2010, che all'art. 2 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011,  i
soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto  Regionale  devono
presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza  di
aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato  di   consistenza
riferito alla  data  del  30  giugno  dello  stesso  anno  e  che  il
Ministero,  entro  il  successivo  30  settembre,   procede   a   una
valutazione delle istanze e,  per  quelle  rispondenti  ai  requisiti
richiesti, richiede il relativo parere  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, e alle  Regioni  interessate,  che,  in  caso  di
assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito  in  senso
positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi  entro  il
30 novembre alla emanazione di un decreto relativo  all'aggiornamento
della  Rete  Regionale  dei  Gasdotti.  L'aggiornamento  della   Rete
Regionale di Trasporto di cui  al  decreto  sopra  citato,  entra  in
vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  e'  stata
presentata   istanza   di   aggiornamento   e   si   riferisce   alle
infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di  del
30 giugno dell'anno in cui e' presentata l'istanza; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19  dicembre
2011  relativo  all'ultimo  aggiornamento  della  Rete  Regionale  di
Trasporto; 
  Vista l'istanza in data 31 luglio 2012 della societa' di  trasporto
SnamReteGas S.p.A. con la quale e' stata trasmessa la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  30  giugno  2012   e   in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  riportati  in
allegato 1; 
  Vista l'istanza in data 24 luglio 2012, della societa' di trasporto
S.G.I. con la quale e' stata  trasmessa  la  documentazione  relativa
alla situazione aggiornata al 30 giugno  2012  e  in  particolare  e'
stato richiesto di classificare come rete di  trasporto  regionale  i
tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2; 
  Vista l'istanza in data 4 luglio 2012 della societa'  di  trasporto
Consorzio Media Valtellina Trasporto Gas (CMVTG),  con  la  quale  e'
stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata
al 30 giugno 2012 e in particolare e' stato richiesto di classificare
come  rete  di  trasporto  regionale  i  tratti  di  rete  di   nuova
realizzazione elencati in allegato 3; 
  Vista l'istanza in data 25 luglio 2012 della societa' di  trasporto
Retragas S.r.l., con la quale e' stata  trasmessa  la  documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  30  giugno  2012   e   in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale i  tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  elencati  in
allegato 4 ed e' stata comunicata la dismissione dei tratti  di  rete
elencati in allegato 5; 
  Acquisito, con richieste del 25 settembre 2012, dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas e dalle Regioni  interessate  il  parere
per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso  di  cui
all'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
22  ottobre  2010,  e  non  essendo  emersi  elementi  ostativi  alle
richieste medesime; 
  Ritenuto che le  caratteristiche  tecnico-funzionali  dei  gasdotti
sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2,  comma
3, del decreto ministeriale  29  settembre  2005  che  si  confermano
valide alla luce del comma 1-bis dell'art. 9 del decreto  legislativo
n. 164/2000 cosi' come successivamente introdotto  dall'art.  31  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale 
 
  1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della  Rete  di  Trasporto
Regionale allegato al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
29 dicembre 2011, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio  2013,
i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4,  aventi  stato
di consistenza alla data del 30 giugno 2012, ed eliminati i  gasdotti
di cui all'allegato 5; 
  2. L'aggiornamento in data 1° gennaio 2013 delle Reti di  Regionale
di Trasporto, che tiene conto delle modifiche di cui al comma  1,  e'
riportato complessivamente per ogni societa' nei seguenti Allegati: 
    gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A; 
    gasdotti  della  societa'   Societa'   Gasdotti   Italia   S.p.A.
nell'allegato B; 
    gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C; 
    gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D. 
  3. Contestualmente  si  pubblica  di  seguito  anche  l'elenco  dei
gasdotti regionali che non hanno subito aggiornamento: 
    gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E; 
    gasdotti della societa' Metanodotto Alpino  S.r.l.  nell'allegato
F; 
    gasdotti della societa' Energie S.r.l. nell'allegato G; 
    gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto  S.r.l.  nell'allegato
H; 
    gasdotti della societa' Italcogim Trasporto S.r.l.  nell'allegato
I. 
 
          Avvertenza 
              Gli allegati citati nell'art.1, 2 e 3 che  fanno  parte
          integrante del decreto, sono pubblicati nel  sito  internet
          del           Ministero           dello            sviluppo
          economico:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Dec
          reti Ministeriali.