IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
maggio 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione alle  intense  ed  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009  nel  territorio  della  regione
Piemonte e delle province  di  Piacenza  e  Pavia  ed  alla  violenta
mareggiata che nei giorni 26 e  27  aprile  2009  ha  interessato  le
province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed il decreto del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  26  giugno  2009recante
l'estensione del predetto stato  di  emergenza  al  territorio  delle
province di Lodi e Parma  interessate  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835
del 29 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste  le  note  del  Presidente  della  Regione  Piemonte  dell'11
dicembre 2012 e del 21 gennaio 2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Piemonte  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' determinatosi  nel  territorio  regionale  in  conseguenza
degli eventi richiamati di cui in premessa. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  Direttore  Generale  Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e  Foreste,  Protezione
Civile della Regione  Piemonte,  e'  individuato  quale  responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo  subentro  della  medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal  trasferimento
della documentazione di cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in  rassegna
e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di  cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale, Commissario delegato  pro-tempore,  provvede  entro  dieci
giorni dall'adozione  del  presente  provvedimento  a  trasferire  al
Direttore  Generale  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo,  Economia
Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte tutta  la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale. 
  4.  Il  Direttore  Generale  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo,
Economia Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte,
che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di
cui al comma 2 puo' avvalersi  delle  strutture  organizzative  della
Regione  Piemonte,  oltre  alla  predetta  Direzione,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   le   quali
provvedono nell'ambito delle risorse  disponibili  e  sulla  base  di
apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti  capitoli  di
bilancio di  ciascuna  Amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  Generale  Opere  Pubbliche,
Difesa del Suolo,  Economia  Montana  e  Foreste,  Protezione  Civile
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili  ad  essi  connessi  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  5423,  che  viene
allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
Generale Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo,  Economia  Montana  e
Foreste, Protezione Civile puo' predisporre un Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  allo  stesso  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Piemonte  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il  Direttore  Generale  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo,
Economia Montana e Foreste, Protezione Civile della Regione Piemonte,
a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al  comma
5, provvede, altresi', ad inviare al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il supermento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 11 febbraio 2013 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli