IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche,  e  in  particolare  l'art.  4,
paragrafo 2, terzo comma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n.  357,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della   direttiva
92/43/CEE,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 7 marzo  2012,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2012,  recante  il  quinto  elenco
aggiornato  dei  siti  di  importanza  comunitaria  per  la   regione
biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, a
seguito della decisione della Commissione europea 2012/12/UE; 
  Considerato che, nel contesto di un adattamento dinamico della rete
Natura 2000, si e' reso necessario un sesto aggiornamento della lista
alpina sia per includere i siti addizionali, proposti  come  siti  di
importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE
dagli Stati membri a partire dal  2010,  che  per  rispecchiare  ogni
cambiamento nelle informazioni  relative  ai  siti  stessi  trasmesse
dagli  Stati  membri   successivamente   all'adozione   della   lista
comunitaria iniziale e dei primi cinque aggiornamenti; 
  Considerato  che  per  quanto  riguarda  la  regione  biogeografica
alpina: 
    le liste dei siti proposti come siti di importanza comunitaria ai
sensi dell'art. 1 della  direttiva  92/43/CEE  sono  stati  trasmessi
dagli Stati membri alla Commissione tra marzo 2002 e ottobre 2011; 
    le  liste  dei  proposti  siti  sono  state  accompagnate   dalle
informazioni relative a ciascun  sito  fornite  nel  formato  fissato
dalla decisione 97/266/CE del  18  dicembre  1996  della  Commissione
concernente il formulario informativo  per  i  proposti  siti  Natura
2000; 
    le informazioni relative a ciascun sito includono la cartografia,
la denominazione, la posizione  geografica,  l'estensione  e  i  dati
raccolti in applicazione dei criteri  specificati  nell'allegato  III
alla direttiva 92/43/CEE; 
  Considerato inoltre che alcuni Stati membri non hanno proposto siti
sufficienti a rispondere ai requisiti della direttiva  92/43/CEE  per
certi tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere  che
la rete Natura 2000 sia completa, e  che  a  causa  del  ritardo  nel
ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con  gli  Stati
Membri potra' essere necessaria una successiva revisione della  lista
comunitaria per la regione biogeografica alpina; 
  Considerato  infine  che  le   conoscenze   sull'esistenza   e   la
distribuzione di alcuni habitat naturali  dell'allegato  I  e  specie
dell'allegato II alla direttiva 92/43/CEE  rimangono  incomplete  per
cui in effetti non si puo' concludere se  la  rete  Natura  2000  sia
completa o incompleta e si potrebbe percio'  rendere  necessaria  una
revisione  della  lista  comunitaria  per  la  regione  biogeografica
alpina; 
  Vista la decisione della  Commissione  europea  2013/22/UE  del  16
novembre 2012 che stabilisce un sesto elenco aggiornato  di  siti  di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina  e  abroga
la decisione 2012/12/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I siti di importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografia
alpina in Italia, individuati ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo  2,
della  direttiva  92/43/CEE,  sono  elencati  nell'allegato   A   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il decreto 7 marzo 2012 citato nelle premesse e' abrogato.