IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 luglio 2012, n. 128, concernente  «Norme  per  la
regolazione dei rapporti tra lo  Stato  e  la  Chiesa  apostolica  in
Italia, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2, della  citata  legge  n.
128 del 2012, il quale prevede che le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro fino
all'importo  di  euro  1.032,91  effettuate  a  favore  della  Chiesa
apostolica  in  Italia,  nonche'  degli  enti  ed   opere   da   essa
controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 24 della citata legge n. 128 del
2012, il  quale  demanda  l'individuazione  delle  modalita'  per  la
deduzione di cui al comma  2  a  un  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  accordo  con   la   Chiesa
apostolica in Italia; 
  Considerate le  risultanze  della  riunione  tenutasi  in  data  18
ottobre 2012 con i rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore
                  della Chiesa apostolica in Italia 
 
  1. Le erogazioni liberali in denaro  versate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 dalle persone fisiche a favore della  Chiesa  apostolica
in Italia, nonche' degli enti e opere da essa controllati,  per  fini
di culto, istruzione, assistenza e beneficenza debbono risultare,  ai
fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di
euro 1.032,91, dai seguenti documenti: 
    a) attestazione  o  ricevuta  di  versamento  in  conto  corrente
postale intestato alla Chiesa apostolica  in  Italia,  contenente  la
causale dell'erogazione liberale; 
    b)  ricevuta  rilasciata  dall'azienda  di  credito  al   cliente
attestante  l'avvenuto  accreditamento  dell'importo  dell'erogazione
liberale, per detta causale, sul conto corrente  bancario  o  postale
intestato alla Chiesa apostolica in Italia, in caso di  effettuazione
dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante
altri mezzi di pagamento bancario o postale; 
    c) in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario,
quietanza liberatoria rilasciata a nome della  Chiesa  apostolica  in
Italia su appositi stampati predisposti e numerati da detta Chiesa  e
contenente: il numero progressivo della quietanza;  cognome,  nome  e
comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione  liberale;
la  causale  dell'erogazione  liberale.  La  quietanza  puo'   essere
rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante  della
Chiesa apostolica in Italia, anche da altri soggetti incaricati dalla
Chiesa medesima. 
  2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma  1  sono
tenuti  a  conservare  ed  esibire,  previa  richiesta  degli  uffici
finanziari entro i  termini  di  cui  all'art.  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  i  documenti
comprovanti le erogazioni medesime. 
    Roma, 1° febbraio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli