IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il comma 6 dell'art. 16 del decreto legge del 6 luglio  2012,
n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135,  che  stabilisce  per  l'anno  2012  le  riduzioni   del   fondo
sperimentale di riequilibrio e  dei  trasferimenti  erariali  per  il
complessivo importo di 500 milioni di euro, da  applicare  ai  comuni
ricadenti nei territori delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
regioni Sicilia e Sardegna; 
  Visto il comma 6-bis del predetto  art.  16  del  decreto  legge  6
luglio 2012 n. 95 aggiunto dall'art. 8, comma 3, del decreto legge 10
ottobre 2012 n. 174 in base al quale,  per  l'anno  2012,  ai  comuni
assoggettati alle regole del patto  di  stabilita'  interno,  non  si
applica la riduzione di cui al  comma  6  e  che  gli  importi  delle
riduzioni  da  imputare  a  ciascun  comune,  definiti   mediante   i
meccanismi di cui al secondo e terzo periodo dello  stesso  comma  6,
non sono validi ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno  e  sono
utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre  2012  con  i
relativi allegati A e B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  259
del 6 novembre 2012, con il quale sono state ripartite  le  riduzioni
ai  predetti  comuni  non  assoggettati  alle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e determinati,  per  i  comuni  assoggettati  alle
regole  del  patto  di  stabilita',   gli   importi   da   utilizzare
esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito; 
  Viste le modifiche al predetto comma 6-bis dell'art. 16 del decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95 apportate dalla legge 7  dicembre  2012  n.
213 di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,  secondo
cui  gli  importi  dei  risparmi  da   realizzare   sono   utilizzati
esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito,
inclusi gli eventuali indennizzi dovuti; 
  Visto il  successivo  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  31
gennaio 2013 con il quale sono stati rideterminati le riduzioni e gli
importi di cui al predetto decreto 25 ottobre  2012,  in  conseguenza
delle disposizioni di cui all'art. 11, comma  1-quater,  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, aggiunto dalla legge 7 dicembre  2012,
n. 213, che ha escluso dalle riduzioni il comune di  Motteggiana  per
gli anni 2012 e 2013 e dell'emanazione del D.P.R. 12  novembre  2012,
con il quale e' stato sciolto il Consiglio del comune di Isola  delle
Femmine (PA) ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo  n.  267
del 2000 che, a  seguito  del  nuovo  status  rientra  tra  gli  enti
destinatari della riduzione di cui all'allegato A; 
  Visto che, secondo la citata disposizione di cui  al  comma  6-bis,
cosi' come risultante dalla ultime modifiche intervenute, le  risorse
non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o  la  riduzione  anticipata
del debito sono recuperate nel 2013, con le modalita' di cui al comma
6; 
  Visto il successivo periodo del medesimo comma 6-bis,  che  prevede
che i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2013 e  secondo  le  modalita'  definite  con
decreto del Ministero dell'interno da adottare entro  il  31  gennaio
2013, l'importo  non  utilizzato  per  l'estinzione  o  la  riduzione
anticipata del debito; 
  Considerato che in caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013  e'
effettuato per un importo pari al totale del valore  della  riduzione
non operata nel 2012, disposta con il predetto decreto  del  Ministro
dell'interno del 25 ottobre 2012 come  successivamente  rideterminata
con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013; 
  Stante l'esigenza di definire le modalita' con le  quali  i  comuni
sono tenuti a comunicare  al  Ministero  dell'interno  l'importo  non
utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito; 
  Dato atto che le linee tecniche applicative  del  presente  decreto
sono state approfondite con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze al  quale  e'
stato preventivamente comunicato il contenuto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Modello di comunicazione delle informazioni finanziarie 
 
  1. E' approvato il modello di cui all'allegato A,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  circa  la   comunicazione
dell'importo  non  utilizzato  per  l'estinzione   o   la   riduzione
anticipata del debito in relazione a quanto previsto dal comma  6-bis
dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95,  come  convertito
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che  va  sottoscritto   dal
segretario, dal responsabile del servizi finanziari e dall'organo  di
revisione economico-finanziario del comune. 
  2.  Per  la  validita'  della   comunicazione   e'   richiesta   la
sottoscrizione di tutti i soggetti a cio' tenuti, fermo restando  che
nel caso di organo di revisione economico-finanziario  costituito  in
forma collegiale e' richiesta la sottoscrizione  di  almeno  due  dei
componenti del collegio, sempreche' il  regolamento  di  contabilita'
non preveda la presenza di tutti e tre i componenti del collegio.