IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che
modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di creare l'area
unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di
pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali
servizi di pagamento nazionali;
Visto il Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009
relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga
il Regolamento (CE) n. 2560/2001;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto l'art. 10 del Regolamento n. 260/2012, che rimette alle
autorita' competenti designate dagli Stati membri il compito di
assicurare il rispetto del medesimo Regolamento;
Vista la designazione della Banca d'Italia quale autorita'
competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 260/2012;
Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 260/2012, che fissano
gli obblighi di raggiungibilita' dei prestatori di servizi di
pagamento e di interoperabilita' tra i gestori dei sistemi di
pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea;
Visto l'art. 5 del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale i
prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di addebito
diretto e di bonifico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel
medesimo Regolamento;
Visto l'art. 6 del Regolamento n. 260/2012, che fissa i termini
entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto devono
essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo
Regolamento;
Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del
quale gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorita'
competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di
cui all'art. 6, commi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le
operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche
ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello
Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore
al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di
addebito diretto;
Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del
quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono
consentire alle autorita' competenti di derogare fino al 1° febbraio
2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica
ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento che
trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma
raggruppata;
Considerato che l'interoperabilita' fra i sistemi di pagamento al
dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea e' fattore
essenziale ai fini della realizzazione di un mercato dei pagamenti
elettronici in euro;
Considerata l'opportunita' di minimizzare gli impatti per gli
utenti dell'adeguamento di talune procedure di addebito diretto che
presentano caratteristiche specifiche e che hanno una quota
cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale del servizio di
pagamento corrispondente;
Considerato che il Regolamento n. 260/2012 definisce: a) il
«bonifico» come il servizio di pagamento per l'accredito sul conto di
pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento
eseguita a partire da un conto di pagamento del pagatore; b) il
«pagatore» come la persona fisica o giuridica che autorizza
un'operazione di pagamento sia a valere su un proprio conto di
pagamento sia in assenza di esso; c) l'«operazione di pagamento» come
l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di
fondi tra conti di pagamento;
Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento n. 260/2012
relative alla nozione di «bonifico», «pagatore» e «operazione di
pagamento», il Regolamento medesimo deve ritenersi applicabile anche
alle operazioni di bonifico in cui i fondi vengono forniti in
contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si
avvale e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a
partire da conti, anche transitori, riferibili al pagatore;
Considerata l'opportunita' di consentire agli utilizzatori di
servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o
addebiti diretti in forma raggruppata di disporre di un tempo
adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai requisiti
previsti dal Regolamento n. 260/2012;
Considerato che il requisito di cui al punto 1, lett. b),
dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 - che prevede l'obbligo per
i prestatori di servizi di pagamento di conformare la messaggistica
relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto allo standard
ISO 20022 XML - non deve essere necessariamente applicato alle
operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di servizi
di pagamento;
Considerata l'opportunita' di assicurare la certezza del quadro
normativo di riferimento anche in relazione a specifiche tematiche
applicative in modo da assicurare il rispetto del termine ultimo del
1° febbraio 2014 per la migrazione dei servizi di bonifico e addebito
diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento n. 260/2012;
Considerata l'opportunita' di promuovere la razionalizzazione
complessiva dei servizi di incasso e pagamento, anche non compresi
nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012, al fine di
facilitare lo sviluppo di modalita' elettroniche di pagamento nonche'
di perseguire la maggiore uniformita' possibile degli schemi
nazionali a quelli SEPA;
Considerata l'importanza di favorire modalita' di passaggio agli
strumenti SEPA che non comportino aumenti complessivi dei prezzi per
gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i
consumatori in particolare;
Considerata l'importanza di assicurare che la migrazione dei
servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati
dal Regolamento n. 260/2012 avvenga in modo sicuro, efficiente e il
piu' possibile semplice anche in considerazione degli interessi dei
consumatori, delle imprese e degli enti della Pubblica
Amministrazione in qualita' di utilizzatori dei servizi di bonifico e
addebito diretto;
Emana
il seguente provvedimento:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) bollettino bancario: bollettino precompilato inviato dal
beneficiario al pagatore utilizzato da quest'ultimo per effettuare il
pagamento in contanti o con altre modalita' presso qualunque
sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di
pagamento ai fini dell'accredito sul conto di pagamento del
beneficiario;
b) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato
dal beneficiario - o da compilare a cura del pagatore - con cui il
pagatore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento
detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane S.p.A.;
c) bonifico per cassa: operazione di bonifico in cui i fondi
vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di
pagamento di cui si avvale;
d) circuito postale: insieme di regole, procedure e
infrastrutture che consentono l'effettuazione di operazioni di
pagamento tra un pagatore e un beneficiario nell'ambito esclusivo
della rete di Poste Italiane S.p.A.;
e) gestore di sistema di pagamento al dettaglio: societa' o ente
che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di
questi;
f) MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al
pagatore che puo' effettuare il pagamento presso un prestatore di
servizi di pagamento; l'operazione di pagamento e' gestita da
un'apposita procedura interbancaria;
g) procedura interbancaria BON: procedura interbancaria per lo
scambio attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati
di informazioni contabili relative a bonifici nazionali;
h) procedura interbancaria RID: procedura interbancaria per la
trasmissione attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei
dati delle informazioni relative ad addebiti diretti preautorizzati
nazionali, ivi incluse quelle relative all'allineamento elettronico
degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di pagamento
del pagatore e quello del beneficiario;
i) RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su
avviso inviato al pagatore per la riscossione di somme iscritte a
ruolo da parte di agenti della riscossione; il pagamento puo' essere
effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito da
un'apposita procedura interbancaria;
j) Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal
beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso,
attraverso una apposita procedura interbancaria via Sistema per la
trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore la quale
provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
k) RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla
gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni
aventi finalita' di investimento la cui quota cumulativa di mercato
in Italia, unitamente a quella dei RID a importo fisso, e' inferiore
al 10% del totale delle operazioni di addebito diretto;
l) RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo
prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in
conto la cui quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a
quella dei RID finanziari, e' inferiore al 10% del totale delle
operazioni di addebito diretto;
m) servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione facoltativa
complementari rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto.