IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo
per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,  convertito  con
modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
gennaio  2010,  n.  3843  e,  in  particolare,  l'art.  13  che,  per
l'attuazione del citato  art.  11,  nomina  un'apposita  Commissione,
composta da 10 membri prescelti tra esperti in  materia  sismica,  di
cui uno con funzioni di Presidente, che, entro  trenta  giorni  dalla
nomina, definisce gli obiettivi ed  i  criteri  per  l'individuazione
degli interventi per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del
28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione; 
  Visto il documento recante gli  obiettivi  ed  i  criteri  prodotto
dalla  predetta  Commissione,  che  individua,  come  interventi   di
riduzione   del   rischio   sismico   finanziabili   gli   studi   di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione  del  rischio  su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma
3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica  sia  degli  edifici  di
interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia  degli  edifici  ed  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita'  per  edifici  ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; 
  Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274, che stabilisce che  il  Dipartimento  della  protezione  civile
provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie  degli  edifici  e
delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a
fornire ai soggetti  competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le
relative verifiche tecniche che  dovranno  stabilire  il  livello  di
adeguatezza di ciascuno di essi  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
norme; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni  attuative  dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro,  sono
state rispettivamente definite per quanto di  competenza  statale  le
tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza  in
relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,  nonche'  le
indicazioni per le verifiche tecniche da  realizzare  su  edifici  ed
opere rientranti nelle predette tipologie; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi  per
la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico  ed  idraulico  ai
fini  di   protezione   civile»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto in particolare il  punto  3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  Centri
di competenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per
l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
14 gennaio 2008 emanato di concerto con il  Ministro  dell'interno  e
con il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale e'
stato approvato il testo  aggiornato  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  Visti  gli  indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13 novembre 2008; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, per normativa di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  3
settembre 2010; 
  Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e  l'utilizzo  dei
fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi  del  predetto  art.
11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete  iniziative  di
riduzione del rischio sismico avviate con  la  citata  Ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  24
gennaio 2013; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di  prevenzione  del  rischio  sismico,  previsti  dall'art.  11  del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2012. 
  2. Gli allegati 1, 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8  costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza. 
  3. Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,  la
modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione
locale  e  complessiva  degli  interventi  previsti  nella   presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi  decreti  del  Capo
del Dipartimento della Protezione Civile.