IL DIRIGENTE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art. 48,  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
Salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  Pubblica   e
dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri  per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  e  dell'Economia  e
delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato  a  norma  del  comma  13,
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA del 1° luglio  2009  n.  160,  con  la
quale e' stata conferita alla Dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione
dell'Ufficio di Farmacovigilanza; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE", e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Vista  la  determinazione  FV  n.  177/2012  del  5  ottobre   2012
concernente  il   rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale CETILSAN  con
conseguente modifica stampati; 
  Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Laboratorio
Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Vicenza n. 67  Schio  (VI)  -  Codice  fiscale/partita
I.V.A.  n.  00161860242,  nella  richiesta  di  esaurimento   scorte,
presentata in data 28 novembre 2012, per le sole confezioni 032300028
- "0,2 % soluzione cutanea con nebulizzatore, flacone da  150  ml"  e
032300016 -  "0,2  %  soluzione  cutanea,  flacone  da  200  ml"  del
medicinale Cetilsan; 
  Visto il parere della  Commissione  Consultiva  Tecnico-Scientifica
espresso nella seduta del 5/6 dicembre 2012 con  il  quale  e'  stato
concesso l'esaurimento scorte richiesto per le due  confezioni  sopra
riportate; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Le confezioni del medicinale: CETILSAN. 
  Confezioni: 
    032300028 - 0,2 % soluzione cutanea con nebulizzatore, flacone da
150 ml; 
    032300016 - 0,2 % soluzione cutanea, flacone da 200 ml. 
  Titolare A.I.C.: Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. 
  Gia'  prodotte  che  non  rechino  le  modifiche   indicate   dalla
determinazione FV n. 177/2012 del 5  ottobre  2012  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del  14  novembre
2012 possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.