IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza; Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprieta' privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato sino al 31 dicembre 2012; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonche' l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012; Visto l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-quater, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all'art. 67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati "altri Comuni del cratere"), fatte salve, per quest'ultimi, le procedure gia' riconosciute con l'approvazione dei Piani di ricostruzione.