IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel  regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di  titoli  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'articolo 23, relativo  agli  operatori  specialisti  in
titoli di Stato italiani; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  19
febbraio 2013 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 28.950 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre
e 23 novembre 2012, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle
prime sette  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  3,10%  con
godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15  settembre  2026,  indicizzati,
nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato
dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione  dei
prodotti a base di tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del
presente decreto, come "Indice Eurostat"; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ottava tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della ventiseiesima tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat",
con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 18  dicembre  2012,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 3,10%  indicizzati  all'  "Indice  Eurostat"  ("BTP
€i"), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15  settembre  2026,  di
cui al decreto del 25 giugno 2012, altresi'  citato  nelle  premesse,
recante l'emissione della seconda e terza tranche dei  buoni  stessi.
L'emissione della predetta tranche e l'emissione della  ventiseiesima
tranche dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%  indicizzati  all'
"Indice  Eurostat",  con  godimento  15  marzo  2010  e  scadenza  15
settembre 2021,  citata  nelle  premesse,  vengono  disposte  per  un
ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di  500
milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 25 giugno 2012. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  293  del  17  dicembre  2012,  possono  essere
effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  Le prime tre cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.