IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte  o
Nocciola Piemonte»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  18  febbraio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  n.  54  del  6
marzo 2010, con il quale l'organismo  «INOQ  -  Istituto  Nord  Ovest
Qualita'» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82,  e'
stato autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  per  la  indicazione
geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 18 febbraio 2010; 
  Considerato che il «Consorzio  Tutela  Nocciola  Piemonte»  non  ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione  geografica  protetta  «Nocciola
del Piemonte o Nocciola Piemonte» anche nella fase intercorrente  tra
la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo  della  stessa
oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per   i   motivi   sopra   esposti   di   dover   proroga
l'autorizzazione,   alle   medesime   condizioni   stabilite    nella
autorizzazione  concessa  con  decreto   18   febbraio   2010,   fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita'» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata   all'organismo   denominato   «INOQ -
Istituto Nord Ovest Qualita'»  con  sede  in  Moretta,  Piazza  Carlo
Alberto Grosso n. 82, ad effettuare i controlli  per  la  indicazione
geografica protetta «Nocciola  del  Piemonte  o  Nocciola  Piemonte»,
registrata con il Regolamento (CE) n. 1107 del  12  giugno  1996,  e'
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.