IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                  E 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28  e  successive
modificazioni  di  attuazione  della   direttiva   2009/28/CE   sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e
2003/30/CE,  che  prevede,  tra  l'altro,  regimi  di  sostegno   per
l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011,  n.  55  di  attuazione
della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva  98/70/CE,  per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio,  nonche'  l'introduzione  di  un  meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto   l'art.   34   «Disposizioni   per   la   gestione   e    la
contabilizzazione dei  biocarburanti»  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83  recante  Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  29  aprile  2008,  n.  110,
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della  legge
n. 296/2006; 
  Visto il comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese,  convertito  con
modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedente  che  le
specifiche convenzionali  di  carburanti  e  biocarburanti  riportate
nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del  29  aprile  2008,  n.  110,  «Regolamento
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti», emanato ai sensi dell'art. 2-quater, punto 3,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'art. 1,  comma
368, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono  aggiornate  e
integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello
sviluppo economico, di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Visto il comma 5-sexies dell'art.  33  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e successive  modificazioni,  che  prevede  che  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative  e  gestionali
assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  cosi'   come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, sono attribuite al Ministero dello  sviluppo  economico  che  le
esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  alle  specifiche  convenzionali  dei  carburanti   e   dei
                 biocarburanti ai fini dell'obbligo 
 
  1. L'allegato 1 del decreto del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e  forestali  del  29  aprile  2008,  n.110,  «Regolamento
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti» e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Per il  gas  propano  ottenuto  dalla  idrogenazione  degli  oli
vegetali utilizzati in carica agli  impianti  di  desolforazione  del
gasolio nelle raffinerie il contenuto energetico per peso, ovvero  il
potere calorifico inferiore, e' pari a 46,3 MJ/Kg. 
  3.  Gli  oli  vegetali  utilizzati  in  carica  agli  impianti   di
desolforazione del gasolio nelle raffinerie,  ai  fini  del  rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo  2006,
n. 81,  come  modificato  dal  comma  1  dell'art.  33,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, contribuiscono nella misura di  86,4
grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di  olio  di
colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3  grammi  di  olio
vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma.  Gli  oli
vegetali utilizzati in carica agli  impianti  di  desolforazione  del
gasolio nelle raffinerie  contribuiscono  altresi'  al  rispetto  del
citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100
grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di  5,2
grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di  palma,  qualora
tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione.