IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito denominato «decreto legislativo n. 164/2000», recante norme per il mercato interno del gas naturale come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 14 recante misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1/2012»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013; Considerato che con l'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012 e' stato rideterminato il volume di stoccaggio strategico rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalita' disposte dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 1/2012, e che tale capacita', per l'anno contrattuale 2013-2014, e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas; Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui si dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; Considerato che la capacita' di stoccaggio di 500 milioni di metri cubi puo' essere ripartita per i servizi definiti dall'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, nella misura di 50 milioni di metri cubi alle imprese di rigassificazione a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili, tenuto conto della massima variazione giornaliera del programma di rigassificazione, in caso di eventi imprevedibili, relativa al terminale di rigassificazione di maggiore capacita' operante in Italia; Considerato che, in prima applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, appare maggiormente fattibile destinare la residua capacita' di 450 milioni di metri cubi all'offerta alle imprese industriali di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale; Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto - GNL; Decreta: Art. 1 Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione 1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, uno spazio di stoccaggio di gas naturale pari a 50 milioni di metri cubi di quello resosi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnato agli utenti del servizio di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione in presenza di eventi imprevedibili. 2. Per eventi imprevedibili si intendono le casualita', legate all'arrivo, all'attracco o alla discarica della nave gasiera o all'operativita' del terminale che sono conosciute dalle imprese di rigassificazione nel giorno gas e che sono tali da causare una variazione dell'immissione in rete del gas rigassificato nello stesso giorno o fino alla data di comunicazione della fine dell'evento imprevedibile da parte dell'impresa di rigassificazione agli utenti e all'impresa di stoccaggio. 3. Il servizio di cui al comma 1, in erogazione da stoccaggio con gas di proprieta' dell'utente - anche derivante da giacenze relative ad altri contratti di stoccaggio - precedentemente costituito in stoccaggio da parte dell'utente stesso, e' offerto agli utenti delle imprese di rigassificazione di cui al comma 2 a decorrere dalla prima variazione del programma di riconsegna del gas rigassificato, comunicata dall'impresa di rigassificazione agli stessi utenti e all'impresa maggiore di stoccaggio. 4. Il servizio di cui al comma 1 offerto dall'impresa maggiore di stoccaggio, integra quello di rigassificazione fornito dalle imprese di rigassificazione sia per la capacita' allocata in regime regolato, sia per quella allocata in regime di esenzione, in base a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorita'). 5. In prima applicazione delle disposizioni di legge citate in premessa, la capacita' di stoccaggio di cui al comma 1 e' resa disponibile nell'anno di stoccaggio 2013-2014 dall'impresa maggiore di stoccaggio agli utenti dei servizi di rigassificazione, inclusi gli utenti con contratti di rigassificazione di tipo spot, su richiesta degli stessi, in modo proporzionale alla capacita' di rigassificazione loro allocata, comunicata dall'impresa di rigassificazione all'impresa maggiore di stoccaggio. 6. La capacita' di erogazione giornaliera massima associata allo spazio di stoccaggio di cui al comma 4 e' costante e pari alla capacita' di spazio divisa 150 giorni. Inoltre, l'utente cui sia stato allocato lo spazio di cui al comma 4, ha titolo a programmare, su base interrompibile, un'erogazione ulteriore fino alla variazione del profilo di rigassificazione di competenza come comunicata dall'impresa di rigassificazione. La capacita' di iniezione e' determinata pro-quota rispetto allo spazio conferito e determinata quotidianamente in funzione del grado di riempimento dello spazio di stoccaggio da parte dell'utente. 7. L'Autorita' con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di stoccaggio di cui al presente articolo.