IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nel  seguito
denominato «decreto legislativo n. 164/2000», recante  norme  per  il
mercato  interno  del  gas  naturale  come  modificato  dal   decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica. 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012,
n. 27, ed in particolare l'art. 14 recante misure per ridurre i costi
di approvvigionamento di gas naturale per le imprese, come modificato
dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012,  convertito  con
legge n. 134/2012, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1/2012»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012,  n.  77,
recante norme in materia di stoccaggio strategico ed  in  particolare
l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi  lo  stoccaggio
strategico per l'anno contrattuale 2012-2013; 
  Considerato che con l'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012
e' stato rideterminato il volume di  stoccaggio  strategico  rendendo
disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi  di  spazio  da
offrire alle imprese industriali e alle imprese  di  rigassificazione
con le finalita' disposte dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n.
1/2012, e che tale capacita', per l'anno contrattuale  2013-2014,  e'
interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di  stoccaggio
del sistema nazionale del gas; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.
164/2000,  sussiste  l'obbligo  di  gestire  in  modo  coordinato   e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas
di cui si  dispone,  al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  delle
capacita' stesse; 
  Considerato che la capacita' di stoccaggio di 500 milioni di  metri
cubi puo' essere ripartita per i servizi definiti  dall'art.  14  del
decreto-legge n. 1/2012, nella misura di 50  milioni  di  metri  cubi
alle  imprese  di  rigassificazione  a  garanzia  del  rispetto   dei
programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi
imprevedibili, tenuto conto della massima variazione giornaliera  del
programma di  rigassificazione,  in  caso  di  eventi  imprevedibili,
relativa al  terminale  di  rigassificazione  di  maggiore  capacita'
operante in Italia; 
  Considerato che, in prima applicazione delle disposizioni dell'art.
14  del  decreto-legge  n.  1/2012,  appare  maggiormente   fattibile
destinare  la  residua  capacita'  di  450  milioni  di  metri   cubi
all'offerta  alle  imprese  industriali  di  servizi   integrati   di
rigassificazione e stoccaggio di gas naturale; 
  Considerato che, in caso  di  domanda  del  servizio  integrato  di
rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che
tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza
degli  approvvigionamenti,  ai  soggetti  che   contribuiscono   alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento  di  gas  naturale
liquefatto - GNL; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 14  del  decreto-legge  n.  1/2012,  uno
spazio di stoccaggio di gas naturale pari a 50 milioni di metri  cubi
di quello resosi disponibile a  seguito  della  rideterminazione  del
volume di  stoccaggio  strategico  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnato agli utenti del servizio  di
rigassificazione,  a  garanzia  del   rispetto   dei   programmi   di
rigassificazione in presenza di eventi imprevedibili. 
  2. Per eventi imprevedibili  si  intendono  le  casualita',  legate
all'arrivo, all'attracco  o  alla  discarica  della  nave  gasiera  o
all'operativita' del terminale che sono conosciute dalle  imprese  di
rigassificazione nel giorno gas  e  che  sono  tali  da  causare  una
variazione dell'immissione in rete del gas rigassificato nello stesso
giorno o fino alla  data  di  comunicazione  della  fine  dell'evento
imprevedibile da parte dell'impresa di rigassificazione agli utenti e
all'impresa di stoccaggio. 
  3. Il servizio di cui al comma 1, in erogazione da  stoccaggio  con
gas di proprieta' dell'utente - anche derivante da giacenze  relative
ad altri contratti di  stoccaggio  -  precedentemente  costituito  in
stoccaggio da parte dell'utente stesso, e' offerto agli utenti  delle
imprese di rigassificazione di cui al comma 2 a decorrere dalla prima
variazione  del  programma  di  riconsegna  del  gas   rigassificato,
comunicata dall'impresa di  rigassificazione  agli  stessi  utenti  e
all'impresa maggiore di stoccaggio. 
  4. Il servizio di cui al comma 1 offerto dall'impresa  maggiore  di
stoccaggio, integra quello di rigassificazione fornito dalle  imprese
di rigassificazione sia per la capacita' allocata in regime regolato,
sia per quella allocata in regime di esenzione, in base  a  modalita'
definite  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (nel
seguito: l'Autorita'). 
  5. In prima applicazione delle  disposizioni  di  legge  citate  in
premessa, la capacita' di stoccaggio  di  cui  al  comma  1  e'  resa
disponibile nell'anno di stoccaggio 2013-2014  dall'impresa  maggiore
di stoccaggio agli utenti dei servizi  di  rigassificazione,  inclusi
gli utenti  con  contratti  di  rigassificazione  di  tipo  spot,  su
richiesta degli stessi,  in  modo  proporzionale  alla  capacita'  di
rigassificazione   loro   allocata,   comunicata   dall'impresa    di
rigassificazione all'impresa maggiore di stoccaggio. 
  6. La capacita' di erogazione giornaliera  massima  associata  allo
spazio di stoccaggio di cui al  comma  4  e'  costante  e  pari  alla
capacita' di spazio divisa 150  giorni.  Inoltre,  l'utente  cui  sia
stato allocato lo spazio di cui al comma 4, ha titolo a  programmare,
su base interrompibile, un'erogazione ulteriore fino alla  variazione
del  profilo  di  rigassificazione  di  competenza  come   comunicata
dall'impresa  di  rigassificazione.  La  capacita'  di  iniezione  e'
determinata pro-quota rispetto allo spazio  conferito  e  determinata
quotidianamente in funzione del grado di riempimento dello spazio  di
stoccaggio da parte dell'utente. 
  7. L'Autorita' con propria delibera stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione delle tariffe del servizio di  stoccaggio  di  cui  al
presente articolo.