IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per le competenze in materia di  vigilanza  sugli
enti cooperativi; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto n. 660/2012 adottato in  data  8  ottobre  2012  a
firma del Capo di Gabinetto del Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'ordine  del  Ministro,  con  il  quale  la   societa'   cooperativa
«Agri-Coop. - Societa' Cooperativa», con sede in  Rocca  Santa  Maria
(Teramo) (codice fiscale 00664260676), e' stata posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi  dell'art.  2545-terdecies  c.c.,  su
richiesta in data 22 maggio 2012 dell'associazione di  rappresentanza
cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), in esito a rilevazione
a cura dei revisori incaricati dall'associazione medesima avvenuta in
data 12 luglio 2011, ed e' stato nominato il commissario  liquidatore
nella persona del rag.Vanda Scimia, nata a L'Aquila  il  21  dicembre
1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio, 1/A; 
  Vista l'istanza di annullamento in  via  di  autotutela  presentata
dalla societa' Agri-Coop in data 18 dicembre 2012  con  la  quale  il
dott.  Claudio  Ciapanna,  in  qualita'  di   Presidente   e   legale
rappresentante della societa' Agri-Coop Societa' Cooperativa  «invita
e diffida l'amministrazione a voler annullare in via di autotutela il
decreto n. 660/2012 in  data  8  ottobre  2012  ed  ogni  altro  atto
presupposto e/o conseguenziale anche se ignoto o sconosciuto»; 
  Considerato che la societa' cooperativa, in tale sede, affermava di
avere inviato  con  nota  fax  del  24  luglio  2012  e  con  lettera
raccomandata  del  30  luglio   2012   le   proprie   controdeduzioni
nell'ambito del procedimento di avvio della procedura di liquidazione
coatta amministrativa, avviato con nota del 7 giugno 2012,  ai  sensi
degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; 
  Considerato che il termine di quindici giorni per la  presentazione
delle  controdeduzioni,  anche  tenendo  presente   il   termine   di
ricezione, indicato dalla societa'  cooperativa  nella  data  del  12
luglio 2012, andava a scadere il 27 luglio 2012 e che,  pertanto,  le
controdeduzioni inviate a mezzo raccomandata il 30 luglio 2012 devono
ritenersi tardivamente pervenute presso il Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Considerato che nella citata istanza  di  annullamento  in  via  di
autotutela, presentata dalla societa' Agri-Coop in data  18  dicembre
2012, la cooperativa  faceva  inoltre  rilevare  che  la  perdita  di
esercizio per l'anno 2010 era gia' stata ripianata con l'utilizzo del
«conto soci c/finanziamento infruttifero» n. 00044.002; 
  Visto il decreto n. 785/2012 in data 28 dicembre 2012, a firma  del
Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del
Ministro, con il quale, ai sensi dell'art. 21-quater  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e' stata disposta la sospensione del decreto  n.
660/2012  dell'8  ottobre  2012  con  cui  la  societa'   cooperativa
Agri-Coop era stata posta in liquidazione coatta amministrativa,  per
un  periodo  non  superiore  a  quaranticinque  giorni,  al  fine  di
verificare attraverso ulteriori accertamenti istruttori, la effettiva
sussistenza  dello  stato  di  insolvenza  in  capo   alla   societa'
cooperativa «de qua» e dei presupposti utili al fine di  adottare  il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; 
  Considerate  le   risultanze   della   nuova   revisione   disposta
dall'associazione  di  rappresentanza  cui  la  cooperativa  aderisce
(Confcooperative), su richiesta della mrativi, conclusa  in  data  23
gennaio 2013; 
  Vista la successiva relazione integrativa redatta dai  revisori  ed
inviata all'associazione di rappresentanza in data 5  febbraio  2013,
dalla quale si evince che la cooperativa nell'assemblea ordinaria del
30 ottobre 2011 ha deliberato  di  riportare  ai  valori  normali  il
patrimonio netto, che nel bilancio 2010 evidenziava  una  perdita  di
€ 169.949,07, mediante  l'utilizzo  del  conto  soci  c/finanziamento
infruttifero n. 00044.0021, e, inoltre, nell'assemblea ordinaria  del
29 aprile 2012 ha deliberato di riportare a valori normali il  valore
negativo  espresso  dal  patrimonio  netto,  che  nel  bilancio  2011
evidenziava una perdita di  €  159.137,77,  mediante  l'utilizzo  del
conto soci c/finanziamento infruttifero n. 00044.0021; 
  Preso atto che i revisori nella relazione integrativa al verbale di
revisione del 5 febbraio 2013 hanno dichiarato «che alla data attuale
la cooperativa non presenta rischi di continuita' aziendale  ne'  uno
stato  di  insolvenza  tale  da  richiedere   il   provvedimento   di
liquidazione coatta amministrativa»; 
  Considerato che l'«iter» procedimentale seguito per l'adozione  del
decreto n. 660/2012 in data 8 ottobre 2012 e' immune da vizi; 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge 7  agosto  1990,  n.  241  ai
sensi del quale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  ovvero
nel  caso  di  mutamento  della  situazione  di  fatto  o  di   nuova
valutazione  dell'interesse  pubblico  originario,  il  provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere  revocato  da  parte
dell'organo che lo ha emanato; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  revoca  del  decreto  n.
660/2012 adottato  in  data  8  ottobre  2012  con  cui  la  societa'
cooperativa  Agri-Coop  e'  stata  posta   in   liquidazione   coatta
amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' revocato il decreto n. 660/2012 adottato in  data  8  ottobre
2012 dal Capo di Gabinetto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'ordine del Ministro, con cui la societa' cooperativa  Agri-Coop.  -
Societa' Cooperativa, con sede in Rocca Santa Maria (Teramo)  (codice
fiscale  00664260676),  e'  stata  posta   in   liquidazione   coatta
amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.  ed  e'  stato
nominato il  commissario  liquidatore  nella  persona  del  rag.Vanda
Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente  in  via
del Castelvecchio, 1/A. 
  2.  La  sussistenza  di  particolari  esigenze  di  celerita'   del
procedimento  evidenziate  in  premessa  consente  di   omettere   la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7,  comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente Tribunale amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di
ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove
ne sussistano i presupposti di legge. 
 
    Roma, 15 febbraio 2013 
 
                                                D'ordine del Ministro 
                                                 Il Capo di Gabinetto 
                                                       Torsello