IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 10 della legge n. 133  del  13  maggio  1999,  recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,
n. 56, recante disposizioni in materia di  federalismo  fiscale,  che
stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con
compartecipazioni  regionali  all'imposta  sul  valore   aggiunto   e
all'accisa   sulle   benzine   e    con    l'aumento    dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art.  5,  comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   che    prevede    la
rideterminazione  delle  aliquote  relative  alla   compartecipazione
all'imposta  sul  valore  aggiunto  e  all'accisa  sulle  benzine   e
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; 
  Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30  dicembre  2004
che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  prevede  che  l'ammontare  di  detto
fondo  sia  considerato  nella  determinazione   della   alquota   di
compartecipazione; 
  Vista la delibera CIPE n. 15 del 20 gennaio 2012 che  ha  ripartito
il finanziamento del fabbisogno sanitario 2011 (Tabella 2); 
  Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti  soppressi  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del  18  febbraio
2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre  2004
(Tabella 1); 
  Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'aliquota della  compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella  misura  del  52,89  per
cento per l'anno 2011. 
  2. L'aliquota di cui al comma  1  va  commisurata  al  gettito  IVA
complessivo, di cui all'art. 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato,  capitolo  1203,
articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2009. 
  3.  Restano  ferme,  per  il  2011,  le  aliquote  dell'addizionale
regionale all'IRPEF  e  dell'accisa  sulle  benzine,  previste  dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in  base
alle vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2013 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                   Catricala'         
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 164