IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  e
successive  modificazioni,   recante:   «Istituzione   del   Servizio
sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,
recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  successive
modificazioni, recante: «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»; 
  Visto l'art. 77-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con  particolare
riferimento all'art. 20; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  e  in
particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale  «l'adesione  delle
farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del
medesimo articolo e' subordinata all'osservanza  di  criteri  fissati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dell'interno,  in  base  ai  quali  garantire  il
rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  patto  di  stabilita'
dirette agli  enti  locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e senza incrementi di personale»; 
  Sentito il Ministero dell'interno che si e' espresso favorevolmente
con nota del 28 giugno 2012; 
  Acquisito il parere favorevole  della  Conferenza  Unificata  nella
seduta del 25 ottobre 2012,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
                e adeguamento ai principi comunitari 
 
  1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di  cui  sono
titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate  con  il  Servizio
sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della  legge  23  dicembre
1978, n.  833,  che  assicurano,  oltre  all'assistenza  farmaceutica
nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui
al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito  denominato
«decreto legislativo». 
  2. Il presente decreto,  in  attuazione  del  decreto  legislativo,
regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie  di
cui  al  precedente  comma  1,  in  maniera  diffusa  sul  territorio
nazionale, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e  non
discriminazione  tra  farmacie  pubbliche  e  private  inserite   nel
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  tra   operatori   economici
pubblici e privati. 
  3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al  presente  decreto
le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel  rispetto
delle regole di concorrenza, ivi  incluso  l'affidamento  a  societa'
mista pubblico-privata, il cui  socio  privato  operativo  sia  stato
selezionato con procedura ad evidenza pubblica.