IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con particolare riferimento all'art. 20; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo e' subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»; Sentito il Ministero dell'interno che si e' espresso favorevolmente con nota del 28 giugno 2012; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e adeguamento ai principi comunitari 1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che assicurano, oltre all'assistenza farmaceutica nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito denominato «decreto legislativo». 2. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo, regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie di cui al precedente comma 1, in maniera diffusa sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario nazionale, nonche' tra operatori economici pubblici e privati. 3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente decreto le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel rispetto delle regole di concorrenza, ivi incluso l'affidamento a societa' mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica.