IL DIRIGENTE 
       della Divisione 3 autotrasporto internazionale di merci 
 
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante  «Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti  di  merci  su
strada» e  successive  modifiche  e  integrazioni,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto  il  decreto   25   novembre   2011   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche  di
prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del  Consiglio»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277; 
  Visto il decreto legislativo 9 febbraio 2012 n. 5 convertito  nella
legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  166
del 19 luglio 2006; 
  Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada-Aggiornamento  al  decreto  dirigenziale  12   luglio   2006»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  193  del  21
agosto 2009; 
  Visto  il  documento  ITF/IRU  recante  il  «Manuale  ad  uso   dei
Funzionari  e  dei  Trasportatori  che  utilizzano   il   Contingente
Multilaterale», Edizione 1° gennaio 2009; 
  Visto  il  documento   ITF/TMB/TR(2012)10,   trasmesso   con   nota
SA/2012.269 ES/am del 28 novembre  2012  dall'Intenational  Transport
Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT  per  il
2013 fra i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT  per
l'anno  2013  e'  stato  fissato   a   268   autorizzazioni   annuali
utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO III; 
  Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide  per  la
Grecia e alcune non sono valide ne' per la Grecia ne' per l'Austria; 
  Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di
categoria EURO III o superiore, sono cosi' strutturate: 
    90 senza limitazioni; 
    6 non valide per la Grecia; 
    172 non valide per la Grecia e per l'Austria; 
  Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006
recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale  2  agosto
2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali  al
trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle
imprese aventi diritto n. 144 autorizzazioni, restano disponibili  da
attribuire  con  la  presente  graduatoria  n.   124   autorizzazioni
multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue: 
    34 senza limitazioni territoriali  utilizzabili  con  veicoli  di
categoria EURO III o superiore; 
    2 non valida per la Grecia utilizzabile con veicoli di  categoria
EURO III o superiore; 
    88 autorizzazioni non  valide  per  la  Grecia  e  per  l'Austria
utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  5,  comma  1  lettera  a)  del
decreto dirigenziale 12  luglio  2006,  per  ottenere  l'assegnazione
delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in  disponibilita'
veicoli idonei di tipo EURO III o superiore, in  numero  almeno  pari
alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari; 
  Tenuto  conto  che  ai  sensi  dell'art.  4  comma  1  del  decreto
dirigenziale 12 luglio 2006 come modificato dal decreto  dirigenziale
28 luglio 2009, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in  ordine
al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate  in
graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite  per
prime, secondo l'ordine di graduatoria; 
  Visto  l'art.  2,  del  decreto  dirigenziale  12  luglio  2006   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  sulla  ripartizione   delle
autorizzazioni CEMT disponibili; 
  Esaminate le 41 domande presentate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata la graduatoria  di  merito  di  cui  all'elenco  n.  1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2013 per  il  rilascio
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di  merci  su  strada
della International  Transport  Forum  (ITF)/Conferenza  Europea  dei
Ministri dei Trasporti (CEMT).