IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2013, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  7
marzo 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 40.699 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 27 marzo, 28  agosto,  26  settembre
2012, 9 gennaio e 12 febbraio 2013, con i  quali  e'  stata  disposta
l'emissione delle prime dieci tranche dei certificati di credito  del
Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei  mesi
(di seguito "CCTeu"), con godimento 15 dicembre 2011  e  scadenza  15
giugno 2017; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti CCTeu; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della  tredicesima  tranche  dei
CCTeu con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  undicesima  tranche  dei  CCTeu   con
godimento 15 dicembre 2011 e scadenza  15  giugno  2017,  di  cui  al
decreto del 27 marzo 2012, altresi' citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione  delle  prime  due  tranche   dei   certificati   stessi.
L'emissione della predetta tranche, e l'emissione  della  tredicesima
tranche dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15  aprile
2018, citata  nelle  premesse,  vengono  disposte  per  un  ammontare
nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000  milioni
di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 27 marzo 2012. 
  Le prime due cedole dei  CCTeu  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.