IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, che istituisce, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MIUR) il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR); Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 («Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni»), che stabilisce che in relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal MIUR a valere sul FAR, puo' essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013; Considerato che l'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendo altresi' le modalita' di restituzione graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo; Considerato che il comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo art. 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.