IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
istitutivo    tra    l'altro    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni
nella legge  14  luglio  2008,  n.  121,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999,  n.  297,  recante
«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; 
  Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo  del
27  luglio  1999,  n.  297,  che  istituisce,  presso  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MIUR)
il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR); 
  Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8  agosto  2000,  recante
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito  con  legge  7  agosto
2012, n. 134; 
  Visto, in particolare,  l'art.  26  del  decreto-legge  n.  83/2012
(«Moratoria  delle  rate  di  finanziamento  dovute   dalle   imprese
concessionarie di agevolazioni»), che stabilisce che in relazione  ai
finanziamenti agevolati gia' concessi dal  Ministero  dello  sviluppo
economico a valere sul Fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46, e dal  MIUR  a  valere  sul  FAR,  puo'  essere
disposta, per una sola volta, una  sospensione  di  dodici  mesi  del
pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva
al 31 dicembre 2013; 
  Considerato che l'art. 26, comma 1, del  decreto-legge  n.  83/2012
prevede che il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per  le
agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per  la
concessione  del  beneficio  legato  alla  moratoria  delle  rate  di
finanziamento, nonche' i termini massimi per la  presentazione  della
relativa richiesta, prevedendo altresi' le modalita' di  restituzione
graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti
sia stata adottata la revoca  delle  agevolazioni  in  ragione  della
morosita' nella restituzione delle rate del finanziamento  agevolato,
purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo; 
  Considerato che il  comma  2  dell'art.  26  del  decreto-legge  n.
83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo art. 26 non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  le
condizioni e i criteri per la concessione del beneficio  legato  alla
moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati  gia'  concessi  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a  valere
sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di  cui  all'art.  5
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297,  nonche'  i  termini
massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte  delle
imprese.