IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30  novembre
2011, lo stato di emergenza  in  relazione  agli  eccezionali  eventi
alluvionali che  hanno  colpito  il  territorio  della  Provincia  di
Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010, nonche'  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23  dicembre  2011  con  il
quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza  fino  al
30 novembre 2012; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3908 del 24 novembre 2010 e n. 3922 del 9 febbraio 2011; 
  Vista la nota n. 58826 del 17 agosto 2012, con cui il  Dipartimento
della protezione civile ha  richiesto  al  Commissario  delegato  per
l'emergenza in questione, la trasmissione di  una  proposta  relativa
alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario; 
  Viste le note della Regione Campania n. 231 del 1° ottobre  2012  e
n. 189 del 28 gennaio 2013; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario adottare  un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con  modificazioni
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario,  delle  attivita'  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota n.  189  del  28
gennaio 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Campania  e'  individuata  quale   amministrazione
competente in via ordinaria a coordinare gli interventi,  conseguenti
agli  eventi  alluvionali  che  hanno  colpito  il  territorio  della
Provincia di Salerno nei giorni 8, 9  e  10  novembre  2010,  che  si
rendono  necessari  successivamente  alla  scadenza  dello  stato  di
emergenza. 
  2. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del  suolo  ed  alla
protezione  civile  della  Regione  Campania  e'  individuato   quale
soggetto responsabile ad autorizzare  a  porre  in  essere  tutte  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative  finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico   in
rassegna.   In   particolare,   provvede   alla    ricognizione    ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione
Campania o agli altri enti locali competenti,  nonche'  a  trasferire
agli  stessi  tutta  la  documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale, compresi i beni ed i  materiali
acquistati per lo svolgimento delle relative attivita'. 
  3. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, l'assessore ai lavori pubblici, alla  difesa
del suolo ed alla protezione civile provvede, fino  al  completamento
degli  interventi   di   cui   al   comma   1   e   delle   procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5462 aperta  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3908  del  24  novembre
2010 e successive modifiche ed integrazioni, che viene  intestata  al
dirigente dell'Area generale di  coordinamento  dei  lavori  pubblici
della Regione Campania per 24 mesi dalla data di pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana, relazionando al Dipartimento con cadenza  semestrale  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  4. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
3, residuino delle risorse sulla contabilita'  speciale,  l'assessore
ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione  civile  della  Regione
Campania  puo'  predisporre  un  Piano   contenente   gli   ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  5. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
4 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Campania  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  6. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  7. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  8. L'assessore regionale di cui al comma 2 ed il direttore generale
di cui al comma 3 all'esito della attivita' di rispettiva competenza,
trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2013 
 
                                             Il capo del Dipartimento 
                                                    Gabrielli