L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'", e successive modifiche e integrazioni, ed  in  particolare
l'art. 2, comma 24, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo",  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la raccomandazione della Commissione del 4  aprile  2001  sui
principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio", cosi' come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
"Attuazione dell'art. 60 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali"; 
  Vista la delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001,  recante
"Regolamento concernente l'accesso ai  documenti",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  141  del  20  giugno
2001, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  173/07/CONS  del  19  aprile  2007,  recante
"Approvazione del regolamento sulle procedure  di  risoluzione  delle
controversie tra operatori di  comunicazione  e  utenti",  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  25  maggio
2007, n. 120, e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, comma 2, della
direttiva 97/67/CE, e successive modifiche, deve essere previsto, nei
casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, commi 2  e  3,
della direttiva 97/67/CE, devono essere garantite  procedure  per  la
gestione dei reclami innanzi ai fornitori  di  servizi  postali,  che
consentano di risolvere le controversie in maniera equa  e  celere  e
che sia incoraggiato da parte degli  Stati  membri  "lo  sviluppo  di
sistemi  extragiudiziali  indipendenti   per   la   soluzione   delle
controversie fra fornitori di servizi postali e utenti"; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261, i fornitori dei servizi postali sono  tenuti  ad
adottare procedure  trasparenti,  semplici  e  poco  onerose  per  la
gestione  dei  reclami  degli  utenti,  in  particolare  in  caso  di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme  di
qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per  determinare  di
chi  sia  la  responsabilita',  qualora  sia  coinvolto  piu'  di  un
operatore,  nonche'  le  procedure  conciliative   in   sede   locale
uniformate ai principi comunitari; 
  Considerato che il predetto art. 14 del decreto legislativo n.  261
del 1999, impone di prevedere  un  termine  per  la  trattazione  dei
reclami, e per la comunicazione del relativo esito all'utente,  e  di
adottare un sistema di rimborso o di compensazione, nei casi  in  cui
il fornitore del  servizio  postale  e'  chiamato  a  rispondere  dei
disservizi; 
  Considerato inoltre che ai sensi del paragrafo 2 del citato art. 19
della direttiva 97/67/CE,  "gli  utenti  (...)  poss(o)no  presentare
all'autorita' nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati
dagli utenti alle imprese  che  forniscono  servizi  nell'ambito  del
servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti"; 
  Considerato altresi' che il comma 3  del  menzionato  art.  14  del
decreto   legislativo   n.   261/99   in   modo   analogo   riconosce
"all'interessato la possibilita' di rivolgersi (...) all'autorita' di
regolamentazione" "qualora il reclamo non abbia avuto esito  ritenuto
soddisfacente"; 
  Ritenuto  opportuno  definire  le  modalita'  attraverso  le  quali
l'interessato, in caso di esito  non  soddisfacente  della  procedura
davanti al fornitore, possa rivolgersi all'Autorita' per chiedere  la
definizione della controversia; 
  Ritenuto, pertanto,  necessario  un  intervento  regolamentare  che
definisca una procedura efficace, celere,  semplice  e  poco  onerosa
relativamente alla fase di gestione dei  reclami  che  si  svolge  di
fronte all'Autorita'; 
  Considerato che le procedure per  la  gestione  dei  reclami  e  le
procedure  conciliative  che  devono,  invece,  essere  previste  dal
fornitore del servizio postale potranno essere oggetto di  interventi
dell'Autorita'  finalizzati  alla   tutela   degli   utenti   e   dei
consumatori; 
  Tenuto conto che e' comunque  fatta  salva  la  facolta'  da  parte
dell'utente di adire  l'Autorita'  giurisdizionale  indipendentemente
dalla presentazione dei reclami ai  fornitori  dei  servizi  postali,
ovvero,  in  alternativa,  di  attivare  meccanismi  di   risoluzione
extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto  legislativo
4 marzo 2010, n. 28; 
  Vista la delibera n. 586/12/CONS del 29 novembre 2012 con la  quale
e'  stata  avviata  la  consultazione  pubblica   sullo   schema   di
regolamento in materia di definizione  delle  controversie  derivanti
dai reclami nel settore postale; 
  Viste le osservazioni pervenute  dal  Codacons  e  dagli  operatori
Poste Italiane s.p.a. e TNT Post; 
  Visti gli atti del procedimento istruttorio; 
  Considerato quanto segue: 
1. Il quadro generale di riferimento 
  L'art. 14 del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (di
seguito, il decreto legislativo), impone al  fornitore  del  servizio
postale l'adozione di "procedure trasparenti, semplici e poco onerose
per la gestione dei reclami degli  utenti",  ivi  comprese  procedure
conciliative. La medesima norma riconosce, altresi',  all'utente  che
ritenga  non  soddisfacente  l'esito  della   procedura   di   fronte
all'operatore la facolta' di adire l'autorita'  di  regolamentazione.
In tale quadro normativo si e' ritenuto opportuno definire  ambito  e
modalita' procedimentali  di  intervento  dell'Autorita',  attraverso
l'adozione di un regolamento che, muovendo  dalle  indicazioni  della
normativa nazionale, disciplinasse in maniera puntuale gli  strumenti
di tutela dell'utente nel settore dei  servizi  postali,  anche  alla
luce dei principi desumibili dalle direttive in materia postale. 
  Sotto il profilo  sistematico,  i  caratteri  di  specificita'  che
presenta la tutela degli utenti nel settore postale, quale  delineata
nella normativa  primaria,  non  consentono  un  inquadramento  della
relativa disciplina nell'ambito del vigente regolamento in materia di
procedure  di  risoluzione  delle  controversie  tra   operatori   di
comunicazioni elettroniche ed utenti. 
2. L'attivita' istruttoria 
  Sulla base delle disposizioni normative  di  livello  nazionale  ed
europeo  nonche'   delle   indicazioni   desumibili   dall'esperienza
applicativa  interna  maturata   in   sede   di   risoluzione   delle
controversie tra operatori ed utenti nel settore delle  comunicazioni
elettroniche,  e'  stato  elaborato   uno   schema   di   regolamento
strutturato in tre capi: 
    - il primo, contenente  le  disposizioni  generali  (definizioni,
ambito di applicazione, disposizioni di principio per le procedure di
gestione dei reclami e di definizione delle eventuali controversie); 
    -  il  secondo,  relativo  alla  fase  di  reclamo  dinnanzi   al
fornitore, dove si specificano gli obblighi in  capo  a  quest'ultimo
non solo con riguardo alla trattazione dei  reclami,  ma  anche  alla
pubblicazione delle informazioni relative a  numero  ed  esiti  degli
stessi, a fini di trasparenza; 
    - il terzo, intitolato "definizione dinnanzi all'Autorita'  delle
controversie derivanti dai reclami", in cui sono stabilite  norme  di
coordinamento tra la fase di reclamo e il tentativo di  conciliazione
che si svolgono dinnanzi al fornitore, e l'intervento dell'Autorita',
le  modalita'  attraverso  le  quali  l'utente  puo'   rivolgersi   a
quest'ultima, i passaggi procedurali in cui si articola  l'intervento
dell'Autorita'  (avvio  del  procedimento,   attivita'   istruttoria,
definizione della controversia). 
  Con delibera n. 586/12/CONS  lo  schema  di  regolamento  e'  stato
sottoposto a consultazione pubblica. 
  Alla consultazione sono intervenuti l'associazione  per  la  difesa
dei diritti degli  utenti  e  consumatori  CODACONS,  Poste  Italiane
S.p.A. (di seguito, Poste Italiane) e  TNT  Post  Italia  S.p.A.  (di
seguito, TNT). 
3.  Gli  esiti  della  consultazione  pubblica   e   le   valutazioni
dell'Autorita' 
  Si riportano, in sintesi, le  osservazioni  espresse  dai  soggetti
intervenuti alla consultazione pubblica e le  valutazioni  conclusive
dell'Autorita', raggruppate in relazione alle seguenti tematiche: (i)
ambito di applicazione soggettiva del regolamento, sotto  il  duplice
profilo   della   "legittimazione   attiva"    (utenti)    e    della
"legittimazione passiva" (fornitore di servizi postali);  (ii)  tempi
procedimentali; (iii) mancato avvio del procedimento e archiviazione;
(iv) obblighi del fornitore di servizi  postali;  (v)  accessibilita'
del  materiale  istruttorio;  (vi)  audizione  delle   parti;   (vii)
provvedimento di definizione della  controversia;  (viii)  formulario
CP. 
3.1. L'ambito di applicazione soggettiva del regolamento 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  L'ambito di applicazione dello schema di regolamento  sottoposto  a
consultazione e' definito dall'art. 2, comma 1, ove  si  prevede  che
"L'Autorita' definisce le  controversie  che  derivano  dai  reclami,
presentati dagli utenti ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo  22
luglio  1999,  n.  261,  concernenti  il   mancato   rispetto   delle
disposizioni  relative  al  servizio   universale,   degli   obblighi
derivanti dai titoli abilitativi in  capo  ai  fornitori  di  servizi
postali  e  dalle  disposizioni  relative  ai  diritti  degli  utenti
stabilite dalle norme  legislative,  dalle  delibere  dell'Autorita',
dalle  condizioni  contrattuali  e  dalle  Carte  dei  servizi,   con
particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento
o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio". 
  Concorrono a definire l'ambito  di  applicazione  del  regolamento,
inoltre, i casi di esclusione  previsti  dal  comma  2  del  medesimo
articolo (ovvero "le controversie promosse ai sensi degli  art.  137,
139, 140 e 140 bis del codice del  consumo  nonche'  le  controversie
attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali),  nonche'  la
definizione di utente di cui all'art. 1, comma 1, lett. g ("qualunque
persona fisica o giuridica che usufruisce di un servizio  postale  in
qualita' di mittente o destinatario"). 
B) Le posizioni delle parti 
  Sono stati espressi rilievi sull'ambito soggettivo di  applicazione
del regolamento. 
  In particolare, secondo uno dei partecipanti,  la  categoria  degli
utenti dovrebbe essere limitata alle persone fisiche  che  utilizzano
un servizio postale in qualita' di mittenti o destinatari, per  scopi
estranei   all'attivita'    professionale    eventualmente    svolta.
L'inclusione anche delle persone giuridiche che  usufruiscono  di  un
servizio  postale  per  scopi   inerenti   alla   propria   attivita'
professionale  contrasterebbe  con  la  ratio  degli   strumenti   di
conciliazione   delle   controversie,    legata    all'esigenza    di
riequilibrare  i  rapporti  contrattuali  di   cui   sono   parte   i
consumatori.  L'efficacia  dei  meccanismi  di   conciliazione   gia'
applicabili a favore dei soli consumatori risentirebbe  negativamente
di un ampliamento alla clientela professionale. 
  Secondo   un    altro    partecipante    sarebbe    opportuno    un
ridimensionamento dell'ambito di applicazione del regolamento al fine
di escludere, sul piano della "legittimazione passiva",  i  fornitori
di servizi postali diversi dal soggetto designato  per  la  fornitura
del  servizio  universale.  Tali  soggetti,  operanti  in  regime  di
concorrenza, sarebbero gia' dotati di efficaci meccanismi di rimborso
e compensazione  e  di  idonee  procedure  di  reclamo  nei  rapporti
contrattuali con i propri clienti. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita'  non  ritiene  di  dover  accogliere  le   osservazioni
espresse dagli operatori con riguardo all'ambito di applicazione  del
regolamento.  La  lettera  dell'art.  14,  comma   1,   del   decreto
legislativo   fa   riferimento   ai   "reclami   degli   utenti"   e,
conseguentemente,  non  si  ritiene  giustificato  discostarsi  dalla
definizione di utente di cui  all'art.  1,  comma  2,  lett.  t)  del
decreto legislativo. 
  Si osserva ancora che la lettera delle disposizioni della direttiva
97/67/CE, e successive  modificazioni,  relative  alla  gestione  dei
reclami fa esclusivo riferimento alla categoria degli utenti, la  cui
definizione  comprende  sia  le  persone  fisiche  sia   le   persone
giuridiche. 
  A  conforto  della  tesi  seguita  si  puo'   poi   richiamare   il
pronunciamento della Corte di  Giustizia  (sentenza  del  13  ottobre
2011,  procedimento  C  148/10)  e,   soprattutto,   le   conclusioni
dell'Avvocato generale. 
  Con riguardo al soggetto "legittimato passivo", si sottolinea  come
l'art. 14 del decreto legislativo faccia  riferimento  al  "fornitore
del servizio postale" e non al "fornitore del servizio universale". 
3.2. Tempi procedimentali 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  Nel disciplinare le linee generali della procedura per la  gestione
del reclamo presso il fornitore del servizio postale, l'art. 3  dello
schema di regolamento fissa  un  termine  massimo  di  quarantacinque
giorni dalla ricezione del reclamo per  la  comunicazione  all'utente
dell'esito e un termine massimo di sessanta giorni per la conclusione
della fase conciliativa. 
  Con riguardo al  procedimento  di  risoluzione  della  controversia
dinnanzi  all'Autorita',  l'art.  7,  comma  3,   dello   schema   di
provvedimento prevede un termine  di  trenta  giorni  decorrente  dal
ricevimento dell'istanza dell'utente, per la comunicazione alle parti
dell'avvio del procedimento. Entro i successivi trenta giorni  utente
e fornitore possono trasmettere eventuali osservazioni (art. 8, comma
2). Il termine di conclusione del procedimento, fissato dall'art.  8,
comma 1, e'  di  centocinquanta  giorni  decorrenti  dalla  ricezione
dell'istanza. 
B) Le posizioni delle parti 
  Uno dei partecipanti propone  una  riduzione  dei  termini  massimi
previsti dall'art. 3, e dagli artt. 7 e 8, cosi' da rendere possibile
una piu' celere definizione sia della gestione del reclamo  da  parte
del fornitore del servizio, sia del procedimento instaurato  dinnanzi
all'Autorita'. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Non si ritiene di accogliere  la  proposta  di  una  riduzione  dei
termini sopra indicati. Si rileva, innanzitutto,  la  conformita'  di
quelli stabiliti dall'art. 3 alle previsioni  normative  europee.  Si
osserva poi, in generale, che i tempi del  procedimento  disciplinato
dal  presente  regolamento  sono  complessivamente  assai   contenuti
rispetto, ad  esempio,  a  quelli  stabiliti  dal  regolamento  sulle
controversie tra operatori e utenti nel settore  delle  comunicazioni
elettroniche. 
3.3. Mancato avvio del procedimento e archiviazione 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  L'art.  7   dello   schema   di   regolamento   prevede   che   sia
preliminarmente valutata l'eventuale  sussistenza  di  una  causa  di
improcedibilita' o di inammissibilita'. 
B) Le posizioni delle parti 
  Uno  dei  partecipanti  suggerisce  di  estendere   la   previsione
dell'art. 7 contemplando  anche  i  casi  di  manifesta  infondatezza
dell'istanza. 
  Un  altro  partecipante  propone  di  integrare   la   disposizione
specificando i casi di  improcedibilita'  ed  inammissibilita'  della
domanda, nonche' di riconoscere alle parti  facolta'  di  opporsi  al
provvedimento di archiviazione in presenza elementi nuovi di  cui  si
abbia evidenza successivamente. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Si ritiene di modificare l'art. 7  includendo  espressamente  anche
l'ipotesi di manifesta infondatezza, accogliendo il  suggerimento  di
uno dei partecipanti. 
  In  merito  all'altro  rilievo,  si   osserva   che   i   casi   di
inammissibilita'  e  improcedibilita'  sono  puntualmente   delineati
attraverso l'espresso richiamo, rispettivamente, all'art. 6, comma  2
e 3, e al comma 4 del medesimo articolo. Per agevolare,  invece,  gli
utenti nella compilazione del modulo predisposto per l'inoltro  delle
istanze saranno indicati sul sito web dell'Autorita' in modo semplice
e chiaro tutti i requisiti di ammissibilita' e procedibilita'. 
  Il riconoscimento della possibilita' di superare  un  provvedimento
di archiviazione in presenza di nuovi elementi appare  poco  coerente
con le finalita' della tutela che si vuole  assicurare  agli  utenti,
improntata ai principi di celerita' e non onerosita' del procedimento
in questione. 
3.4. Obblighi del fornitore di servizi postali 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  L'art. 4 dello schema di regolamento impone al fornitore di servizi
postali l'adozione di procedure trasparenti, semplici e poco  onerose
per la gestione dei reclami degli utenti. 
  Il successivo art. 5 prevede l'ulteriore obbligo  di  pubblicazione
sul sito web, entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  di  informazioni
relative ai reclami pervenuti nell'anno solare precedente. 
  Sulla base di tali informazioni, ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,
l'Autorita' puo' richiedere  una  modifica  delle  procedure  per  la
gestione dei reclami degli utenti adottate dai fornitori dei  servizi
postali, al fine di assicurarne la massima celerita' e semplicita'  e
la minore onerosita'. 
B) Le posizioni delle parti 
  Un partecipante sottolinea l'opportunita' di prevedere  un  termine
per l'adozione delle procedure per la gestione dei reclami  ai  sensi
dell'art.  4,  nonche'  l'esigenza  di   definire   puntualmente   le
fattispecie in cui  l'Autorita'  puo'  richiedere  al  fornitore  dei
servizi postali di modificare la procedura adottata. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Con riguardo  alla  prima  osservazione  si  rileva  che  ai  sensi
dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo,  gli  operatori  sono
gia' obbligati a  dotarsi  di  una  procedura  per  la  gestione  dei
reclami. Per tale motivo nella delibera di approvazione  e'  previsto
l'obbligo di adeguarsi alle previsioni del presente regolamento. 
  Si  ritiene,  poi,  opportuno  mantenere  la  formulazione   aperta
dell'art. 5, comma 2,  senza  definire  una  casistica  specifica  di
intervento. Peraltro, sulla base dell'esperienza applicativa,  potra'
essere valutata l'opportunita' di una previsione piu' dettagliata. 
3.5. Accessibilita' del materiale istruttorio 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  L'art. 9 dello schema di regolamento prevede che la  documentazione
acquisita nel  corso  dell'attivita'  istruttoria  sia  integralmente
accessibile alle parti, riconoscendo a queste ultime la  possibilita'
di  prenderne  visione  facendone  richiesta  al   responsabile   del
procedimento anche per le vie brevi. 
B) Le posizioni delle parti 
  Uno dei partecipanti manifesta l'esigenza di  specificare  cosa  si
intenda con la dizione "per le vie brevi", in relazione all'esercizio
del diritto di accesso agli atti. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  La previsione deve essere mantenuta. La formulazione in  questione,
che ricalca quella della corrispondente previsione  della  disciplina
delle  controversie  tra  operatori  ed  utenti  nel  settore   delle
comunicazioni  elettroniche,   e'   dettata   dalla   necessita'   di
semplificare,  a  vantaggio  delle  parti,  gli  adempimenti   e   le
tempistiche dettate in via generale  dal  regolamento  per  l'accesso
agli  atti  dell'Autorita',  in  considerazione  delle  esigenze   di
celerita' e non eccessiva onerosita' del procedimento di  risoluzione
delle controversie tra fornitori ed utenti. 
3.6. Audizione delle parti 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  L'art. 10, comma 2, stabilisce che l'organo  collegiale  a  cui  e'
stata rimessa la definizione della controversia possa, ove lo ritenga
necessario, convocare le parti in audizione. 
B) Le posizioni delle parti 
  Un operatore non condivide la scelta  di  rimettere  esclusivamente
all'iniziativa discrezionale dell'organo collegiale  la  convocazione
delle parti e suggerisce di riconoscere a queste ultime  la  facolta'
di richiedere di essere convocate in audizione. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Si ritiene che la norma in questione, che ricalca la corrispondente
previsione della  disciplina  delle  controversie  tra  operatori  ed
utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, sia piu' consona
alle esigenze  di  celerita',  evitando  inutili  appesantimenti  del
procedimento. 
3.7. Provvedimento di definizione della controversia 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  L'art. 10, comma 4, dello schema di regolamento stabilisce che  "il
provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 5, e 21, comma  7-ter  del
decreto legislativo n. 261/99". 
  Il comma 5 dell'articolo citato  prevede  che  l'Autorita'  con  il
medesimo provvedimento,  ove  riscontri  la  fondatezza  dell'istanza
dell'utente, possa condannare il fornitore ad effettuare  rimborsi  o
indennizzi "nei casi previsti da disposizioni normative, da  delibere
dell'Autorita', dal contratto o dalle carte di servizi". 
B) Le posizioni delle parti 
  Secondo uno dei partecipanti la formulazione della  norma  andrebbe
modificata al fine di escludere il richiamo agli artt. 2 comma 5 e 21
comma  7-ter  del  decreto  legislativo  n.  261/99,   richiamo   che
conferirebbe  al  provvedimento  di  definizione  della  controversia
natura sanzionatoria. 
  Con riguardo alla lettera dell'art. 10, comma 5, si  suggerisce  di
sostituire la dizione "nei casi previsti" con la piu'  completa  "nei
casi ed entro i limiti previsti". 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Il riferimento agli artt. 2 comma 5 e 21 comma  7-ter  del  decreto
legislativo  n.  261/99,  non  conferisce  natura  sanzionatoria   al
provvedimento che definisce la controversia, limitandosi piuttosto  a
richiamare  previsioni  normative  di  livello  gerarchico  superiore
applicabili, indipendentemente  dal  richiamo  stesso,  nel  caso  di
mancato rispetto del provvedimento. 
  Si ritiene,  invece,  condivisibile  l'osservazione  relativa  alla
formulazione dell'art. 10, comma 5. 
3.8. Formulario CP 
A) La proposta a consultazione pubblica 
  In allegato allo schema di regolamento e' previsto  un  formulario,
la  cui  compilazione  e'  obbligatoria  per  il  deferimento   della
controversia  all'Autorita'.  I  campi  del  formulario   comprendono
l'indicazione dei dati personali dell'utente istante,  nonche'  degli
estremi della fattispecie che ha originato il reclamo. Al formulario,
debitamente compilato in  ogni  sua  parte,  devono  essere  altresi'
allegati ulteriori documenti,  tra  cui  una  copia  del  verbale  di
conciliazione. 
B) Le posizioni delle parti 
  Uno dei partecipanti suggerisce di prevedere un  campo  libero  nel
quale l'utente  possa  indicare  il  tipo  di  servizio  oggetto  del
reclamo, in luogo dell'elencazione proposta, che, potrebbe non essere
esaustiva e di integrare il formulario inserendo ulteriori campi  (il
numero identificativo dell'invio, il valore dichiarato dello  stesso,
l'eventuale  assicurazione,   numero   assegnato   al   reclamo   dal
fornitore). Il medesimo partecipante propone di  uniformare  i  campi
del formulario relativi ai motivi del reclamo alle categorie previste
dagli standard internazionali e di eliminare la voce di cui al  punto
17 in quanto non direttamente rilevante per l'utente. 
C) Le valutazioni dell'Autorita' 
  Si ritengono condivisibili le osservazioni  espresse  con  riguardo
alle indicazioni da inserire nel formulario. 
  Vista la proposta della Direzione servizi postali; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi  dell'art.  31  del  Regolamento  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato  il  regolamento  riportato  nell'allegato  A  alla
presente  delibera  con  l'annesso  formulario  (allegato   B),   che
costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.