IL RETTORE 
 
  Visto l'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
  Visto l'art. 2 della legge n. 240 del 30.12.2010; 
  Visto il decreto rettorale n. 1604 del 29.12.2011, con il quale  e'
stato  emanato  il  nuovo  statuto  dell'Universita'   del   Salento,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  7  del
10.01.2012; 
  Vista la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 572/2012 pronunciata,  ex
art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, sul ricorso  proposto
avverso il nuovo Statuto di autonomia, depositata in  Cancelleria  in
data 29.03.2012 e non notificata; 
  Visto il decreto rettorale n. 395  del  29.03.2012,  comunicato  in
C.d.A. in data 12.04.2012 ed in S.A. in data 09.5.2012, con il quale,
per effetto dell'efficacia immediatamente dispositiva  e  caducatoria
della sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 572/2012, si e' dato atto  che
gli art. 57, comma  1  -  punto  quattro,  e  60,  comma  5,  secondo
capoverso, dello statuto d'Ateneo, erano come di seguito riformulati: 
    Art. 57, comma 1, statuto "Composizione ed elezione" 
  omissis; 
  due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
  omissis". 
    Art. 60, comma 5, statuto "Composizione ed elezione" 
  1. omissis; 
  2. omissis; 
  3. omissis; 
  4. omissis; 
  5. I due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli  dell'Ateneo
da almeno tre anni precedenti alla designazione,  sono  nominati  dal
Senato Accademico a maggioranza assoluta all'interno di una lista  di
sei  candidature  selezionate  dal   Rettore   secondo   criteri   di
trasparenza, anche mediante avvisi  pubblici.  La  carica  di  membro
esterno e' incompatibile con la contestuale titolarita' di  incarichi
pubblici elettivi o di dirigenza di partiti"; 
  Tenuto conto che con il succitato Decreto  Rettorale  l'Universita'
nel conformarsi alla sentenza di primo  grado  ha  fatto  salvo  ogni
conseguente effetto scaturente dall'esito dell'eventuale appello; 
  Visto l'art.  92  del  nuovo  Codice  del  Processo  Amministrativo
secondo cui in difetto della notificazione della sentenza,  l'appello
va proposto entro sei mesi dalla pubblicazione  della  sentenza,  nel
caso in esame intervenuta in data 29.03.2012; 
  Dato atto che avverso la succitata sentenza del TAR Puglia -  Lecce
n. 572/2012 nessuna delle parti ha proposto impugnativa  nel  termine
di cui all'art. 92 C.P.A. e che pertanto la stessa e'  divenuta  cosa
giudicata; 
  Considerato che  per  effetto  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza le  modifiche  disposte  dal  Giudice  di  prime  cure  agli
articoli 57, comma 1, punto 4, e  60,  comma  5,  secondo  capoverso,
dello Statuto hanno acquisito definitivita'; 
  Ritenuto necessario emanare le modifiche agli  art.  57,  comma  1,
punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso,  per  come  disposte
dalla summenzionata sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 572/2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Prendere atto del passaggio in giudicato  della  sentenza  del  TAR
Puglia  Sezione  di  Lecce  n.  572/2012  cui  l'Universita'  si   e'
conformata con  decreto  rettorale  n.  395  del  29.03.2012,  e  per
l'effetto dare atto che gli art. 57, comma 1, punto  quattro,  e  60,
comma  5,  secondo  capoverso,  dello  Statuto  dell'Universita'  del
Salento,  sono  definitivamente  riformulati  nel  testo  di  seguito
riportato: 
  al Capo Secondo - Senato Accademico, all'art. 57  (Composizione  ed
elezione), comma 1, punto quattro, dopo le parole "due rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo" e' soppresso l'inciso  "di  cui
almeno uno tra i Manager Didattici di Ateneo", cosicche' il testo  e'
riformulato nel modo  seguente:  "due  rappresentanti  del  personale
tecnico-amministrativo"; 
  al  Capo  Terzo  -  Consiglio  di  Amministrazione,   all'art.   60
(Composizione ed elezione), comma 5, secondo periodo, dopo le parole:
"La carica di membro esterno  e'  incompatibile  con  la  contestuale
titolarita' di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti"
e' soppresso l'inciso "o di organizzazione sindacale, o  con  cariche
di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti
contrattuali di  collaborazione  e  di  consulenza  con  le  suddette
organizzazioni", cosicche' l'intero comma  5  risulta  formulato  nel
modo seguente: "I due componenti esterni, non appartenenti  ai  ruoli
dell'Ateneo da almeno tre anni  precedenti  alla  designazione,  sono
nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta all'interno  di
una lista di sei candidature selezionate dal Rettore secondo  criteri
di trasparenza, anche mediante avvisi pubblici. La carica  di  membro
esterno e' incompatibile con la contestuale titolarita' di  incarichi
pubblici elettivi o di dirigenza di partiti".