IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che, ai sensi del predetto articolo spetta al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del  comune  di  Ischia  in
data 1° marzo 2013, n. 22, concernente il divieto di  afflusso  e  di
circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del comune di  Lacco  Ameno
in data 18 gennaio 2013, n. 3, concernente il divieto di  afflusso  e
di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del comune di  Casamicciola
Terme in data 25 gennaio  2013,  n.  4,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta municipale del comune  di  Forio  in
data 9 gennaio 2013, n. 5, concernente il divieto di  afflusso  e  di
circolazione sull'Isola di Ischia degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori appartenenti a persone  residenti  nel  territorio  della
regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai  residenti
della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni
in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato  nella  frazione
Panza in Forio, limitatamente ad  un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la delibera  della  Giunta  comunale  del  comune  di  Barano
d'Ischia in data 15 gennaio 2013, n. 1,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di  Barano  d'Ischia,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera della  Giunta  comunale  del  comune  di  Serrara
Fontana in data 24 gennaio 2013, n.  8,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di  Serrara  Fontana,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Viste le note congiunte dei sindaci dell'Isola di Ischia, trasmesse
dal comune di Ischia con note n. 9s/s e 10s/s del 1° marzo 2013; 
  Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di  sollecito
n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si richiedeva  all'azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo delle  isole  di  Ischia  e  di
Procida  ed  alla  regione  Campania,  l'emissione  del   parere   di
competenza; 
  Vista la nota della prefettura di Napoli protocollo n. 17044 del 12
marzo  2013,  con  la  quale  si   esprime   il   parere   favorevole
all'emissione del decreto in questione; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3ª - n.  1109  del  18  giugno  1999,  che  considera  i
soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate  nei  comuni
dell'isola di Ischia, come facenti parte della  «popolazione  stabile
dell'isola stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania - Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000, che ritiene che
la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301, del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono  state  delegate
al Sottosegretario di Stato le materie relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieto 
 
  Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola.