IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,  recante  norme
di attuazione dello Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale; 
  Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede che  le  quote  di  proventi  erariali  spettanti  alla
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e  75  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono  riversate
dalla struttura di gestione  individuata  dall'art.  22  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi  oggetto  di
versamento  unificato  e  di  compensazione  e  dai  soggetti  a  cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e  alle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sul  conto  infruttifero,
intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale
dello Stato, nei modi e nei tempi da definire  con  apposito  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  previa  intesa
con la Regione e le Province autonome; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  20
luglio 2011, previsto dall'art. 2, comma 108, della menzionata  legge
n. 191 del 2009, adottato previa intesa con la Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e con le Province autonome di Trento e di Bolzano,  in
materia di versamenti  diretti  delle  quote  dei  proventi  erariali
spettanti alle suddette autonomie speciali; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23
per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
12 aprile 2012 prot. 2012/53906, pubblicato sul sito  internet  della
medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma  361,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  delle
modifiche  ai  modelli  di  versamento  "F24"  e  "F24  Accise",  per
l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, pubblicato sul sito internet  della
medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma  361,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione  della  nuova
versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli
enti pubblici, alcune  amministrazioni  statali  ed  altre  pubbliche
amministrazioni per il versamento dei tributi erariali; 
  Visto il comma 16 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
che ha introdotto per tutti i contratti di locazione  finanziaria  di
immobili in corso  di  esecuzione  alla  data  del  1°  gennaio  2011
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale  da
corrispondere in unica soluzione entro  il  31  marzo  2011,  le  cui
modalita' di versamento sono state determinate con provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha
introdotto, a decorrere dall'anno 2011, un regime di  tassazione  del
reddito fondiario ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche alternativo rispetto al regime ordinario vigente,  istituendo
un'imposta operata nella forma della cedolare  secca  sugli  affitti,
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  delle
relative addizionali, nonche' delle imposte di registro  e  di  bollo
sul contratto di locazione e sulle relative risoluzioni e proroghe; 
  Visto l'art. 14, comma 3, dello stesso decreto  legislativo  n.  23
del 2011 il quale prevede, tra l'altro, che alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle province autonome  che  esercitano  le  funzioni  in
materia  di  finanza   locale,   spettano   le   devoluzioni   e   le
compartecipazioni al gettito delle entrate  tributarie  erariali  ivi
previste nelle misure e con  le  modalita'  definite  dai  rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i  medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti; 
  Attesa la  necessita'  di  attribuire  alla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol ed alle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  la
compartecipazione al gettito delle suddette imposte; 
  Visto  l'art.  21,  comma  1,  del  citato  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze 20 luglio 2011, il quale stabilisce che
le eventuali modifiche alle tabelle  ed  agli  schemi  allegati  allo
stesso  decreto  sono   effettuate   mediante   provvedimento   delle
amministrazioni  interessate,  da  emanarsi  previa  intesa  con   il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista l'intesa espressa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
con nota prot. n.  0004716/P  del  14  marzo  2013,  dalla  Provincia
autonoma di Trento con nota prot. n. 5016/13/153282/5.7/719-10 del 15
marzo 2013 e dalla Provincia autonoma di Bolzano con  nota  prot.  n.
14.03/1569.11 del 14 marzo 2013; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni agli allegati del decreto del Ministro dell'economia  e
                    delle finanze 20 luglio 2011 
 
  1. L'allegato I al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 20 luglio 2011 concernente l' "Attuazione dell'art. 2,  comma
108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia  di  versamenti
diretti delle quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano", e' sostituito dal nuovo allegato I al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, nel quale sono stati  inseriti  i
capitoli del bilancio dello Stato numero 1053,  numero  1207,  numero
1220 e 1221 e  gli  articoli  3  e  4  del  capitolo  1210,  relativi
rispettivamente  al  gettito  della  cedolare  secca  sugli  affitti,
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  delle
relative addizionali, nonche' delle imposte di registro  e  di  bollo
sul contratto di locazione, al gettito dell'imposta sostitutiva delle
imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria
di immobili in corso di esecuzione al 1°  gennaio  2011,  al  gettito
dell'addizionale  erariale  alla  tassa  automobilistica  e  relativo
incremento, ed al gettito della tassa ipotecaria. 
  2.  Gli  allegati  A,  B  e  G  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 20 luglio  2011  sono  conseguentemente
sostituiti dai nuovi allegati A, B e G al presente decreto, del quale
costituiscono parte integrante,  nei  quali  sono  stati  inseriti  i
codici tributo ed i codici ruolo associati ai  capitoli  indicati  al
comma 1, per la quota di spettanza. 
  3. I nuovi allegati A, B e G  al  presente  decreto  tengono  conto
anche delle modifiche intervenute dall'emanazione del citato  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 20  luglio  2011,  per
effetto dell'istituzione e della soppressione  di  codici  tributo  e
codici ruolo, avvenute con risoluzioni e  provvedimenti  dell'Agenzia
delle entrate. 
  4. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal giorno successivo alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2013 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle Finanze     
                                                     Lapecorella      
Il ragioniere generale 
    dello Stato 
       Canzio