IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto  Il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste Le Comunicazioni della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico  generale  (GUUE  2012/C  8/02)  e   la   Decisione   della
Commissione europea  riguardante  l'applicazione  delle  disposizioni
dell'art.  106,  paragrafo  2,   del   trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di  compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a  determinate  imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico  generale
(GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato
al Ministro dei Trasporti e della Navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144
anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; 
  Visto l'art. 135 della legge  23  dicembre  2000  n.  388,  che  ha
stabilito  che  per  assicurare  la  continuita'  territoriale  della
Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della  Regione  Siciliana  non
potra' essere inferiore al 50% del contributo statale; 
  Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012  -
Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni  dal  2013
al 2016 i finanziamenti necessari, per la quota parte a carico  dello
Stato, ad assicurare  la  continuita'  territoriale  delle  isole  di
Pantelleria e Lampedusa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di
servizio  pubblico  sulle  rotte  Pantelleria-Trapani  e   viceversa,
Pantelleria-Palermo  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa,  Trapani-Milano  Linate  e  viceversa,
Trapani-Roma   Fiumicino,   cosi'   come   modificato   dal   decreto
ministeriale n. 551 del 24 giugno  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156  dell'8
luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo  di  Trapani
con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate; 
  Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui  quali
articolare una nuova imposizione di oneri di  servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e  quelli
delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di
Servizi; 
  Vista la delega conferita con nota n. 22758 del 15 giugno 2012  dal
Vice Ministro delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti  al  Presidente
della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17
maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di  Servizi
al fine di riesaminare il  contenuto  dell'imposizione  di  oneri  di
servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di  Pantelleria
e Lampedusa; 
  Viste le risultanze della Conferenza di Servizi che  si  e'  tenuta
presso la Regione Siciliana nei giorni 3 luglio e 18 luglio 2012; 
  Vista la nota prot.  0002272  del  22  gennaio  2013,  con  cui  il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'iscrizione
nel bilancio pluriennale dello  Stato  di  previsione  del  Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  del  capitolo,  di   parte
corrente, denominato «spese per garantire la continuita' territoriale
nei collegamenti aerei per le isole della Sicilia,  dotate  di  scali
aeroportuali» con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa,
di euro 2.722.000,00 per l'anno 2014, di euro 4.253.000,00 per l'anno
2015 e di euro 1.785.000,00 per l'anno 2016; 
  Ritenuto necessario continuare  ad  assicurare  collegamenti  aerei
onerati tra lo scalo di Pantelleria e quelli di Trapani e  Palermo  e
viceversa e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania e
viceversa, 
  Considerato che occorre far cessare a decorrere dal 30 giugno  2013
gli effetti del regime onerato  sui  voli  da  e  per  Pantelleria  e
Lampedusa verso la  Sicilia,  cosi'  come  disciplinato  dal  decreto
ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  decreto,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e  viceversa,
Pantelleria-Palermo  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce  un  servizio  d'interesse
economico generale.