LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre  2005,
n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di  seguito:  COVIP)  e'
istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la  correttezza
dei  comportamenti  e  la  sana  e  prudente  gestione  delle   forme
pensionistiche  complementari,  avendo  riguardo  alla  tutela  degli
iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del  sistema  di
previdenza complementare; 
  Visto l'art. 13, comma  3,  della  legge  n.  335  del  1995,  come
modificato dall'art. 1, comma 68, della legge  23  dicembre  2005  n.
266, l'art. 16, comma 2, lett. b), del decreto  n.  252  del  2005  e
l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi
al finanziamento della COVIP; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito:  legge  n.  266
del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede  che,  a
decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita'
della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono
determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  ad
approvazione del Presidente del Consiglio dei  Ministri  con  proprio
decreto; 
  Visto l'art. 13, comma  40,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art.
13,  comma  2,  della  legge  n  335  del  1995  che   prevedeva   un
finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
ha esteso agli anni 2013, 2014 e 2015 la  disposizione  dell'art.  2,
comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la
COVIP  e'  tenuta  a  trasferire   alla   Commissione   di   garanzia
dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di  un
milione di euro per ciascun  anno  a  valere  sulle  entrate  di  cui
all'art. 13 della legge n. 335 del 1995  e  all'art.  59,  comma  39,
della legge n. 449 del 1997; 
  Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il
2013,  all'ammontare   del   finanziamento   pubblico,   alla   stima
dell'importo  delle  contribuzioni  incassate  dai   fondi   pensione
nell'anno 2012, nonche' alla contribuzione  dovuta  all'Autorita'  di
cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a  carico  delle  forme
pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura  dello
0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque
titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; 
  Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2013 debba  essere
calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche
complementari nell'anno 2012; 
  Vista la deliberazione di questa Commissione del  16  gennaio  2013
con cui e' stato approvato lo schema del presente provvedimento; 
  Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale tale schema e' stato
trasmesso al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
marzo 2013 di approvazione della citata deliberazione  COVIP  del  16
gennaio 2013; 
 
                              Delibera 
 
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e
modalita' di versamento del contributo dovuto  alla  COVIP  da  parte
delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013. 
                               Art. 1 
 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Ad integrazione del finanziamento della  COVIP  e'  dovuto,  per
l'anno 2013, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il  versamento
di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare
complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme
pensionistiche complementari nell'anno 2012. 
  2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi
in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso
altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non
finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
invalidita' o premorienza. 
  3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa', qualora il fondo  o  singole  sezioni  dello  stesso  si
configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa',  la
base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto  degli
accantonamenti  effettuati  nell'anno  al  fine  di   assicurare   la
copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni
previdenziali.