IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 50; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che assegna all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di fornire alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale; Dato atto che il predetto art. 17, comma 1, lettera a), decimo periodo, prevede che, ai fini della determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, sulla base dei risultati della prima applicazione della medesima disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'individuazione di tali dispositivi medici, ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento, e' effettuata dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente ai parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, S.O., recante "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale"; Ritenuto di ampliare gli strumenti utili per gli adempimenti previsti dal predetto art. 17, comma 1, lettera a) e, in particolare, di razionalizzare la raccolta di dati in carico alle strutture del Servizio sanitario nazionale attraverso la condivisione di dati tra amministrazioni pubbliche nei principi di efficienza, trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa; Sentita la Commissione Unica dei dispositivi medici in data 28 novembre 2012; Decreta: Art. 1 Criteri relativi ai parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia per l'individuazione dei dispositivi medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento 1. Il presente decreto stabilisce i criteri relativi ai parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia cui l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali deve attenersi nell'individuazione dei dispositivi medici per i quali puo' essere determinato un prezzo di riferimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), decimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 2. I criteri sono applicati ai dispositivi medici commercializzati in Italia, la cui spesa viene imputata dalle strutture sanitarie nelle voci di conto economico CE riferite ai dispositivi medici, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, S.O.. 3. I criteri indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono applicati adeguandoli alla diversita' dei dispositivi medici commercializzati e alle informazioni reperibili nel Repertorio Nazionale Dispositivi Medici e, quando necessario, desunte dalla letteratura scientifica. 4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali predispone l'elenco di dispositivi medici per le finalita' indicate dalle disposizioni richiamate al comma 1, tenuto conto dei risultati della prima applicazione della medesima disposizione e dei criteri fissati nell'Allegato 1 al presente decreto, anche sulla base dei dati detenute dal Ministero della salute ai fini del monitoraggio nazionale dei consumi di dispositivi medici acquistati dal servizio sanitario nazionale. L'elenco di dispositivi medici reca i parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia specificamente adottati per la loro individuazione in applicazione dei criteri di cui all'Allegato 1. 5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, anche sulla base delle informazioni desunte dai dati di cui al comma 4, puo' aggiornare annualmente il predetto elenco.