IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche,  recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 50; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-bis del decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, che  assegna  all'Osservatorio  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  il  compito  di  fornire
alle  regioni  un'elaborazione  dei  prezzi   di   riferimento   alle
condizioni  di  maggiore  efficienza  dei  beni,   ivi   compresi   i
dispositivi medici, individuati dall'Agenzia per i  servizi  sanitari
regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30  giugno  1993,
n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo  a  carico
del Servizio sanitario nazionale; 
  Dato atto che il predetto art. 17,  comma  1,  lettera  a),  decimo
periodo, prevede che, ai fini  della  determinazione  dei  prezzi  di
riferimento dei dispositivi medici, sulla base  dei  risultati  della
prima applicazione della medesima disposizione, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013 l'individuazione di tali  dispositivi  medici,  ai  fini
della  fissazione  dei   prezzi   di   riferimento,   e'   effettuata
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sulla base di
criteri fissati con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  relativamente  ai
parametri di qualita', di standard tecnologico,  di  sicurezza  e  di
efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 15  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, S.O., recante "Nuovi
modelli di rilevazione economica  «Conto  economico»  (CE)  e  «Stato
patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale"; 
  Ritenuto di  ampliare  gli  strumenti  utili  per  gli  adempimenti
previsti dal predetto art. 17, comma 1, lettera a) e, in particolare,
di razionalizzare la raccolta di dati in carico  alle  strutture  del
Servizio sanitario nazionale attraverso la condivisione di  dati  tra
amministrazioni pubbliche nei principi di efficienza, trasparenza  ed
economicita' dell'azione amministrativa; 
  Sentita la Commissione Unica dei  dispositivi  medici  in  data  28
novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Criteri relativi ai parametri di qualita', di  standard  tecnologico,
  di sicurezza e di efficacia per  l'individuazione  dei  dispositivi
  medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri relativi  ai  parametri
di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia cui
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  deve  attenersi
nell'individuazione dei dispositivi medici per i  quali  puo'  essere
determinato un prezzo di riferimento ai sensi dell'art. 17, comma  1,
lettera a), decimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,
modificato,  da  ultimo,  dall'art.  15-bis  del   decreto-legge   13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189. 
  2. I criteri sono applicati ai dispositivi medici  commercializzati
in Italia, la cui spesa  viene  imputata  dalle  strutture  sanitarie
nelle voci di conto economico  CE  riferite  ai  dispositivi  medici,
secondo quanto previsto dal decreto del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  15  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  luglio  2012,  n.  159,
S.O.. 
  3. I  criteri  indicati  nell'Allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente  decreto,  sono  applicati  adeguandoli  alla
diversita'   dei   dispositivi   medici   commercializzati   e   alle
informazioni reperibili nel Repertorio Nazionale  Dispositivi  Medici
e, quando necessario, desunte dalla letteratura scientifica. 
  4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  predispone
l'elenco di  dispositivi  medici  per  le  finalita'  indicate  dalle
disposizioni richiamate al comma 1, tenuto conto dei risultati  della
prima applicazione della medesima disposizione e dei criteri  fissati
nell'Allegato 1 al  presente  decreto,  anche  sulla  base  dei  dati
detenute  dal  Ministero  della  salute  ai  fini  del   monitoraggio
nazionale dei consumi di dispositivi medici acquistati  dal  servizio
sanitario nazionale. L'elenco di dispositivi medici reca i  parametri
di qualita', di standard tecnologico, di  sicurezza  e  di  efficacia
specificamente adottati per la loro  individuazione  in  applicazione
dei criteri di cui all'Allegato 1. 
  5. L'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali,  anche
sulla base delle informazioni desunte dai dati di  cui  al  comma  4,
puo' aggiornare annualmente il predetto elenco.