IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  2001  n.  322,  per  cio'  che
concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varieta',  in  ordine
all'idoneita' della denominazione varietale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   Regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto i decreti ministeriali con i quali  sono  state  iscritte  al
registro nazionale le varieta' di  mais  denominate  GDM434,  GDM601,
Buendia; 
  Vista  la  proposta  di  nuove   denominazioni   presentata   dalla
Fondazione Morando Bolognini il 29 giugno 2012  e  con  la  quale  si
assegna alla ditta American Genetics la commercializzazione esclusiva
delle varieta' indicate nel dispositivo; 
  Considerato che le denominazioni proposte  sono  state  oggetto  di
pubblicazione sul "Bollettino  delle  varieta'  vegetali"  n.  4/2012
senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione; 
  Considerato pertanto concluso  l'esame  delle  nuove  denominazione
proposte; 
  Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La denominazione della varieta' di mais  GDM434  e'  modificata  in
Sikinos. 
  La denominazione della varieta' di mais  GDM601  e'  modificata  in
AGN601. 
  La denominazione della varieta' di mais Buendia  e'  modificata  in
Serifos. 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
            Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto  di
          controllo preventivo di legittimita' da parte  della  Corte
          dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'  alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.