IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dei contesti di criticita' in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e di compromissione delle opere gia' realizzate; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. In relazione al contesto di criticita' emergenziale conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla conclusione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica del versante medio basso della frana per un importo pari a euro 295.619.30 oltre IVA, ricompreso nel programma di intervento approvato con decreto del Commissario delegato n. 9 del 1° dicembre 2011, nonche' all'attuazione dei seguenti interventi di somma urgenza da realizzarsi con le relative procedure ordinarie: a) interventi di somma urgenza al piede di frana e di sistemazione del Rio Schiavone per un importo complessivo massimo pari ad euro 150.000,00; b) interventi di somma urgenza nella parte medio alta e nelle aree del settore «E» per un importo complessivo massimo pari ad euro 150.000,00. 2. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per far fronte, ai sensi del suddetto decreto n. 9, a tutte le obbligazioni gia' assunte a tutto il 30 aprile 2012 di cui all'allegata relazione tecnico/finanziaria, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare le residue risorse disponibili per gli interventi nel contesto di criticita' di cui trattasi, di cui al comma 4 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3868/2010 e successive modifiche ed integrazioni, disponibili nel bilancio del Dipartimento medesimo. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, altresi', al trasferimento delle opere e degli interventi gia' realizzati alla Regione Campania od agli altri soggetti ordinariamente competenti, unitamente alla copia della documentazione tecnica, amministrativa e contabile. Al termine dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al trasferimento delle opere e di copia della pertinente documentazione alla Regione Campania od agli altri soggetti ordinariamente competenti. 4. A conclusione degli interventi di cui al presente articolo, le eventuali risorse residue sono versate sulla contabilita' speciale di cui al successivo art. 2, comma 3.