IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel  territorio
del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza  e'  stato
prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22
marzo 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 maggio 2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in  relazione  al  grave  movimento  franoso  in  atto  nel
territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
a  seguito  degli  eventi  franosi  verificatisi  nella  frazione  di
Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali che  hanno  colpito  il
territorio della Regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
marzo 2009, con il quale i predetti stati  di  emergenza  sono  stati
prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del  13
luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010
e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
dei contesti di  criticita'  in  rassegna,  anche  in  un  ambito  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita' e di compromissione delle  opere  gia'
realizzate; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  delle
situazioni di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In relazione al contesto di criticita' emergenziale  conseguente
alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di
Montaguto,  in  provincia  di  Avellino,  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3868/2010,  e  successive
modifiche ed integrazioni, il Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla conclusione
dell'intervento relativo alla  sistemazione  idraulica  del  versante
medio basso della frana per un importo pari a euro  295.619.30  oltre
IVA, ricompreso nel programma di intervento approvato con decreto del
Commissario  delegato  n.   9   del   1°   dicembre   2011,   nonche'
all'attuazione  dei  seguenti  interventi   di   somma   urgenza   da
realizzarsi con le relative procedure ordinarie: 
  a) interventi di somma urgenza al piede di frana e di  sistemazione
del Rio Schiavone per un importo complessivo  massimo  pari  ad  euro
150.000,00; 
  b) interventi di somma urgenza nella parte medio alta e nelle  aree
del settore «E» per un  importo  complessivo  massimo  pari  ad  euro
150.000,00. 
  2. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1,  nonche'
per far fronte, ai sensi del  suddetto  decreto  n.  9,  a  tutte  le
obbligazioni  gia'  assunte  a  tutto  il  30  aprile  2012  di   cui
all'allegata relazione  tecnico/finanziaria,  il  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato ad  utilizzare  le  residue  risorse
disponibili per gli interventi nel  contesto  di  criticita'  di  cui
trattasi, di cui al comma 4 dell'art. 5  della  citata  ordinanza  n.
3868/2010 e successive modifiche  ed  integrazioni,  disponibili  nel
bilancio del Dipartimento medesimo. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente
ordinanza il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede, altresi', al trasferimento delle
opere e degli interventi gia' realizzati  alla  Regione  Campania  od
agli altri soggetti ordinariamente competenti, unitamente alla  copia
della documentazione tecnica, amministrativa e contabile. Al  termine
dei procedimenti di cui  ai  commi  1  e  2,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
provvede al trasferimento delle opere e  di  copia  della  pertinente
documentazione  alla  Regione  Campania  od   agli   altri   soggetti
ordinariamente competenti. 
  4. A conclusione degli interventi di cui al presente  articolo,  le
eventuali risorse residue sono versate sulla contabilita' speciale di
cui al successivo art. 2, comma 3.