IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n.  218,  recante  "Misure  di  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali", e, in particolare, l'articolo 2, comma 3 secondo  cui  «nei
casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli  1  e  2
del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e'  previsto
l'obbligo della denuncia,  il  Ministro  della  sanita',  quando  sia
necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce  che
gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano
abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalita' che saranno
stabilite con decreto ministeriale»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n.  298
recante il "Regolamento per la  determinazione  dei  criteri  per  il
calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi  della
legge 2 giugno 1988, n. 218,  recante  misure  per  la  lotta  contro
l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali"; 
  Visto il regolamento  (CE)  17  novembre  2003,  n.  2160/2003  del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della  salmonella  e
di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; 
  Vista  la  direttiva  2003/99/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 17 novembre 2003 sulle  misure  di  sorveglianza  delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante  modifica  della  decisione
90/424/CEE del Consiglio e che abroga  la  direttiva  92/117/CEE  del
Consiglio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.191,   recante
"Attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e  del
Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e  degli  agenti
zoonotici"; 
  Vista la decisione 2008/940/CE della  Commissione  del  21  ottobre
2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei  programmi
nazionali di eradicazione, di lotta e  di  sorveglianza  relativi  ad
alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunita'; 
  Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio  2009
relativa a talune  spese  nel  settore  veterinario,  in  particolare
l'articolo 27, paragrafo 5; 
  Vista la decisione 2012/761/UE della Commissione  del  30  novembre
2012 che approva i programmi annuali e pluriennali  e  il  contributo
finanziario della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta  e
della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati  dagli
Stati Membri per il 2012, e in particolare l'articolo 5; 
  Visto il regolamento (UE) n.  200/2010  della  Commissione  del  10
marzo 2010 recante attuazione  del  regolamento  (CE)  2160/2003  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la  fissazione
di  un  obiettivo  dell'Unione  di  riduzione  della  prevalenza  dei
sierotipi di Salmonella  nei  gruppi  di  riproduttori  adulti  della
specie Gallus gallus ; 
  Vista la nota 21935 -  P  del  14  dicembre  2011  della  Direzione
Generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari inviata  agli
Assessorati  regionali  alla  sanita'  recante  avente  come  oggetto
"Precisazioni circa la richiesta di rimborso di indennizzi  derivanti
dalle azioni connesse ai piani nazionali di controllo ed eradicazione
di malattie degli animali da reddito"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3 della  legge  2  giugno
1988, n. 218, sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  di
abbattimento dei gruppi di animali risultati  positivi  a  Salmonella
Enteritidis e Typhimurium, nonche' della distruzione  delle  uova  da
cova provenienti da tali  gruppi,  di  cui  al  "Piano  nazionale  di
controllo di Salmonella Enteritidis  Typhimurium,  Hadar,  Virchow  e
Infantis nei riproduttori della specie  Gallus  gallus",  di  seguito
denominato "Piano",  approvato  con  decisione  di  esecuzione  della
Commissione europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012. 
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito  delle  rispettive  attivita'  di  programmazione  e   di
coordinamento,   predispongono   gli   indirizzi   per   disciplinare
l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone
altresi' l'applicazione. 
  3. I laboratori pubblici e privati  comunicano  tempestivamente  ai
soggetti interessati gli esiti analitici degli  esami  effettuati  in
applicazione del citato "Piano". 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  o  gli
enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione
del Piano  nell'apposito  sistema  informativo  del  Ministero  della
salute,  con  le  tempistiche  e  modalita'  previste,  completandone
l'inserimento e  provvedendo  alla  loro  validazione  alla  scadenza
annuale stabilita dallo  stesso  Ministero  con  nota  del  Direttore
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari. 
  5. Il responsabile di ciascun  allevamento  sottoposto  al  "Piano"
registra nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute
i dati relativi all'attuazione del Piano di  autocontrollo  aziendale
approvato dall'Autorita' Competente, con le tempistiche  e  modalita'
previste. 
  6. A partire dall'anno 2014  le  procedure  operative  d'intervento
nell'ambito  del  "Piano",  nonche'  i  flussi  informativi,  con  la
relativa documentazione, riguardanti il medesimo, sono stabiliti  con
decreto del Direttore generale della sanita' animale  e  dei  farmaci
veterinari  del  Ministero  della  salute,  pubblicato  sul   portale
Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)