IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007; Rilevato che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalaureat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi; Visto l'Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese; Preso atto che il citato Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, all'art. 11, prevede una fase transitoria di due anni, successiva all'entrata in vigore del predetto Accordo, nella quale i due diplomi possono essere rilasciati, alle condizioni stabilite dall'art. 2 dell'Accordo medesimo, agli allievi delle istituzioni scolastiche di cui ad apposito elenco, concordato tra le Parti; Rilevato, pertanto, che con il decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 e' stata data attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo Italo-Francese, concernente il biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012; Rilevato, altresi', che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo-francese si svolgera' a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'accordo medesimo e che in relazione a detta fase occorre ora emanare apposita decretazione; Considerato che agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane la Parte francese provvede al rilascio del diploma di Baccalaureat tramite l'Academie di Grenoble, per analogia appare opportuno che agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi che attuano il progetto ESABAC la Parte italiana provveda al rilascio del diploma di Stato tramite un Ufficio scolastico regionale in quanto diretta articolazione del Ministero; Ritenuto di poter individuare quale sede idonea al rilascio del diploma di Stato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, in considerazione della vicinanza territoriale allo Stato francese; il che rende facilitate le frequenti interazioni italo-francesi necessarie al perfezionamento dei relativi adempimenti amministrativi, con evidente minor aggravio di spesa per lo Stato; Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame ESABAC per la fase a regime; Decreta: Art. 1 Esame ESABAC 1. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata «ESABAC», previsto dall'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, e' disciplinato, per la fase a regime che decorre dall'anno scolastico 2012/2013, dal presente decreto.