IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
                                  e 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  1957,   n.   1295,   e   successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  la  costituzione  di  un
Istituto per il credito sportivo (d'ora in avanti, anche I.C.S.)  con
sede in Roma; 
  Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 50 che ha  istituito  il  Fondo
Patrimoniale conferito dal C.O.N.I.; 
  Visto il decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,  articolo
161, e successive modificazioni, recante il Testo Unico  delle  leggi
in materia bancaria  e  creditizia,  che  ha  abrogato  la  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, fatta  eccezione  per  gli  artt.  2,  quarto
comma, 3, settimo comma, e 5; 
  Visto l'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che recita: "l'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del
credito dello sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'art.  151
del T.U.B. di cui al d.lgs. n. 385/1993. Entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  il  Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  impartisce  le  necessarie  direttive
all'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare il relativo
Statuto ai compiti di cui al  comma  191,  assicurando  negli  organi
anche la rappresentanza delle regioni ed  autonomie  locali,  nonche'
stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle  quote
di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto  medesimo.  Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  approvato  lo
Statuto e sono nominati i componenti dei nuovi  organi.  Resta  salvo
quanto previsto dall'art. 56, comma, 1, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"; 
  Vista la Direttiva del 14 dicembre 2004 emanata dal Ministro per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con  la  quale  sono  state  impartite
all'Istituto per il credito sportivo  le  necessarie  istruzioni  per
l'adeguamento dello Statuto in attuazione del succitato  articolo  4,
comma 14, della legge n. 350/2003; 
  Visto il punto 2 della Direttiva, con il quale e' stata determinata
una   nuova   individuazione   delle   componenti   del    patrimonio
dell'Istituto,  costituito  dal  Capitale,  dal  Fondo   di   riserva
ordinaria e dalle Riserve Statutarie e Straordinarie, nonche' i punti
4, 8 e 11 dello stesso provvedimento; 
  Vista la nota del 30 marzo 2005, con la  quale  il  Presidente  del
C.O.N.I., in vista dell'approvazione del nuovo  Statuto  dell'I.C.S.,
ha comunicato al Presidente del medesimo Istituto di voler  apportare
ulteriori modifiche alla bozza di Statuto,  consistenti  nell'aumento
da uno a due del numero dei propri rappresentanti  nel  Consiglio  di
Amministrazione ed il diritto di veto del proprio  rappresentante  in
seno al Comitato di gestione dei Fondi apportati; 
  Vista la nota del 30 marzo 2005, con la  quale  il  Presidente  del
C.O.N.I. ha trasmesso al Capo di Gabinetto del Ministero per i beni e
le attivita' culturali copia della citata lettera all'I.C.S.; 
  Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione  dell'I.C.S.  del
31 marzo 2005, nel  quale  sono  stati  richiamati  sia  i  succitati
rilievi del C.O.N.I., sia le osservazioni della Banca  d'Italia,  che
ha approvato i singoli  articoli  dello  Statuto  all'unanimita',  ad
eccezione degli artt. 18 e 26, approvati con il voto contrario di due
consiglieri, limitatamente al solo contenuto del comma 3; 
  Vista la nota del 14 aprile 2005 del Gabinetto del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali, con la quale la nota del 30 marzo 2005
del C.O.N.I. e'  stata  trasmessa  alla  Direzione  Generale  per  lo
spettacolo dal vivo e lo sport dello stesso dicastero; 
  Vista la nota n. 389046 del 20 aprile 2005 della Banca  d'Italia  -
Divisione vigilanza creditizia all'Istituto per il credito  sportivo,
con la quale - in relazione alle deliberazioni assunte  il  31  marzo
2005 dal Consiglio di amministrazione in ordine ad alcune  variazioni
al testo dello Statuto precedentemente approvate  -  nell'evidenziare
che lo Statuto proposto non contrastava con  i  principi  di  sana  e
prudente gestione: (i) comunica che, con separata nota, ha rilasciato
il provvedimento di  accertamento  di  propria  competenza  ai  sensi
dell'art.56 del d. lgs. 385/1993;  (ii)  rileva  che,  in  base  alla
formulazione degli artt. 3, comma 6, e 31 dello Statuto, il Fondo  ex
lege n. 50/83, pari a € 507,7 mln, ed il Fondo di garanzia  C.O.N.I.,
pari  a  €  1,3  mln,  potranno  essere  computati   nel   patrimonio
supplementare   di   vigilanza,   quali    "strumenti    ibridi    di
patrimonializzazione", nei limiti ed alle condizioni stabiliti  dalle
vigenti disposizioni in materia. Cio' per l'importo che  "restera'  a
disposizione dell'Istituto, ove si proceda  come  previsto  dall'art.
36, comma 3, alla restituzione allo Stato di una quota del  Fondo  ex
lege n. 50/83"; 
  Vista la nota n. 389027 del 20 aprile 2005 della Banca  d'Italia  -
Divisione vigilanza creditizia all'I.C.S., con la quale, ai sensi del
citato art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  e'
stato accertato "che le modifiche apportate al testo  statutario  non
contrastano con i principi di sana e prudente gestione"; 
  Vista la nota dell'I.C.S. del 20 aprile 2005,  con  la  quale  sono
state trasmesse al direttore generale del Dipartimento spettacolo dal
vivo e sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali  copia
della suddetta lettera della Banca d'Italia, con  allegato  il  testo
del nuovo Statuto; 
  Vista la nota del 20 aprile 2005  del  direttore  generale  per  lo
spettacolo dal vivo e  lo  sport  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali con la quale sono  stati  trasmessi  al  Capo  di
gabinetto dello stesso dicastero lo schema di decreto di approvazione
dello  Statuto  dell'I.C.S.  e  la  nota   del   direttore   generale
dell'Istituto del 20 aprile 2005; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il
4  agosto  2005,  con  il  quale  e'  stato  approvato   lo   Statuto
dell'I.C.S.; 
  Vista la nota del 10 agosto 2005 con  la  quale  il  Gabinetto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali ha trasmesso il suddetto
provvedimento al direttore generale per lo Spettacolo dal vivo  e  lo
sport del succitato Dicastero; 
  Vista la nota del 18 agosto 2005 della direzione  generale  per  lo
spettacolo dal vivo e  lo  sport  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, con la quale il decreto datato  4  agosto  2005,
corredato dallo Statuto dell'I.C.S., per la relativa registrazione e'
stato trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio; 
  Vista  la  registrazione  del  suddetto  provvedimento   da   parte
dell'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali in data 22 agosto 2005; 
  Vista la nota del 25 agosto 2005  del  direttore  generale  per  lo
spettacolo dal vivo e  lo  sport  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, con la quale e' stato trasmesso all'I.C.S. copia
conforme all'originale del decreto di approvazione dello Statuto, con
comunicazione dell'avvenuta  registrazione  all'Ufficio  centrale  di
bilancio del Dicastero  e  di  trasmissione  del  provvedimento  alla
Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione; 
  Vista la nota del 30 agosto 2005 della direzione  generale  per  lo
spettacolo dal vivo e  lo  sport  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, con la quale il decreto  di  approvazione  dello
Statuto dell'I.C.S. e' stato inviato, in due copie, al  Ministero  di
Grazia e Giustizia per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
avvenuta il 6 settembre 2005; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri  e,   in
particolare, l'art. 1,  comma  19,  lett.  a)  che  attribuisce  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le  competenze  in  materia  di
sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del: 
    15 giugno 2006, con il quale le competenze in  materia  di  sport
sono state delegate al Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  le
attivita' sportive; 
    4 agosto 2006 e successive modifiche,  concernente  l'istituzione
della Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche
giovanili e le attivita' sportive", posta alle dipendenze  funzionali
del Ministro per le politiche giovanili e le attivita'  sportive,  e,
in particolare, l'art. 1, comma 3, che fissa  il  termine  di  durata
della  struttura  medesima  al  30  settembre  2007,  successivamente
prorogato al 30 aprile 2008; 
    8 maggio 2008, concernente la delega di funzioni  in  materia  di
sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri; 
    13  giugno  2008,  concernente   la   delega   di   funzioni   al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in materia di politiche per lo sport; 
    20 giugno 2008,  concernente  l'istituzione  della  Struttura  di
missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del  predetto
Sottosegretario di Stato; 
    10 luglio 2008,  concernente  il  conferimento  dell'incarico  di
coordinatore della predetta Struttura, ai sensi dell'art.19, comma 4,
del d.lgs. n.165/2001; 
    18 dicembre 2008, con il quale  l'attivita'  della  Struttura  di
missione per lo sport e' stata prorogata; 
    22 gennaio 2009, con il quale l'incarico  di  coordinatore  della
Struttura di missione per lo  sport,  precedentemente  conferito,  e'
stato prorogato sino al 31 dicembre 2009; 
    29 ottobre 2009, con il quale, nell'ambito delle modifiche  delle
strutture  generali  della  Presidenza  del   Consiglio,   e'   stato
istituito, quale struttura autonoma, l'Ufficio per lo sport; 
    2  febbraio  2010,  con  il  quale  al  gia'  coordinatore  della
Struttura di missione per lo sport, e' stato conferito l'incarico  di
Capo dell'Ufficio per lo Sport; 
  Visto l'Atto di indirizzo per l'attivita' dell'I.C.S.,  emanato  in
data 9 aprile 2009 dal Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri con delega allo sport e  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,
n. 207, contenente il Regolamento per l'adeguamento della  disciplina
di organizzazione dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  a  norma
dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
dicembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a)
del T.U.B., gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
dell'Istituto sono stati sciolti, lo stesso e' stato sottoposto  alla
procedura di amministrazione straordinaria,  e  sono  stati  nominati
Commissari straordinari, la cui attivita' e' stata prorogata  per  un
periodo massimo di sei mesi, con successivo decreto del  28  dicembre
2012; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data: 
    16 novembre 2011, recante la delega di  funzioni  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo  sport  al
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
    30 dicembre 2011, con il quale e' stato conferito  l'incarico  di
Capo  Dipartimento  per   gli   affari   regionali,   successivamente
confermato in data 5 marzo 2012; 
    15 febbraio 2012, recante modifiche al D.P.C.M. 1 marzo  2011,  e
in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b) che ha inserito  l'Ufficio
per lo Sport nel Dipartimento per gli affari regionali; 
    29 febbraio 2012, con il quale e' stato conferito  l'incarico  di
coordinatore dell'Ufficio per lo sport del predetto Dipartimento; 
    21 giugno 2012, recante modifiche al D.P.C.M. 1 marzo  2011,  con
il quale e' stato istituito il Dipartimento per gli affari regionali,
il turismo e lo sport; 
    27 giugno 2012, con il quale e'  stato  conferito  l'incarico  di
Capo del Dipartimento per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
sport; 
    1 ottobre 2012, recante l'ordinamento  delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la nota del 20 marzo 2012, pervenuta al Dipartimento per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport il  23  marzo  2012,  con  la
quale i Commissari straordinari hanno segnalato alle  Amministrazioni
vigilanti  alcune  risultanze   emerse   nell'ambito   dell'attivita'
accertativa per la revisione dello Statuto dell'Istituto,  in  ordine
alla titolarita' del patrimonio ed ai criteri di distribuzione  degli
utili e di partecipazione al rimborso  delle  quote,  previste  nello
Statuto vigente, che avrebbero potuto comportare  un'attribuzione  ai
soggetti partecipanti di un valore  delle  quote  non  corrispondente
agli apporti patrimoniali effettivamente corrisposti; 
  Considerato  che,  a   seguito   alla   predetta   segnalazione   e
dell'impulso del Ministro per gli affari regionali, il turismo  e  lo
sport sono state svolte, nell'ambito del Dipartimento per gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, articolate attivita' istruttorie  e
riunioni di coordinamento per esaminare,  congiuntamente  alle  altre
Amministrazioni vigilanti, le problematiche sollevate dai  Commissari
straordinari, al fine di  individuare  le  piu'  adeguate  azioni  da
intraprendere; 
  Viste altresi' le note in data: 
    6 aprile 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze con  la
quale,  tenuto  conto  della  competenza  primaria  della   vigilanza
sull'I.C.S. spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e'
stata segnalata l'opportunita' che, a titolo cautelativo ed in attesa
di ulteriori provvedimenti da  adottarsi  per  tutelare  l'integrita'
della  componente   pubblica   del   patrimonio   dell'Istituto,   si
interrompesse la prescrizione dell'azione di ripetizione degli  utili
corrisposti ai partecipanti al capitale, in eccesso rispetto a quanto
previsto dallo Statuto vigente al 4 agosto 2005; 
    16 aprile 2012 del Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  il
turismo e lo sport, trasmessa  anche  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e
alla Banca d'Italia, con cui i  Commissari  straordinari  sono  stati
invitati a compiere gli atti interruttivi della prescrizione; 
    16 aprile 2012 dello predetto Dipartimento, con la quale e' stato
richiesto al  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  di
esprimere le valutazioni di competenza in ordine alla predetta azione
cautelativa; 
    23  aprile  2012,  con  cui  i  Commissari   straordinari   hanno
comunicato alle Amministrazioni vigilanti di aver provveduto,  il  20
aprile 2012, a inviare le lettere  interruttive  della  prescrizione,
intimando l'immediata restituzione in favore dell'I.C.S., delle somme
corrispondenti ai dividendi percepiti, con riferimento agli  esercizi
dal 2005 al 2010, maggiorate degli interessi legali  dalla  data  del
loro percepimento fino al saldo; 
    27 aprile 2012, con cui il menzionato Dipartimento  ha  trasmesso
una richiesta di  parere  all'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  in
relazione  alla  sussistenza  dei  presupposti  e  alla  legittimita'
dell'esercizio, in via di  autotutela,  dei  poteri  di  annullamento
d'ufficio ovvero della revoca del D.M. 4 agosto 2005 di  approvazione
dello Statuto dell'I.C.S. con conseguente caducazione  dello  Statuto
vigente e reviviscenza di quello precedente e della Direttiva del  14
dicembre 2004, nonche' in relazione  ad  eventuali  altre  azioni  di
tutela dell'interesse pubblico; 
    2 agosto 2012, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato, su
conforme avviso del Comitato Consultivo dello stesso  Organo  legale,
interpellato in considerazione  della  rilevanza  e  dei  profili  di
massima e di novita' della questione, ha espresso il  proprio  parere
sulle azioni da intraprendere in  merito  alla  illegittimita'  delle
disposizioni contenute nella Direttiva e nello Statuto dell'I.C.S. in
materia di patrimonio e di  criteri  di  distribuzione  degli  utili,
indicando come l'adozione di un provvedimento di annullamento, in via
di autotutela, con effetti ex tunc, consenta, nel caso di specie,  di
soddisfare l'interesse pubblico al massimo grado; 
    7 agosto 2012, con  la  quale  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali,  il  turismo  e  lo  sport   ha   chiesto   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali di far pervenire le  osservazioni  di  rispettiva
competenza sul parere espresso dall'Organo legale; 
    7 agosto 2012, con cui il predetto  Dipartimento  ha  chiesto  ai
Commissari straordinari dell'I.C.S. di far conoscere, per  quanto  di
competenza, osservazioni in merito al parere dell'Avvocatura Generale
dello Stato; 
    14 settembre 2012, con la quale il Sottosegretario di Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di  aderire  alle
conclusioni  contenute  nel  citato  parere  dell'Avvocatura  e,   in
particolare,  di  preferire  la  via   dell'annullamento   d'ufficio,
rimettendo  alle  Amministrazioni  vigilanti  la  valutazione   delle
soluzioni  da  adottare  in  concreto   per   assicurare   la   piena
funzionalita' dell'ICS; 
    21 settembre  2012,  con  la  quale  il  Capo  di  Gabinetto  del
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato  di  concordare
sulle conclusioni contenute nella nota dell'Avvocatura del  2  agosto
2012; 
    26 settembre  2012,  con  la  quale  il  Capo  di  Gabinetto  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  ha  comunicato  di
concordare  sulle   conclusioni   contenute   nella   predetta   nota
dell'Avvocatura del 2 agosto 2012; 
    26 settembre 2012, con la quale il Capo del Dipartimento per  gli
affari regionali, il turismo e  lo  sport  ha  convocato,  per  il  2
ottobre  2012,  una  riunione  tecnica  di   coordinamento   tra   le
Amministrazioni vigilanti, al fine di intraprendere le iniziative  da
assumere, tenuto conto  dell'orientamento  formulato  dall'Avvocatura
Generale dello Stato; 
  Considerati gli  esiti  della  predetta  riunione,  nella  quale  i
rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali, il  turismo
e lo sport, del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  hanno  concordato  sulla
necessita' e l'urgenza di procedere all'attivazione del  procedimento
per l'annullamento  d'ufficio  degli  atti  de  quibus,  al  fine  di
soddisfare al massimo grado l'interesse pubblico al ripristino  della
legalita' e al ristoro della lesione patrimoniale subita; 
  Rilevato, in  particolare,  che  nella  stessa  riunione  e'  stato
concordato di: 
    agire, ai fini della migliore tutela dei diritti partecipativi  e
della   trasparenza   degli   atti,   attraverso   un    procedimento
amministrativo  ai  sensi  della   legge   n.241/1990,   strettamente
condiviso tra le  Amministrazioni  vigilanti  che  effettueranno  una
valutazione  congiunta  delle  osservazioni  formulate  dai  soggetti
interessati  e,  segnatamente,  da  quelli  che  detengono  quote  di
capitale; 
    individuare il Dipartimento per gli affari regionali, il  turismo
e lo sport quale Amministrazione procedente; 
    adottare con tempestivita' il provvedimento di annullamento; 
  Vista la nota dell'11 ottobre  2012,  con  la  quale  il  Capo  del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  nel
trasmettere il resoconto della riunione del 2 ottobre 2012 ha chiesto
ai Ministeri vigilanti di far pervenire, entro  e  non  oltre  il  15
ottobre  2012,   eventuali   osservazioni   su   quanto   concordato,
comunicando  di  voler  avviare  immediatamente  il  procedimento  di
annullamento e conferire l'incarico di responsabile del  procedimento
al coordinatore dell'Ufficio per lo sport del  Dipartimento  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport; 
  Rilevato che, nel predetto termine, non e' stata  formulata  alcuna
osservazione da parte dei Ministeri interessati; 
  Visto il provvedimento del 23 ottobre 2012 con il quale il Capo del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentito
il Ministro, ha conferito al coordinatore dell'Ufficio per  lo  sport
del Dipartimento l'incarico  di  responsabile  del  procedimento  per
l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti de quibus; 
  Vista la comunicazione di avvio del  procedimento  del  8  novembre
2012, effettuata ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990, con  la
quale l'Amministrazione procedente si e' riservata di  concludere  il
procedimento  entro  i  termini  di  legge,  compatibilmente  con  le
rilevanti   attivita'   istruttorie   da   svolgere,   dei   soggetti
istituzionali interessati e della valenza  degli  interessi  pubblici
coinvolti; 
  Viste le istanze del 5 e 6 dicembre 2012, inoltrate al responsabile
del procedimento, con le quali e' stata richiesta la  proroga  di  30
giorni del termine di  conclusione  del  procedimento,  da  parte  di
B.N.L., Dexia Crediop,  Assicurazioni  Generali,  Intesa  San  Paolo,
Monte dei  Paschi  di  Siena,  Banco  di  Sardegna,  Unicredit,  CONI
Servizi; 
  Vista la nota del 10 dicembre 2012, con la  quale  il  responsabile
del procedimento  ha  concesso  la  proroga  richiesta,  fissando  il
termine per la presentazione di memorie scritte e documenti alla data
del 10 gennaio 2013; 
  Viste le richieste di accesso avanzate in data  26  e  27  novembre
2012, rispettivamente da  CONI  Servizi  spa,  Dexia  Crediop  spa  e
B.N.L., nonche' le relative risultanze, come da  verbali  in  data  3
dicembre e 19 dicembre 2012; 
  Visto, in particolare, il verbale relativo all'accesso da parte  di
CONI Servizi spa del 3 dicembre 2012, nella parte  in  cui  e'  stata
evidenziata la sussistenza di ulteriore documentazione  oltre  quella
esibita  sulla  quale  si  riteneva  tuttavia   di   dover   svolgere
approfondimenti in merito alla possibilita' di accesso; 
  Vista la nota del 4 dicembre 2012, con la quale il responsabile del
procedimento ha chiesto all'Avvocatura Generale  dello  Stato  idoneo
parere sulla disponibilita' all'accesso, in fase  endoprocedimentale,
del parere da essa reso in data 2 agosto 2012; 
  Vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato del 12  dicembre
2012, con la quale l'Organo legale ha espresso,  in  via  preventiva,
parere   favorevole   al   differimento   dell'accesso   al   momento
dell'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n.
200/1996; 
  Vista la nota del 14 dicembre  2012,  con  la  quale  il  Capo  del
Dipartimento per  gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo  sport,
d'intesa con il responsabile del procedimento, ha acquisito l'assenso
dei Ministeri vigilanti sul  differimento  dell'accesso  al  predetto
parere; 
  Vista la nota del responsabile del  procedimento  del  17  dicembre
2012 con cui e' stato confermato a CONI Servizi  che  l'accesso  alla
documentazione inerente il parere rilasciato dall'Avvocatura Generale
dello Stato il 2 agosto 2012 e' differito  al  momento  dell'adozione
del provvedimento; 
  Visti i verbali afferenti l'esercizio del  diritto  di  accesso  da
parte di Dexia Crediop spa e B.N.L.,  redatti  in  data  19  dicembre
2012, nei quali e' stato comunicato che l'accesso veniva consentito a
tutti gli atti di interesse, ad eccezione  di  quelli  relativi  alla
documentazione inerente il parere rilasciato dall'Avvocatura Generale
dello Stato, differito al momento dell'adozione del provvedimento, ai
sensi della succitata norma; 
  Rilevato che in data 28 dicembre 2012  e'  stato  presentato  dalla
Dexia Crediop spa  ricorso  al  TAR  Lazio  avverso  il  differimento
dell'accesso alla citata documentazione; 
  Vista la nota del 9 gennaio 2013, con la quale il responsabile  del
procedimento, d'intesa con il Capo del Dipartimento  per  gli  affari
regionali, il turismo e  lo  sport  che  ha  informato  in  merito  i
Ministeri vigilanti, ha chiesto all'Avvocatura Generale  dello  Stato
di valutare se, in base alle argomentazioni svolte nel ricorso e,  in
particolare, di quanto evidenziato al punto 2, secondo capoverso,  si
dovesse riconsiderare il differimento; 
  Vista la nota del 09 gennaio 2013, con la quale il responsabile del
procedimento ha comunicato ai soggetti interessati che, a seguito del
ricorso presentato, il termine di conclusione del procedimento veniva
sospeso  ex  lege,  in  attesa  di  conoscere  il  parere   richiesto
all'Avvocatura Generale dello Stato sull'impugnativa; 
  Vista la nota del 14  gennaio  2013,  con  la  quale  il  Capo  del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo  sport,  sulla
base di quanto proposto dal Responsabile  del  procedimento  in  pari
data, ha convocato una riunione  di  coordinamento  con  i  Ministeri
vigilanti  in  data  21  gennaio  2013,  al  fine  di  esaminare   le
osservazioni  pervenute  dai  soggetti  interessati  e  le  ulteriori
connesse  questioni  anche  procedurali,   nonche'   le   bozze   dei
provvedimenti atti a concludere il procedimento; 
  Considerato  che  nella  suddetta   riunione   le   Amministrazioni
vigilanti hanno confermato l'esigenza di adottare il provvedimento di
annullamento della Direttiva  14  dicembre  2004  e  del  decreto  di
approvazione dello Statuto 4 agosto 2005; 
  Esaminate le  osservazioni  e  la  documentazione  trasmesse  il  7
gennaio 2013 da Dexia Crediop, Unicredit, Monte dei Paschi di  Siena,
B.N.L., Intesa San Paolo S.p.a., Assicurazioni Generali  e  Banco  di
Sardegna; 
  Esaminate   le   osservazioni   trasmesse   al   responsabile   del
procedimento  il  9  gennaio   2013   dai   Commissari   straordinari
dell'I.C.S.; 
  Vista la nota del 16 gennaio 2013, pervenuta  al  responsabile  del
procedimento il 21 gennaio 2013, con la quale  l'Avvocatura  Generale
dello  Stato  ha  reso  il  parere  richiesto,  comunicando  che   il
differimento dell'accesso poteva essere confermato, anche in pendenza
dell'impugnativa della Dexia Crediop spa; 
  Vista la nota del 22 gennaio 2013 con la quale il responsabile  del
procedimento ha comunicato ai soggetti interessati che, a seguito del
parere reso dall'Organo legale Stato, si confermava  il  differimento
dell'accesso citato in precedenza; 
  Vista la nota del 24 gennaio 2013, con cui il Capo del Dipartimento
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel  trasmettere  il
resoconto della  riunione  del  21  gennaio  2013,  d'intesa  con  il
responsabile del procedimento, ha chiesto ai Ministeri  vigilanti  di
far pervenire le proprie eventuali osservazioni entro e non oltre  il
28 gennaio 2013; 
  Rilevato che, nel predetto termine, non e' stata  formulata  alcuna
osservazione da parte dei Ministeri vigilanti; 
  Vista la nota  in  data  25  gennaio  2013  con  cui  il  Capo  del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  nel
prospettare specifiche  considerazioni  in  merito  alle  valutazioni
svolte dagli Istituti bancari e dai Commissari straordinari, d'intesa
con  il  responsabile  del  procedimento,  ha  chiesto  ai  Ministeri
vigilanti di esprimersi entro il termine del 28 gennaio 2013; 
  Rilevato che, nel termine suindicato, non e' stata formulata alcuna
osservazione da parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  in  data
30 gennaio 2013  nella  quale  si  evidenziano  le  ragioni,  qui  da
intendersi integralmente trascritte, per  le  quali  le  osservazioni
pervenute  dagli  istituti  di  credito  interessati   non   appaiono
persuasive; 
  Viste le note del  1  febbraio  2013  con  le  quali  il  Capo  del
Dipartimento per gli affari regionali,  il  turismo  e  lo  sport  ha
convocato, per il 6 febbraio 2013, d'intesa con il  responsabile  del
procedimento, una riunione di coordinamento  tra  le  Amministrazioni
interessate e ha trasmesso uno schema  preliminare  da  esaminare  ai
fini dell'adozione del provvedimento; 
  Viste le note del  6  febbraio  2013  con  le  quali  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, hanno formulato sul predetto schema  preliminare
osservazioni di natura meramente redazionale; 
  Vista la nota del 8  febbraio  2013,  con  la  quale  il  Capo  del
Dipartimento per gli affari regionali,  il  turismo  e  lo  sport  ha
trasmesso il resoconto del riunione svolta in data 6  febbraio  2013,
richiedendo ai Ministeri vigilanti, d'intesa con il responsabile  del
procedimento, di far pervenire eventuali ulteriori osservazioni entro
e non oltre l'11 febbraio 2013; 
  Rilevato che,  nel  predetto  termine,  non  sono  state  formulate
osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti; 
  Vista la nota del 12 febbraio 2013  con  cui  il  responsabile  del
procedimento, ai sensi  dell'art.  6  della  legge  n.  241/1990,  ha
trasmesso alle  Autorita'  competenti  gli  atti  necessari  ai  fini
dell'emanazione del provvedimento; 
  Vista la nota del 12 febbraio 2013 con la quale il responsabile del
procedimento  ha  comunicato  ai  soggetti   interessati   l'avvenuta
conclusione delle attivita' istruttoria di propria competenza; 
  Considerato che le osservazioni e la  documentazione  trasmesse  da
Dexia Crediop, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena,  B.N.L.,  Intesa
San Paolo S.p.a., Assicurazioni Generali e  Banco  di  Sardegna,  non
appaiono idonee a superare i  rilievi  di  legittimita'  relativi  ai
provvedimenti indicati nella comunicazione di avvio del  procedimento
atteso, in particolare, che: (i) il fondo istituito  dalla  legge  n.
50/1983 e' qualificato espressamente da  quest'ultima  come  elemento
patrimoniale dell'istituto e non puo' essere pertanto  assimilato  al
fondo speciale per la concessione di contributi negli  interessi  sui
mutui o a  non  ben  chiariti  fondi  di  sovvenzionamento;  (ii)  la
rideterminazione del fondo nella misura di 450  milioni  di  euro  ad
opera dell'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non
assume  rilievo  in  relazione  alla  legittimita'  dei  criteri   di
determinazione degli  utili  e  alla  legittimita'  dell'attribuzione
della titolarita' delle riserve patrimoniali  in  Capo  esclusivo  ai
partecipanti al capitale; (iii) non viene fornito alcun elemento  che
consenta  di  non  avvalorare  la  possibilita'  di  qualificare   la
riconfigurazione statutaria degli elementi patrimoniali in termini di
aiuti di  stato  a  favore  dei  partecipanti  al  capitale;  d)  che
risultano  infondate  le  deduzioni  sull'asserita   mancanza   delle
condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241 per procedere all'annullamento d'ufficio; 
  Considerato che, nelle osservazioni fatte pervenire al responsabile
del  procedimento,  i  Commissari  straordinari  hanno   sottolineato
esclusivamente l'esigenza che, in caso di annullamento d'ufficio  dei
provvedimenti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento,
venga rimosso e non piu' riprodotto l'art. 34 dello Statuto  vigente,
senza prendere posizione in ordine alla sussistenza nella fattispecie
dei presupposti normativi per l'esercizio del potere di autotutela; 
  Considerato che l'Avvocatura Generale  dello  Stato,  il  2  agosto
2012, ha espresso l'avviso che gli atti oggetto del  procedimento  di
autotutela sono illegittimi sotto una pluralita' di profili, con  una
motivazione in diritto cosi' riassumibile: 
    la legge 24 dicembre 2004, n. 350 (art. 4, commi  14  e  191)  ha
indicato la necessita' di adeguamento  dello  Statuto  per  finalita'
specifiche, che non includono la composizione del "Patrimonio"  e  in
particolare l'estromissione dallo stesso  dei  "Fondi  apportati"  di
nuova creazione, nonche' la  modifica  dei  criteri  di  ripartizione
degli  utili,  con  conseguenze   illegittimita'   delle   successive
direttive e  dello  Statuto  nella  parte  in  cui  introducono  tali
modifiche in assenza di una norma di rango primario; 
    le  modifiche  di  cui  sopra  appaiono  comunque   illogiche   e
irrazionali perche' non  coerenti  con  le  finalita'  pubbliche  che
l'Istituto e'  tenuto  a  perseguire,  in  quanto  produttive  in  un
notevole impatto economico negativo a danno del soggetto pubblico che
ha  apportato  il  numerario  al  capitale  dell'Istituto  in  misura
superiore a qualsiasi altro partecipante e tale  da  determinare  una
non comprensibile  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  altri
partecipanti; 
    la  radicale  riduzione  della  partecipazione  ad  utili  e   la
preclusione al futuro  riparto  di  riserve  ai  danni  del  soggetto
pubblico conseguente all'adozione degli  atti  oggetto  del  presente
procedimento integra un "aiuto di stato" a  favore  dei  partecipanti
privati all'Istituto che si giovano ingiustificatamente di risorse in
gran   parte   statali,   violando   in   particolare   il   criterio
dell'"investitore  privato  avveduto"  posto   dalla   giurisprudenza
comunitaria,  atteso  che  nessun  investitore  privato  avrebbe  mai
effettuato un conferimento di entita' simile a quello  operato  negli
anni da parte  dello  Stato  nei  confronti  dell'Istituto,  con  una
prospettiva reddituale quale quella  conseguita  dall'amministrazione
nel caso di specie; 
  Considerato che la motivazione in diritto espressa  dall'Avvocatura
Generale dello Stato nel citato parere  del  2  agosto  2012  non  e'
superata dalle deduzioni svolte nell'ambito del presente procedimento
dagli Istituti controinteressati e pertanto la medesima e' qui  fatta
propria e da intendersi integralmente richiamata; 
  Ritenuto pertanto che la  Direttiva  del  14  dicembre  2004  e  il
decreto del 4 agosto 2005, piu' volte  richiamati,  sono  illegittimi
per: 
    violazione di legge e, in particolare dell'art. 4, commi 14 e 191
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone l'adeguamento dello
Statuto a determinati  fini,  cosi'  indicati:  (i)  possibilita'  di
concedere contributi per interessi sui mutui accordati per  finalita'
istituzionali con  le  disponibilita'  di  un  fondo  speciale;  (ii)
introduzione della rappresentanza negli  organi  dell'Istituto  delle
regioni ed autonomie locali;  (iii)  individuazione  di  procedure  e
criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di
dotazione dell'Istituto,  non  specificando  lo  stesso  articolo  la
possibilita' dell'estromissione dal patrimonio dei  Fondi  apportati,
ne' di poter disporre in ordine  ai  criteri  di  ripartizione  degli
utili; 
    violazione di legge e, in particolare, dell'art. 107 T.F.U.E., in
quanto la riduzione della partecipazione agli utili e la  preclusione
al riparto di riserve a danno del soggetto  pubblico  comportano  una
violazione dei principi comunitari in  materia  di  aiuti  di  Stato,
consentendo ingiustificatamente di  devolvere  le  risorse,  in  gran
parte statali, in favore  dei  partecipanti  privati,  cui  e'  stato
riferito l'esclusivo riparto degli utili e della Riserva Ordinaria; 
    eccesso di potere dei criteri stabiliti nella Direttiva in ordine
al patrimonio ed alla ripartizione degli utili  sotto  i  profili  di
illogicita', contraddittorieta' della  motivazione  e  disparita'  di
trattamento, in quanto l'I.C.S. deve  perseguire  gli  obiettivi  con
finalita' pubbliche, mentre la destinazione dei fondi di  provenienza
statale, gia' facenti parte del patrimonio ad una  nuova  componente,
ha causato una disparita' di trattamento rispetto ai soggetti privati
ed un  ingiusto  profitto  dei  partecipanti  privati  rispetto  alla
componente pubblica; 
    eccesso di potere per aver i provvedimenti de quibus  determinato
lo squilibrio tra le posizioni dei  soggetti  pubblici  e  privati  e
causato una "deminutio patrimonii"  a  danno  della  parte  pubblica,
arrecando pregiudizio tanto nel riparto degli utili che  nelle  quote
di partecipazione alle riserve in sede di liquidazione; 
  Considerato in particolare che: 
    l'adozione  del  provvedimento  di  annullamento   in   sede   di
autotutela, come  conclude  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato  nel
citato parere del 2 agosto 2012, e' lo strumento che meglio di  altri
soddisfa l'interesse pubblico al  ripristino  della  legalita'  e  al
ristoro della lesione patrimoniale subita, operando non solo  per  il
futuro, ma consentendo anche la ripetizione di  quanto  indebitamente
erogato ai partecipanti privati; 
    il valore essenziale e fondamentale  delle  clausole  illegittime
riverbera sulla giuridica esistenza dei provvedimenti  in  questione,
di talche' la loro conseguente caducazione totale; 
  Considerato che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio: 
    sussiste in quanto l'oggettivo squilibrio tra  le  posizioni  dei
soggetti pubblici  e  privati  operanti  nell'ambito  dell'I.C.S.  ha
causato una "deminutio patrimonii" a danno della parte pubblica  che,
ove non corretto, comporta per il  futuro  un  pregiudizio  tanto  in
punto di riparto degli utili, quanto di partecipazione  alle  riserve
in sede di liquidazione; 
    e' attuale  ed  e'  da  ritenersi  in  re  ipsa,  atteso  che  e'
necessario procedere alla  ripetizione  di  indebite  elargizioni  di
denaro pubblico e non soltanto ripristinare la legalita' violata; 
    e' concreto per la gravita' del danno patito dall'Amministrazione
e per il fatto  che  l'applicazione  delle  disposizioni  illegittime
provoca indebiti esborsi futuri, con conseguente  aggravio  rilevante
per la finanza pubblica; 
    in ogni caso, sussiste  ed  e'  concreto  in  quanto  i  soggetti
privati, partecipando in modo pressoche' esclusivo al  riparto  degli
utili  e,  in   futuro,   della   Riserva   Ordinaria,   si   giovano
ingiustificatamente di risorse statali di  talche'  l'Amministrazione
e' tenuta, ai sensi dell'art. 107 TFUE e dell'art.15 del  Regolamento
n.1999/659/CE, ad intervenire al fine  di  evitare  violazioni  della
normativa europea in tema di aiuti di stato; 
  Considerato inoltre che: 
    il danno patito dall'Amministrazione e' grave e  prevale,  in  un
complessivo  bilanciamento  degli  interessi,  sulle  posizioni   dei
privati; 
    i predetti soggetti privati,  attesa  la  loro  natura,  erano  o
potevano   essere   pienamente   consapevoli,   oltre    che    delle
illegittimita' degli atti oggetto del procedimento di autotutela, dei
vantaggi patrimoniali derivanti dalle nuove  disposizioni  statutarie
regolanti la struttura del Patrimonio dell'I.C.S. e pertanto non puo'
configurarsi, pur nella considerazione del tempo trascorso, la tutela
di posizioni individuali consolidatesi per effetto  di  provvedimenti
illegittimi dai quali essi hanno ricavato  e  continuano  a  ricavare
ingiusti profitti a danno della pubblica amministrazione; 
    l'Amministrazione, non appena l'effettivo meccanismo applicato e'
stato pienamente conosciuto dai soggetti vigilanti  a  seguito  della
nota dei Commissari straordinari del 20 marzo 2012, ha immediatamente
chiesto la ripetizione  di  quanto  erogato  a  titolo  di  utili  e,
successivamente, ha provveduto con tempestivita' e nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza  e  partecipazione  di   cui   alla   legge
n.241/1990; 
  Considerato infine che l'Istituto per il credito sportivo,  di  cui
in data 19 ottobre 2012 e' stato emanato l'Atto di indirizzo  per  le
attivita' 2012-2013, e' soggetto alle disposizioni normative  vigenti
in  materia  e,  in  particolare,  a  quelle  previste  dal   decreto
legislativo 01 settembre 1993, n.385 e successive  modificazioni,  in
base alle quali deve assicurare  l'ordinato  svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali; 
  Ritenuto di  dover  procedere,  per  le  motivazioni  in  premessa,
all'annullamento d'ufficio, in via di autotutela, ai sensi  dell'art.
21 nonies della legge n. 241/1990, della Direttiva 14 dicembre 2004 e
del decreto di approvazione dello Statuto 4 agosto 2005, adottano  il
seguente 
 
                              Decreto:  
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la  Direttiva
emanata in data 14 dicembre  2004  dal  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  ed  il  decreto  di   approvazione   dello   Statuto
dell'Istituto per il credito sportivo emanato in data 4  agosto  2005
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono annullati.