IL DIRIGENTE 
              dell'Ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'Area
Registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,  n.  219  e
s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
s.m.i.; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 
  Viste le «Linee  Guida  "Sunset  Clause"»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Vista la comunicazione della societa' Galderma Italia  Spa  del  27
ottobre 2011, relativa al medicinale EFRACEA AIC n.  039130,  inviata
all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione dell'AIFA tramite il sistema
informatico «Sunset Clause»; 
  Vista la determinazione n. 418/2013 del 14 marzo  2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo
2013,  relativa  all'elenco  dei  medicinali  la  cui  autorizzazione
all'immissione in commercio risulta decaduta ai  sensi  dell'art.  38
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nel quale e'  inserito  il  medicinale
EFRACEA AIC n. 039130; 
  Considerato che per il medicinale EFRACEA AIC n.  039130  e'  stata
trasmessa, sebbene successivamente  alla  data  del  28  marzo  2013,
all'Ufficio valutazione e autorizzazione dell'AIFA  copia  di  idonea
documentazione  che  ne  comprova  la  commercializzazione  in   data
antecedente alla data di presunta decadenza; 
  Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale  EFRACEA  AIC  n.
039130 l'art. 38, commi 5 e 7 del d.lgs. n. 219/06 e s.m.i.; 
  Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui
all'art.  21-nonies  legge  n.  241/1990  e  ss.mm.,   escludere   il
medicinale EFRACEA AIC n. 039130 dall'elenco dei medicinali  decaduti
per mancata  commercializzazione  (Allegato  alla  determinazione  n.
418/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  parzialmente  annullata,  ad  ogni  effetto  di  legge,  la
determinazione n.  418/2013  del  14  marzo  2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo  2013
nella parte in  cui,  nell'Allegato  relativo,  risulta  inserito  il
medicinale EFRACEA AIC n. 039130.